Prevenzione incendi, la progettazione degli edifici condominiali

Pronto il decreto che sarà sbloccato dopo l’ok di Bruxelles: due anni di tempo per adeguare gli edifici esistenti
Sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione: è stata completatala bozza di decreto del Ministero dell'Interno che va ad integrare il Dm 246 del 16 maggio 1987, dopo l'ok ricevuto lo scorso 24 aprile dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi. La bozza è stata inviata a Bruxelles per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalla direttive 98/34/Ce e 98/48/Ce. Con l'entrata in vigore del nuovo Dm si impone una progettazione antincendio attenta. Per gli edifici esistenti i nuovi obblighi progettuali scattano per interventi che interessino più della metà della superficie dell'intero involucro. In ogni caso, sia per che si tratti di una nuova edificazione che di una già esistente sono tre i requisiti basilari da considerare. Evitare che un incendio possa estendersi ad altre parti dell'edificio a causa di fumi e fiamme fuoriuscenti da vani, aperture, cavità e interstizi eventualmente presenti nel “pacchetto” facciata, scongiurare il rischio che l'incendio possa provocare il distacco di pezzi di facciata, creando problemi all'esodo e mettendo a rischio la vita di occupanti e soccorritori, e limitare la possibilità che un incendio, sviluppatosi all'esterno dell'edificio, possa estendersi al suo interno. Con l'invio a Bruxelles compie un passo decisivo il nuovo regolamento che va a modificare il Dm del 1987, ossia la regola tecnica che attualmente si applica ai condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. Dopo il placet della Commissione europea, il nuovo Dm potrà fare ingresso in “Gazzetta ufficiale”, dando il via ad una “rivoluzione” per gli edifici per civile abitazione, che pone in carico anche ai condomìni le prescrizioni finora applicate ai luoghi di lavoro
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