Glossario unico delle opere edilizie: s’inizia dall’edilizia libera
Dopo un anno di attesa e sei mesi di lavoro, il 22 febbraio 2018, la Conferenza Unificata ha pubblicato la prima parte del Glossario unico delle opere edilizie, dedicata agli interventi realizzabili senza obbligo di titoli edilizi, SCIA, Cila o permesso di costruire.
Il provvedimento, ai sensi dell’art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, è stato approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Si tratta di un’iniziativa volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, che aiutino l’abbattimento degli ostacoli per le attività dei privati e la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà d’iniziativa economica. Torneremo a breve sull’argomento. Tuttavia, visto l’elevato numero e la disomogeneità delle opere edilizie da includere, è stato stabilito di predisporre, in fase di prima attuazione, un glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera. Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.
Si precisa che le 58 opere in edilizia libere inserite nel glossario – la lista non è esaustivo ed è ancora aperta – devono in ogni modo rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e tutte le normative di settore, in particolare quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, la tutela dal rischio idrogeologico, le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Tale glossario non deve essere recepito da Regioni e Comuni, ma diventa operativo subito dopo la pubblicazione in Gazzetta. Il provvedimento, una volta completato, consentirà d’individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando l’incertezza e dunque la discrezionalità che ancora vige sul punto. In altre parole, esso esplicita fin dove ci si può spingere senza coinvolgere il professionista tecnico.
L’insieme delle opere
L’elenco dettaglia, come detto, 58 fattispecie di opere edilizie, che a loro volta si articolano in 3 o 4 sottospecie, e in senso stretto distingue tra 'opere' ed 'elementi'.
Si tratta di 12 categorie di intervento:
• manutenzione ordinaria
• pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
• depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
• eliminazione delle barriere architettoniche
• attività di ricerca nel sottosuolo
• movimenti di terra
• serre mobili stagionali
• pavimentazione di aree pertinenziali
• pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
• aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
• manufatti leggeri in strutture ricettive
• opere contingenti temporanee
Nel dettaglio, per interventi su ‘le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici’ si intendono le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei seguenti elementi:
• opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate
• gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
• pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
• ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
• tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo
• elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare
Tra “gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio” vengono indicati i seguenti elementi: ascensore, montacarichi; servoscala e assimilabili; rampa; apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario; dispositivi sensoriali.
Il glossario sarà l'evento conclusivo delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il Dlgs 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Il Decreto ha ridotto da sette a cinque le procedure edilizie principali (edilizia libera, Cila, Scia, permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire).
Inoltre, l’allegato al Dlgs 222/2016 contiene una tabella che indica la procedura richiesta per ogni lavoro.
Nondimeno, essendo organizzata in base alle procedure e ai titoli abilitativi, tale tabella non permette una consultazione immediata; per questa ragione si è optato per la realizzazione del glossario unico che esplicita in un elenco (non esaustivo) gli interventi principali che si possono realizzare con un determinato titolo abilitativo.
Analogo spirito del glossario unico hanno 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo. Le definizioni individuano, in un modo che sarà pressochè lo stesso in tutta Italia, cosa s’intende per superficie, edificio, soppalco, veranda, tettoia e molto altro ancora.
A beneficiare del glossario non sono solo i cittadini, ma anche le imprese perché grazie a questo strumento diventa chiaro quale regime potranno seguire i diversi prodotti in fase di installazione.
Ecco perché, per esempio, Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo si è detto soddisfatto: «Semplificare è l'unica strada per far ripartire l'edilizia. Penso in particolare al settore delle pergole, a oggi bloccato, che potrà trovare un nuovo slancio assieme al mondo delle finiture, dei serramenti e dei pavimenti in legno».E c'è un'altra semplificazione: il fatto di sapere, da subito, fin dove ci si può spingere senza coinvolgere il professionista tecnico, in particolare l'ingegnere e l'architetto. Le 58 definizioni hanno richiesto un lavoro di sei mesi (incardinato presso il dipartimento della Funzione pubblica della ministra Marianna Madia), trovando una mediazione con alcune regioni, come la Sardegna, meno disponibili a spostare in senso estensivo il confine dell'edilizia libera. Nel caso dei gazebo, dei pergolati e dei ripostigli si specifica che, per restare libero, l'intervento deve essere «di limitate dimensioni». In questo il decreto si allinea alla giurisprudenza.
Anche gli ordini e collegi professionali della Rete Professioni Tecniche (RPT) hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del primo stralcio del glossario. Secondo RPT “il provvedimento, quando sarà completo, consentirà di individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando l’incertezza e dunque la discrezionalità che ancora vige sul punto”. La Rete evidenzia che questa prima parte del glossario unico comporta una reale semplificazione dell’edilizia e potrà essere integrato da successivi provvedimenti diretti ad individuare il titolo edilizio richiesto per le restanti opere.