Direttore dei lavori e dell’esecuzione: i dettagli in GU

Il 15 maggio 2018 è stato pubblicato sulla GU n. 111 il decreto 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente alle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.
Il testo definitivo del decreto del MIT è costituito da 27 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli: 
• Titolo I - Disposizioni generali (art. 1) 
• Titolo II - Il direttore dei lavori (artt. 2-15) 
• Titolo III - Il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26) 
• Titolo IV - Disposizioni finali (art. 27).

Il provvedimento, nell'ottemperare quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera e del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata. Osserviamo le principali ricadute del DM.

Nomina 
La nomina del direttore dei lavori è disciplinata solo dalle norme del Codice Appalti: la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata ad altre Pa, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione. Il conferimento dell’incarico deve avvenire con una gara pubblica. Si può invece fare ricorso all'affidamento diretto se l'incarico è d’importo pari o inferiore a € 40mila. 

Requisiti 
Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, muniti dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, e dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263. 

Incompatibilità 
Il direttore dei lavori, finora, non poteva accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore dall'aggiudicazione fino al collaudo e doveva segnalare all'amministrazione, non appena conosciuta l'identità dell’affidatario, l'esistenza di eventuali rapporti, per valutare eventuali conflitti di interesse. 
Ora, invece, per i direttori dei lavori (come tutti gli ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta con tali poteri. 

Rapporti col RUP e altre figure 
Il direttore dei lavori riceve dal Rup le disposizioni di servizio del nuovo provvedimento, con cui lo stesso responsabile del procedimento detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con cui il direttore dei lavori è tenuto a presentare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. L'emanazione di ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto si conferma prerogativa del direttore dei lavori. 
Infine, rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, il direttore dei lavori opera in completa autonomia; medesima autonomia vale per il direttore dell'esecuzione, sempre che non coincida con il direttore dei lavori. Il direttore dell'esecuzione, infatti, è responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza. 

Gli ordini di servizio 
Il DM definisce ‘ordine di servizio’ l'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni. Ciò detto, il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità. 
Le amministrazioni, quindi, dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici, ma nel frattempo gli ordini di servizio avranno ancora forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è comunque tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve. 
Il direttore dei lavori deve anche controllare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma, dettagliandoli poi nel programma di esecuzione. In tale cronoprogramma devono essere graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni sul periodo di esecuzione, e sull'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze determinate contrattualmente per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

Direttore dell’esecuzione 
Infine, specifico per le attività del direttore dell’esecuzione, il Titolo III dettaglia i rapporti con il RUP, gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, l’attività di controllo, l’avvio dell’esecuzione del contratto, la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, contestazioni e riserve, variazioni e varianti contrattuali, la sospensione dell’esecuzione, la gestione dei sinistri.

L’entrata in vigore del decreto è prevista per il prossimo 30 maggio.
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