ACUSTICA: Cambia la legge quadro

Ancora pochi giorni ed entrerà in vigore il nuovo testo di legge dedicato al mondo dell'acustica. Due nuovi decreti e la modifica della legge quadro, saranno le nuove direttive per i tecnici specializzati del settore.
Il 4 aprile sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale i Decreti Legislativi n 41 e 42 sui temi dell’acustica. Nel dettaglio il DLgs 41/2017 modifica alcuni articoli del DLgs 262/2002 sui valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto; il DLgs 42/2017 invece modifica il precedente 194/2005 (mappe acustiche e piani di azione), istituisce una commissione ministeriale per la tutela dall’inquinamento acustico, modifica la Legge 447/1995 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico) e stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica. I nuovi decreti entreranno in vigore il 19 aprile 2017 e comporteranno sostanziali modifiche per i professionisti del settore. 
Ad esser maggiormente revisionata è la legge quadro sull’acustica. La Legge 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Non indica in sostanza limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”. Nella legge vengono inoltre analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, le nuove figure professionali e i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni. All’art. 8 viene invece riportato l’obbligo di redigere valutazioni di impatto acustico e di clima acustico per determinate tipologie di opere. 
Nello specifico, come si comprende leggendo il testo della normativa, la legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi generali desumibili costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica. Nel testo di legge vengono inoltre date alcune definizioni la cui più importante è proprio quella dedicata all’Inquinamento acustico. Esso altro non è che l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
Vengono inoltre definiti: 
-Le sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; 
-Le sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nell’elenco precedente; 
-La sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 
-I valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 
-I valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; 
-Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica; 
-I valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
-Il valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. I valori sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. 
I valori limite di immissione sono distinti invece in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. 
La modifica della legge prevede anche nuovi commi dedicati alla figura del tecnico competente. Nello specifico esso dovrà essere la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico e potrà svolgere l'attività solo tramite la presentazione di un’apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. Infine i soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo. 

ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico, ha elaborato un documento in cui vengono dettagliatamente descritte le modifiche apportate al testo di legge.
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