Il ritardo del costruttore può inficiare il Bonus prima casa

Per usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, è necessario trasferirvi la residenza entro 18 mesi. Ora la Cassazione, con la pronuncia n. 1588 del 23 gennaio 2018, ha chiarito che, qualora il costruttore sia in ritardo e non consegni l’immobile nei tempi prestabiliti, tale ritardo non è considerato causa di forza maggiore e l’acquirente, seppur impossibilitato dal trasferisi, non godrà del Bonus e dovrà pagare al Fisco imposte maggiorate. Eppure, una via d’uscita sembra possibile.
Dirimere la questione è stato più arduo di quanto si possa immaginare. Le Commissioni tributarie provinciale e regionale e la Cassazione, infatti, si sono pronunciate, con esiti agli antipodi, sulla controversia nata tra due contribuenti e l’Agenzia delle Entrate. 
Due coniugi avevano acquistato casa usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa. Dal momento che il costruttore non aveva consegnato l’immobile nei tempi previsti, non avevano potuto trasferire la residenza entro i 18 mesi consentiti dalla normativa e l’Agenzia delle Entrate aveva iniziato un’azione per il recupero dei bonus. Gli acquirenti avevano quindi presentato ricorso prima alla Commissione tributaria provinciale, poi a quella regionale, sostenendo che non avevano trasferito la residenza nei limiti di tempo previsti per cause di forza maggiore. 

Se in prima istanza le Commissioni tributarie avevano dato ragione agli acquirenti, la situazione è stata ribaltata dalla Cassazione. La Suprema corte ha difatti accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la causa di forza maggiore consiste in un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. A detta della Cassazione, il ritardo del costruttore non ha queste caratteristiche di imprevedibilità. In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato che, per non perdere l’agevolazione, è sufficiente che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata. 
Per potersi verificare la condizione della forza maggiore, ha aggiunto la Cassazione, «rilevano solo i fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel Comune».
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