Bonus per l'acquisto di immobili in classe A e B

Viene prorogato il bonus per l'acquisto di case con classe energetica A e B. L'obiettivo è quello di incrementare il mercato dei nuovi immobili.
L’art.9, della legge 19/2017, di conversione del DL 244/2016 (cd. “decreto milleproroghe”), ha accolto la proposta dell’ANCE di prorogare, almeno per un ulteriore anno, l’incentivo fiscale per l’acquisto di case in classe energetica elevata. Come noto, infatti, la legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, della legge 208/2015) ha introdotto una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. Pertanto, alla luce della nuova proroga, l’incentivo spetta ai soggetti IRPEF che, anche nel corso del 2017, acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione). La misura, fortemente auspicata dall’ANCE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare. E ciò andando, in primo luogo, a rimuovere uno dei principali paradossi dell’attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare. L’incentivo, infatti, abbattendo della metà l’IVA applicata sull’acquisto di abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l’usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell’abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall’impresa, pagando l’IVA al 4% o al 10% sull’intero corrispettivo di vendita. Inoltre, sempre con riferimento all’ambito applicativo dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, sempre in linea con quanto sostenuto dall’ANCE, ammette che, in caso di acquisto congiunto dell’abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, etc), la detrazione possa calcolarsi assumendo il 50% dell’IVA pagata sull’intero acquisto (comprensivo quindi sia dell’unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali). Ciò, tuttavia, solo se l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’abitazione agevolata e che, nel rogito, sia data evidenza del vincolo pertinenziale4 . Per il resto, sono confermate le ulteriori precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella CM 12/E/2016, in base alle quali è del tutto irrilevante: la data di fine lavori di costruzione, o ristrutturazione, dell’abitazione, purché l’acquisto sia soggetto ad IVA5 , la circostanza che, prima dell’acquisto, l’abitazione agevolata sia stata locata dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice cedente.

Fonte: Ance
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