Approvata l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

Entrerà in vigore il 6 aprile e aiuterà progettisti e imprese a muoversi nell'intricato mondo burocratico dell'edilizia: E' l' Autorizzazione paesaggistica semplificata. Ecco cosa prevede il nuovo decreto e quali gli interventi presi in esame.
Il 22 Marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DPR 31/2017 che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile. Nel decreto si definiscono gli interventi per cui non è più richiesta l’autorizzazione paesaggistica e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato. 
Ecco cosa prevede l' Autorizzazione paesaggistica semplificata: Il nuovo decreto individua precisamente il 31 interventi liberi e i 42 di entità modesta che possono seguire l’iter semplificato. Due gli allegati che descrivono il decreto: nell'allegato A sono indicati tutti i piccoli interventi per cui non è prevista l’autorizzazione paesaggistica (consolidamento statico, miglioramento delle prestazioni energetiche che non prevedono modifiche sostanziali, opere per il superamento delle barriere architettoniche); nell'allegato B vengono elencati tutti gli interventi per cui è prevista invece la procedura semplificata (eventi antisismici, miglioramenti energetici che comportano innovazione nelle caratteristiche morfologiche, realizzazione di tettoie e porticati). Nel decreto vengono anche elencati gli interventi di lieve entità che possono essere sottoposti a procedimento semplificato, come ad esempio le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto sia rimasto invariato e quindi conforme a quanto già autorizzato. Nel caso in cui siano previste delle modifiche al progetto che comportano interventi di grande entità, si applica il procedimento ordinario. Esistono infine due ulteriori allegati, il C e il D, corrispondenti alle due istanze di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, che possono essere inviati per via telematica. Nel dettaglio il primo è un modello semplificato a cui deve essere corredata una relazione paesaggistica semplificata,ovvero l’allegato D, redatta da un tecnico abilitato. Nel dettaglio ecco l’elenco dei 31 interventi liberi:
-Opere interne: possono riguardare il mutamento della destinazione d’uso ma non devono alterare l’aspetto esteriore degli edifici; 
-Prospetti e Coperture: Gli interventi liberi sono tali se svolti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e dalle caratteristiche architettoniche dei materiali. Rientrano tra questi interventi il rifacimento dell’intonaco, la manutenzione dei balconi, delle scale esterne, degli infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, l’integrazione e la sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. Rientrano anche la modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati; 
-Consolidamento statico: l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non modifichino sostanzialmente il volume complessivo dell’edificio. 
-Barriere architettoniche: eliminazione delle barriere compresa l’installazione di ascensori e servo scala in spazi non visibili all’esterno; 
-Impianti tecnologici: non sono soggetti a titoli abilitativi le installazioni di condizionatori e caldaie sui prospetti secondari; 
-Impianti idraulici e giardino: sono autorizzati interventi su impianti privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva; 
-Pannelli solari: possono essere installati su coperture piane e non visibili all’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza su tetti a falda; 
-Spazi esterni: manutenzione, sostituzione, adeguamento dei cancelli e delle recinzioni, inserimento dei sistemi di antintrusione su edifici non vincolati; 
-Ricostruzione: sono ritenuti interventi liberi quelli di ricostruzione fedele di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che si possa verificare lo stato preesistente; 
-Demolizioni: interventi volti alla demolizione degli abusi edilizi e al ripristino dei luoghi; 
-Elementi Amovibili: possono essere installate tende, pedane, sistemi di schermatura posti a corredo di attività economiche o turistico-ricettive; 
-Tende Parasole: possono essere installate su terrazze o spazi pertinenziali privati; 
-Strutture stagionali: per le strutture per cui è già prevista l’autorizzazione paesaggistica diventano libere tutte le attività di montaggio e smontaggio. 

Tra i 42 interventi ad iter semplificato troviamo: 
-Incrementi di volume: sono semplificati gli interventi che prevedono fino al 10% e fino al 100 mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e tipologiche dei materiali e delle finiture. Ogni incremento ulteriore eseguito sullo stesso immobile sarà sottoposto a procedimento ordinario; 
-Aperture esterne o finestre da tetto: sono semplificate le autorizzazioni per la loro realizzazione o modifica su beni vincolati; 
-Prospetti: interventi che prevedono l’alterazione dell’aspetto esteriore, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione delle vetrine, ringhiere e parapetti dei balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazza, realizzazione di scale esterne; 
-Coperture: rientrano tra gli interventi tutti quelli che comportano un’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come ad esempio il manto del tetto eseguito con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli; 
-Antisismica: interventi di adeguamento alla nuova normativa o volti al risparmio energetico che comportano innovazione delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dei materiali di finitura e dei rivestimenti; 
-Barriere architettoniche: interventi per la creazione di rampe utili al superamento di dislivelli maggiori ai 60 cm, ascensori esterni e manufatti visibili all’esterno che alterano la sagoma dell’edificio; 
-Pannelli solari: possono essere installati in aderenza e con la stessa inclinazione e orientamento della falda su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici. Sono previsti procedimenti semplificati anche per i pannelli solari installati su coperture piane e visibili all’esterno; 
-Viabilità: interventi di adeguamento come sistemazione delle rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili e parcheggi a raso; 
-Pertinenze: interventi su pertinenze degli edifici vincolati come gli spazi pavimentati, la realizzazione dei camminamenti che non incidono sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici a altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20mq; 
-Demolizioni: semplificazione delle procedure per demolizione di edifici privi di interesse storico; 
-Demolizioni e ricostruzione: interventi volti alla demolizione e ricostruzione di edifici ed impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici elencati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004, ovvero edifici di non comune bellezza e memoria storica; 
-Verande: possono essere installate con procedura semplificata se funzionali alle attività commerciali. Nel caso di manufatti amovibili non stagionali è prevista la procedura semplificata per la loro prima collocazione; 
-Tetti e giardino: interventi per la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq. Sono inclusi gli interventi volti alla costruzione di annessi locali tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc; Un ulteriore modifica riguarda la conferenza di servizi. Come suggerito dal Consiglio di Stato nel Mese di settembre, e caldeggiato dalle Commissioni Parlamentari, non sarà più necessario indire la conferenza di servizi quando non sono richiesti altri titoli abilitativi- o sono necessari altri titoli abilitativi semplificati (Scia o Cila) - oltre all’autorizzazione paesaggistica.
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