Detrazioni per ristrutturazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la nuova edizione della Guida "Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 14 giugno.
Ecco in sommario le novità contenute nella nuova edizione della guida delle Entrate:
• proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
• regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche
• regole per la cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici
• beneficiari del diritto alle detrazioni
• agevolazioni sull’acquisto del box auto
• pagamenti con bonifici
• proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Le detrazioni
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Si tratta di una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono stati prorogati più volte e sono in vigore fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018, tuttavia, la detrazione, tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Si ricorda che dal 2017 la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.
La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per tali acquisti sono detraibili le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Antisismica
Per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, regole più specifiche per poterne usufruire. A differenza della precedente normativa dal 2017 l’agevolazione riguarda non solo gli edifici delle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi, non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

La cessione del credito
L'Agenzia ha disposto le norme attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per lavori effettuati sulle parti comuni di edifici.
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario.

La detrazione nei condomini
Se gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono più elevate:
• 75%, per il passaggio a una classe di rischio inferiore
• 85%, per il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
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