Codice dei Contratti: in vigore le varianti alla legge 2017/2090

Per effetto della Legge Europea 2018 nei contratti tipo dal 26 maggio cambiano i  termini di pagamento
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura di infrazione n. 2017/2090 aperta dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano è stato integralmente riscritto l'art. 113-bis del Codice contratti. Le modifiche impattano anche sulla formulazione dei contratti, che dovranno essere modificati dalle stazioni appaltanti. La Commissione Europea contestava infatti la formulazione della norma che consentiva alle stazioni appaltanti italiane di non rispettare la Direttiva 2011/7/UE sui termini di pagamento.
La  Commissione nell'ambito della richiamata procedura di infrazione chiariva che l'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nell'originaria formulazione, permetteva la prassi per cui il pagamento dell'appaltatore potesse intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, che poteva a propria volta essere emesso entro 30 giorni dal collaudo, andando sostanzialmente a raddoppiare i termini stabiliti a livello europeo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi tra collaudo (o verifica di conformità) ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non erano necessariamente contemporanei.

La Legge Europea 2018 riscrive integralmente l'art. 113-bis: il primo comma si riferisce agli «acconti» semplici. In sostanza i pagamenti che vengono fatti sulla base dei Sal, i documenti contabili relativi  all'avanzamento dell'opera, senza che sia stata prevista una scomposizione in "partite", ciascuna delle quali dotata di autonomia funzionale e sottoposta a un collaudo o una verifica di conformità. Il pagamento di semplici acconti non fa mai presumere l'accettazione di quanto sino a quel momento compiuto dall'appaltatore.
Il  pagamento degli acconti semplici e in conformità delle direttive europee deve avvenire entro 30 giorni dal momento in cui il Sal viene adottato, termine che può essere eventualmente esteso sino ad un massimo di 60 gg.. Viene eliminato il distacco temporale tra l'adozione del Sal e l'emissione del certificato di pagamento, che di norma avvengono contestualmente. Eventualmente l'emissione del certificato di pagamento può essere dilazionata di 7 giorni rispetto all'adozione del Sal.
Il comma secondo è dedicato  ai «pagamenti». A differenza degli «acconti», i pagamenti hanno luogo all'esito – positivo – del collaudo o della verifica di conformità. Anche in questo caso viene eliminato il distacco temporale tra il collaudo/verifica di conformità ed emissione del certificato di pagamento, in quanto  vi è contestualità tra i due adempimenti o, al massimo, la possibilità di dilazionare per sette giorni il termine di emissione del certificato di pagamento, che rappresenta il presupposto per la fatturazione. La norma specifica che “il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile”.  Il termine per il pagamento decorre dall'esito positivo del collaudo nel caso in cui l'amministrazione non emetta tempestivamente il certificato e, quindi, non metta l'appaltatore nelle condizioni di poter emettere la fattura.
Il terzo comma dell'art. 113-bis nella nuova formulazione conferma  quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 231/2011: “Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto”.
Ecco quindi  la sequenza del processo di pagamento:
1) esito positivo del collaudo (o adozione del Sal);
2) emissione contestuale del certificato di pagamento e della fattura da parte dell'appaltatore;
4) pagamento entro 30gg.
Detto termine, ovviamente, resta sospeso nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

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