Fare chiarezza sull'IVA per i lavori di ristrutturazione

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell’ IVA ridotta al 10%.
Per quanto riguarda invece la cessione di beni, questi rimangono assoggettati all'aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e sono: 
• ascensori e montacarichi 
• infissi esterni e interni 
• caldaie 
• video citofoni 
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria 
• sanitari e rubinetteria da bagni 
• impianti di sicurezza. 
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Non si potrà applicare l’Iva agevolata al 10%: 
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori 
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio 
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. Per quanto riguarda l’ IVA agevolata per il lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista, senza alcuna scadenza, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%. Rientrano in questo caso: 
• restauro • risanamento conservativo 
• ristrutturazione 
• acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati forniti per la realizzazione degli interventi sopra 
• forniture dei così detti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità come porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera. L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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