NTC 2018: tra circolare applicativa e ricorsi al TAR

La circolare applicativa è attesa per luglio, ma intanto il 1 giugno 2018 il Consiglio Nazionale dei Geologi ha notificato un altro ricorso al T.A.R. per l'annullamento di alcune sezioni delle nuove Norme Tecniche di Costruzione.
La querelle non è infatti di prima data. Agli inizi di maggio, il Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle Costruzioni e dei Beni Culturali aveva anticipato un ricorso al TAR contro le NTC 2018 accusate di minare la sicurezza del patrimonio edilizio italiano. 
Ora, il 1 giugno 2018, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha reso pubblico tramite la Circolare n. 428 di aver notificato il ricorso al T.A.R. Lazio-Roma per l'annullamento di alcune sezioni della normativa. 
Tutto ciò quando, parallelamente, il 25 maggio sono stati presentati in assemblea al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sei capitoli delle istruzioni applicative. Sembra allora imminente la pubblicazione della tanto agognata circolare applicativa delle norme, la quale dovrebbe vedere la luce entro luglio, stando a un post Facebook del professor Edoardo Cosenza, componente del medesimo Consiglio. 

Venendo alle criticità evidenziate, i geologi chiedono l’annullamento di 16 paragrafi del D.M. 17 gennaio 2018, siglato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e il capo dipartimento della protezione civile.Sintetizzando, questi i motivi del ricorso: 
• violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» possono legittimamente disporre; 
• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali; 
• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica; 
• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari. 

Le perplessità stigmatizzate dal CNG, a ben vedere, ruotano intorno a un misconosciuto ruolo del geologo quale progettista specialista. 
In maniera del tutto analoga, si sostanziano le controversie enucleate dal Co.Di.S, il citato Comitato per la diagnostica e la sicurezza delle costruzioni e dei beni culturali. 
Per il Comitato, le NTC «restringono il campionamento ai soli Laboratori prove e materiali (nati nel 1971 quali laboratori prova sui materiali edili che verificano la correttezza degli standard prestazionali dei materiali inseriti nel processo costruttivo e quindi, nulla c’entrano con i controlli per diagnosticare lo stato di salute dell’edilizia storica e monumentale), impedisce ai professionisti incaricati (anche se riuniti in forma d’impresa) di prelevare campioni dalle strutture già esistenti». 

Continua il Co.Di.S, «il campionamento dei materiali da costruzione non è più di competenza dei professionisti, esperti in diagnostica del costruito e dei beni culturali, incaricati per le analisi di un edificio o di una struttura, ma diventa un ‘affare’ per sperimentatori di laboratorio che potrebbero non avere (perché non richiesto) un titolo professionale (ingegnere, architetto o geometra). […] Un qualunque cittadino o lavoratore per il semplice fatto di essere dipendente di un Laboratorio, potrà effettuare i campionamenti sulle strutture esistenti, mentre un ingegnere o un architetto, non potranno più effettuare un prelievo da una struttura per eseguire, sotto propria competenza e responsabilità, delle opportune indagini sulla sicurezza sismica di un edificio».
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