Aggiornamento professionale TCA - Tecnici Competenti in Acustica – in vigore le variazioni normative

Il D.Lgs n.42 del 17 febbraio 2017 richiede (allegato 1 punto 2) per i TCA  l'effettuazione in ogni quinquennio di almeno 30 ore di aggiornamento distribuite su almeno 3 anni.
Il D.L. n.215 del 30 dicembre 2023 convertito in legge con L. n.18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024, stabilisce la seguente modifica:
“All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni” ”.  
Quindi, per quanto sopra, la durata del primo arco di aggiornamento professionale è divenuto di otto anni anziché di cinque anni, per cui le trenta ore di formazione devono essere distribuite su almeno tre anni nell’ottennio di riferimento di ciascun TCA.
Il Ministero ha chiarito con nota del 02/11/2021 che il mancato assolvimento degli obblighi comporta la perdita della qualifica di tecnico competente in acustica.
Il  D.Lgs 42/2017, stabilisce che l’inizio della decorrenza del quinquennio coincide con la data di pubblicazione del nominativo del tecnico in questione nell’elenco ENTECA; gli indirizzi del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art 23 del d. lgs prevedono che la comunicazione dell’avvenuto conseguimento delle ore di formazione (da parte dei Tecnici iscritti) deve essere inviata alla Regione secondo le modalità e i regolamenti previsti dagli Uffici competenti.
A partire dal 2020, le ore di aggiornamento continuo obbligatorie per i TCA, comunicate dagli stessi,  possono essere trasmesse esclusivamente mediante trasmissione PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it della modulistica di autocertificazione appositamente predisposta, correttamente compilata e corredata di tutto quanto previsto all’interno della stessa.

Detta modulistica è di fatto un prospetto riepilogativo annuo delle ore di formazione continua riconoscibili, la quantificazione di dette ore è suddivisa per le diverse modalità formative ed è prevista la produzione, da parte del T.C.A, di allegati, che variano a seconda della Regione nella quale viene effettuata la formazione.
  • Enti e associazioni: ANIT
© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy