Testo Unico terre e rocce da scavo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Dpr sulla gestione delle terre da scavo, con l’obiettivo di riorganizzare la disciplina in materia. L’intervento era necessario e sono state superate incertezze ormai presenti da 20 anni. Novità per deposito temporaneo, controlli e passo indietro in materia amianto.
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato approvato in Consiglio dei Ministri e introduce nella nostra legislazione un testo di riferimento unico, omogeneo e coerente con la normativa europea, che supera le molte disposizioni oggi esistenti nella gestione delle terre e rocce da scavo: disciplina in particolare la gestione e l’utilizzo di quelle qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo considerate rifiuti e la loro gestione nei siti da bonificare.

Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione c’è l’eliminazione di autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di “controllo ex post”, basato su meccanismi di autocertificazione da parte degli operatori e sul rafforzamento del sistema dei controlli, eliminando quelli “preventivi” che oggi generano lungaggini amministrative per gli operatori economici e tempi di risposta disomogenei sul territorio. Con questa modifica, che ricalca quella già prevista per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la tempistica per tutti i provvedimenti viene definita in 90 giorni.

Il nuovo decreto prevede poi che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge. Sono inoltre unificati e semplificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ed eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente per quelle individuate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri. Allo stesso tempo sono resi più semplici gli adempimenti derivanti dall’obbligo di comunicare il loro avvenuto utilizzo. E’ poi prevista dallo schema di Dpr una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce nel sito da bonificare, con procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto della bonifica.

Per quanto riguarda i depositi temporanei, è possibile realizzarne presso il cantiere con un limite alla quantità dei rifiuti classificati come pericolosi. L’accumulo massimo nel deposito temporaneo è di 4mila metri cubi di materiali e di questi 800 possono essere classificati come rifiuti pericolosi, altrimenti è necessario provvedere allo smaltimento. Con un limite temporale di un anno, i depositi temporanei possono essere soggetti a verifiche e controlli, realizzabili a campione o basati su programmi settoriali che prendono in considerazione le categorie di attività e le situazioni di potenziale pericolo.

Uno degli aspetti da sottolineare parlando del nuovo Testo Unico riguarda il tema amianto. Alcune versioni precedenti del decreto approvato nel mese di luglio dal Consiglio dei Ministri avanzavano la richiesta di apportare nuove regole restringenti in materia di amianto. Queste intenzioni non sono però state confermate nella versione definitiva del decreto, che vede immutata la normativa a riguardo. La modifica che si voleva introdurre riguarda il limite massimo di 100 mg/kg del contenuto ammissibile di amianto nelle terre e rocce da scavo. Un valore che corrisponde al limite di rilevabilità analitico. Questo valore risulterebbe essere sicuramente molto vincolante se paragonato alla situazione attuale, per cui la materia viene trattata nel Testo Unico ambientale (D.lgs. 152/2006). Il valore limite rimane invariato e pari a 1000 mg/kg.
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