Approvato il Dl Genova, ecco le misure previste.

Approvata la legge di conversione del Dl Genova che contiene le disposizioni per la sicurezza delle infrastrutture, la ricostruzione del ponte, l'assunzione di ingegneri e il condono per Ischia e per il centro Italia
La norma stabilisce che la gestione delle operazioni di ricostruzione e demolizione del ponte siano affidate a un Commisario ùStraordinario in carica per 12 mesi, rinnovabili per 3 anni al massimo. La ricostruzione sarà finanziata da Autostrade in quanto «responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa». Se Autostrade non pagasse o lo facesse in ritardo scatterebbe un meccanismo di anticipazioni da parte dello Stato, molto criticato. La legge autorizza che si possano spendere complessivamente 360 milioni, pari a 30 milioni annui fino al 2029 come garanzia per l'avvio delle attività.

Sul fronte della sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali la norma istituisce dal 1° gennaio 2019 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). Tra i compiti dell’Agenzia la vigilanza tecnica sull’esecuzione dei lavori, la predisposizione di un piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali e attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

La norma autorizza inoltre il MIT, per il 2019, ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale, di cui 110 di profilo tecnico (presumibilmente ingegneri).

Per quanto riguarda la tematica del condono l’articolo 39-ter del DL Genova permette nelle regioni del Centro Italia colpite dal sisma 2016 di sanare gli abusi recenti eseguiti nei successivi 13 anni dal condono del 2003 (ovvero dal 2003 al 2016). La norma riguarda gli interventi realizzati sugli edifici privati danneggiati.
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