Codice contratti, dal 2019 programmazione triennale

A circa due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14/2018 attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che dettaglia lo schema tipo per la redazione e l’aggiornamento dei programmi. Si partirà dal triennio 2019 – 2021: da allora, la programmazione triennale dei lavori pubblici dovrà dare la priorità alla ricostruzione post-calamità naturali e al completamento delle opere incompiute.
Dal testo in GU, si evince che la priorità dei lavori deve essere valutata su tre livelli: massima, media e minima. Sono considerati prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento delle opere incompiute, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
Tra questi, priorità massima è data ai lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, ai lavori di completamento di opere pubbliche incompiute. 

Per inserire un intervento nel programma triennale o nell’elenco annuale, le Amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro se l’importo dell’intero lavoro è pari o superiore a un milione di euro. Se l’importo complessivo è inferiore a un milione di euro, l’Amministrazione deve approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro. 

Perché la programmazione triennale diventi operativa, occorrono da un lato il decreto sui livelli di progettazione, dall’altro un censimento preventivo delle opere incompiute. Le Amministrazioni devono inoltre decidere, in base alla stima dei costi necessari, se optare per il completamento delle incompiute o sul loro utilizzo ridimensionato o, ancora, sulla loro demolizione. 

Volendo invece abbozzare un bilancio delle effettive ricadute nell’ultimo biennio, i provvedimenti attuativi che avrebbero dovuto rendere completamente operativo il codice dei contratti sono 67, in realtà 66 in considerazione del fatto che non è più necessario predisporre il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice per il fatto stesso che il citato comma è stato abrogato dal “decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017. 

Ora, il quadro risultante pare problematico. Dei 66 provvedimenti rimanenti ne sono entrati i vigore 20 mentre per altri 46 la situazione è sdoppiabile in quelli per i quali sono stati già predisposti provvedimenti non ancora entrati in vigore che sono 13 e quelli per i quali non si è ancora mossa foglia che sono i restanti 33. In riferimento ai tanti provvedimenti che ancora devono essere emanati per rendere operativo il Codice dei contratti al fine di evitare lo stallo ingenerato dall’attuale situazione, segnaliamo quelli che pur non essendo ancora entrati in vigore hanno iniziato il cammino verso il traguardo che sono i seguenti: 
• Art. 22, comma 2 - Dpcm per l'individuazione delle opere da sottoporre a dibattito pubblico. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 19 aprile 2017 mentre ad oggi, dopo i pareri resi dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, dalle Camere e dal Consiglio di Stato, le osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviate al Mit il 7 novembre 2017, con cui si richiede anche eventuale parere di Conferenza Unificata che si è pronunciata con i pareri nn. 173/CU e 175/CU del 14 e 21 dicembre 2017, il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 ed il parere della VIII Commissione della Camera dei Deputati reso il 20 febbraio 2018, si è in attesa del parere del’8° Commissione del Senato e dell’adeguamento del testo alle osservazioni sia del Consiglio di Stato che dell’VIII Commissione della Camera. 
• Art. 23, comma 3 - Dm Ministero Infrastrutture per definire i nuovi livelli di progettazione. Dopo il parere del Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, il Parere della Conferenza n. 121/CU del 5 ottobre 2017 e l’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici il 22 ottobre 2017, ad oggi si è, ancora, in attesa del testo definitivo. 
• Art. 36, comma 7 - Linee guida Anac sull’affidamento degli appalti sottosoglia – Si tratta delle Linee guida Anac n. 4 la cui prima edizione è stata approvata con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 mentre per la seconda edizione, posta in consultazione (contenente le novità introdotte dal decreto correttivo) fino al 25 settembre 2017 e sulla quale è stato acquisito il parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018 non è stata, a tutt’oggi, predisposto i testo definitivo. 
• Art. 38, comma 2 - Dpcm recante i criteri per l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 18 luglio 2016 mentre a gennaio 2018 lo schema di decreto è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Conferenza Unificata per il parere. 
• Art. 81, comma 2 - Dm Infrastrutture con indicazione della documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che sostituirà Avcpass entro 31 dicembre 2016. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31 dicembre 2016 mentre, terminata il 31 gennaio 2017 la consultazione pubblica sullo schema di decreto, a tutt’oggi non si hanno notizie. 
• Art. 83, comma 2 e 84 commi 2 e 8 - Linee guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento nei lavori pubblici. Indicazioni sullo standard di controlli richiesti alle Soa. Avrebbero dovuto essere predisposte entro il 19 aprile 2017. La consultazione sul provvedimento è terminata il 3 maggio 2017 ma il decreto correttivo ha stabilito che per la qualificazione non sono più necessarie linee guida ma un decreto Mit per il quale l'Anac ha riproposto in data 12/05/2017 nuove consultazioni chiuse il 13 luglio 2017 ma si resta in attesa della proposta definitiva e, quindi, a tutt’oggi, non si hanno notizie di tale Decreto. 
• Art. 83, comma 10 - Linee guida Anac per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione delle imprese (rating di impresa). Avrebbero dovuto essere predisposte entro il 20 agosto 2017. La prima bozza di linee guida basata sul rating obbligatorio è stata ritirata ed un nuovo provvedimento dovrebbe essere predisposto alla luce del decreto correttivo che ha aggiornato la scadenza prima prevista per il 18 luglio 2016. 
• Art. 103, comma 9 - Dm Sviluppo Economico con lo schema-tipo per le fideiussioni. Sullo schema di provvedimento è stata sentita l'Anac ed il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 1665 del 12 luglio 2017. 
• Art. 111, commi 1 e 2 - Dm Infrastrutture su proposta Anac con linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31 dicembre 2016 mentre, terminata il 18 luglio 2016. Le originarie linee guida sono state poste in consultazione da Anac fino al 16 maggio 2016 e sui relativi testi sono stati acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 6734 del 18 luglio 2016 e n. 6907 del 22 luglio 2016 e del Consiglio di Stato n. 2282 del 3 novembre 2016 in cui si chiede di riscrivere il decreto con l’impostazione non di linee guida ma da decreto. Sul nuovo testo, aggiornato anche al decreto correttivo, sono stati acquisiti i pareri Consiglio di Stato n. 360 del 12 febbraio 2018 e della VIII Commissione della Camera dei deputati il il 20 febbraio 2018, si è in attesa del parere del’8° Commissione del Senato e si resta, a tutt’oggi, in attesa del testo definitivo. 
• Art. 177, comma 3 - Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei concessionari ("60% in gara, 40% in house", per i concessionari autostradali, come specificato dall'articolo 1, comma 568, della legge di bilancio n. 205/2017). Dovrebbero essere pronte entro l’1 aprile 2018. Il 4 dicembre 2017 sono state messe in consultazione da Anac e fino al 15 gennaio 2018 le indicazioni per la verifica dei limiti percentuali. Con l'articolo 1, comma 568, della legge di bilancio n. 205/2017, è stata posticipata la data di adozione delle linee guida dal 18 luglio 2016 al 90° giorno dall'entrata in vigore della legge di bilancio e, quindi, l’1 aprile 2018. Si resta i attesa, a tutt’oggi del testo definitivo. 
• Art. 181, comma 4 - Linee guida Anac, sentito il ministero dell'Economia, per definire i sistemi di monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di Ppp da parte delle stazioni appaltanti. In consultazione fino al 10 giugno 2016. Dopo il parere n. 775 del Consiglio di Stato rilasciato il 29 marzo 2017, si resta in attesa del del testo finale. 
• Art. 197, comma 3 - Provvedimento Anac per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali 
• Art. 197, comma 4 - Linee guida Anac per ulteriori requisiti general contractor. Consultazione sul provvedimento terminata il 3 maggio 2017 con successivo parere del Consiglio di Stato n. 1479 del 21 giugno 2017. Il Correttivo ha però stabilito che per la qualificazione serve un decreto Mit e non più delle linee guida Anac e, quindi, si resta, a tutt’oggi del testo del decreto stesso.
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