Modulistica in edilizia semplificata

In virtù dell’Accordo Stato Regioni siglato lo scorso 4 maggio, le Regioni dovranno rinnovare la modulistica in edilizia entro il 20 giugno, i Comuni entro il 30 giugno 2017.
L’Accordo pubblicato attua l’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126. Esso è suddiviso in due allegati:
• allegato 1: modulistica delle attività commerciali e assimilate;
• allegato 2: modulistica in riferimento alla materia e istruzioni operative.

Il tavolo di lavoro è stato coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. L’intento di tutti i partecipanti è stato quello di semplificare gli adempimenti. Ecco dunque il tentativo di non inserire nella modulistica ulteriori obblighi, come per esempio l’asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi ai fini dell’agibilità. Ancora, nell’ambito del versamento del contributo di costruzione, si è deciso di posticiparlo all’inizio dei lavori, e non alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata o della segnalazione certificata di inizio attività.

Una cura particolare si è posta nel garantire una maggiore uniformità degli adempimenti amministrativi sull’intero territorio nazionale. È stata quindi limitata la discrezionalità degli Enti Locali e dei Comuni nel prevedere e introdurre regole applicative prive di giustificazione e non oggetto di norme legislative. A tal fine, sono stati ridotti in modo sensibile gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese.
La P.A. non potrà più chiedere a cittadini e imprese una nutrita serie di documenti:
• non potranno più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede, ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione;
• non sarà più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni);
• per i dati che devono essere specificati a livello locale, le amministrazioni dovranno pubblicare l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione;
• sarà vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo o comunque pubblicati sul sito;
• le richieste di integrazione documentale saranno limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali.
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