Art-Bonus, istruzioni per l’uso

Dall’Agenzia delle Entrate una guida per il credito d’imposta “easy”.
La circolare 24/E del 31 luglio fa il punto sul bonus, introdotto dal Dl n.83 del 2014, e specifica quali sono le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell’agevolazione.
Danno diritto al bonus le erogazioni in denaro destinate alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari), oltre che al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici. Determinano, inoltre, un credito d’imposta le erogazioni fatte per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tempi e modi personalizzati
Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

“Art” no limits
L’Art-Bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei 250.000 euro solitamente previsto per i crediti d’imposta agevolativi. Al credito, inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal primo gennaio 2014.
Nessun limite all’utilizzo del bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in 3 anni; la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, infatti, possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
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