Ecobonus e cessione del credito, le regole definitive

Tramite la circolare n. 11/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito i dovuti chiarimenti sulla cessione dell'ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, rafforzato con la legge di Bilancio 2018. La cessione del credito è consentita a favore di Esco, fornitori, consorzi e società consortili.
Nel dettaglio, l’agenzia chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. 

Allo stesso modo, la cessione dell'ecobonus può avvenire nei confronti di due diverse società: 1. le Energy Service Companies, ossia le cosiddette “Esco”, società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario; 2. le Società di Servizi Energetici (Sse), che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. 

La circolare ribadisce il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari. 

Si affronta poi il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all'ambito applicativo della norma, viene precisato che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, è previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.
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