L'Anac aggiorna le linee guida sugli appalti sottosoglia

Affidamento diretto con tre preventivi fino a 150mila euro, Sale da mille a 5mila euro la soglia minima per l'obbligo di rotazione.
Con l'obiettivo di risolvere gli aspetti critici del Codice Appalti che, secondo la Commissione Europea, non è conforme alle norme comunitarie, l'Anac ipotizza la modifica delle linee guida sui contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie. Per fare questo ha messo in consultazione, fino al 21 febbraio, un nuovo testo che tiene conto di alcune modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 2019.

Per il 2019 le nuove linee guida consentiranno, negli appalti di lavori tra 40mila e 50mila euro, di ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi. Ci si adegua così alla norma transitoria, introdotta dalla Legge di Bilancio, che per i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro consente di utilizzare l’affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici e per i lavori di importo compreso tra 150mila e 350mila euro la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici.

Le linee guida n.4 prevedono di poter derogare al principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Questa soglia era la stessa per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal momento che la Legge di Bilancio per il 2019 l’ha innalzata a 5mila euro, l’Anac ritiene che debba essere portata a 5mila euro anche la soglia al di sotto della quale la Stazione Appaltante può scegliere di non applicare l’obbligo di rotazione.
 
Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. La possibilità di realizzare autonomamente queste opere, riconosciuta dal Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001 art 16, comma 2-bis) si applicherà unicamente quando il valore degli affidamenti non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. In questo caso, il privato potrà realizzare in proprio solo le opere funzionali.
 

© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy