Il “Decreto Bim” è operativo, ma non ancora obbligatorio

Il 12 gennaio è stata pubblicata con decreto n. 560 sul sito del Mit – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – la versione finale del decreto sulla digitalizzazione negli appalti pubblici. Esso stabilisce le modalità e i tempi di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Dopo la sigla del ministro, Graziano Delrio, il decreto entrerà in vigore facoltativamente dal 29 gennaio, ma sarà cogente solo dal 1° gennaio 2019.
Tempistiche e contenuti  

Tassello chiave dell'attuazione del Codice Appalti, il provvedimento attiene a nuove opere e interventi di recupero, riqualificazione o varianti. 
Il documento era stato messo in consultazione l'estate scorsa dal Mit, redatto dalla commissione guidata dal provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Pietro Baratono. 
Ora, la sua versione finale ribadisce che l'obbligo di progettare le grandi opere pubbliche con le procedure digitali del Building information modeling scatterà tra poco più di un anno. 

Dal 2019 le stazioni appaltanti, infatti, dovranno prevedere l'utilizzo del Bim per tutti i «lavori complessi» di importo superiore a cento milioni. 
Tra i «lavori complessi» il decreto individua quelli «caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici».  

Dal 2020, la soglia degli importi inizierà a decrescere: 
• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
• per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
• per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
• per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025. 

In ogni caso, è sempre previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. 

Viceversa, rispetto alla versione anticipata, scompare ogni riferimento alle norme Uni, oggetto di molte polemiche in fase di redazione del testo. 

Una parte importante del decreto riguarderà la formazione delle stazioni appaltanti: queste dovranno varare un piano di aggiornamento del personale e mettere a punto un programma di acquisto e manutenzione di strumenti hardware e software. 

Il capitolato 

A monte della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della sicurezza dei dati. 
Tutti dati informatizzati caratterizzati da trasparenza, tracciabilità dei vari attori, transazioni amministrative e di cantiere in termini informativi. 

Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto. Non solo: nel documento devono essere inclusi gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa. 

La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.
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