Modifiche normative per SCIA e conferenza di servizi

Nella GURI n.162 sono stati pubblicati due decreti attuativi della legge n. 124 del 2015, c.d. riforma Madia, aventi ad oggetto la nuova disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (D.Lgs. 126/2016) ed il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016).
Sulla SCIA (D.Lgs. 126/2016) viene individuata una definizione, legata alla disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, demandando poi a leggi successive l'individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241, silenzio assenso di cui all'art. 20, l. n. 241 del 1990, comunicazione preventiva ed autorizzazione espressa.
Viene disciplinata la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, regolando modalità di pubblicazione sui siti istituzionali e sanzioni per mancata pubblicazione.
Viene introdotto l’art. 18 bis, l. n. 241 del 1990, rubricato “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”, stabilendo che il rilascio della ricevuta della presentazione vale come comunicazione di avvio del procedimento; viene inoltre eliminata la previsione generale della possibile sospensione dell’attività intrapresa, introducendo uno specifico potere di sospensione. Viene inoltre introdotto un nuovo art. 19 bis della L. 241/1990, rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi” con semplificazioni legate allo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA.

In tema di conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016), invece, con la riscrittura degli artt. da 14 a 14-quinquies, l. n. 241 del 1990, ne viene prevista la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate, una partecipazione delle amministrazioni statali alla conferenza di servizi solo tramite un rappresentante unico per tutte assieme, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, non già di incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela), l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendosi che siano queste ultime a doversi muovere per attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi. (CNAPPC)
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