Prodotti da costruzione verso l'U.E.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della UE sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il contesto
A poche settimane dalla pubblicazione da parte della Commissione europea della guida “La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo”, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, il Decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dall’articolo 9 della Legge del 12/08/2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015). In base all’articolo 9, entro sei mesi dal 16/09/2016 (data di entrata in vigore della stessa) dovevano essere adottati uno o più Decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale sui prodotti da costruzione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011.
L’ultimo passo è ora la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento UE n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Il Regolamento descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, affinché possano ricevere la marcatura CE.

Le norme previste
Sono rinnovate le norme sulle condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disciplinato da una norma armonizzata ma conforme a una valutazione tecnica europea (ETA), nonché sui contenuti della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza.
Sono inoltre dettate disposizioni in tema di organismi notificati, di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011, di procedure per l’espletamento delle attività di controllo e vigilanza. Sarà infine abrogato il D.P.R. 21/04/1993, n. 246 e del D.M. 09/05/2003, n. 156.
In primo piano, il sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato. Sono state introdotte sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Regolamento, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera. Per esempio, anche i progettisti saranno responsabili: in fase di progettazione dovranno indicare prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE 305/2011. In caso di violazione, potranno essere puniti con un’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro o con l’arresto nel caso in cui la «prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio».

I nuovi organismi
Il Decreto prevede anche l’istituzione di tre nuovi organismi.
Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione: per garantire l’armonizzazione delle norme, coordinerà le amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati;
Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB): deve assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (European Technical Assessment - ETA);
Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione: previsto dall’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.

La formazione per i professionisti
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) ha reso noto che a breve saranno attivate iniziative di informazione e formazione per tutti gli attori coinvolti nella filiera delle costruzioni, professionisti, operatori economici e imprese coinvolte. Si vuole così garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Schema completo del Decreto legislativo
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
• At. 1 - Finalità
• At. 2 - Definizioni
• At. 3 - Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione
• At. 4 - Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione
• At. 5 - Condizioni per l’immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione
• At. 6 - Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
CAPO II - ORGANISMO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA
• At. 7 - Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
CAPO III - ORGANISMI NOTIFICATI
• At. 8 - Autorizzazione e notifica
• At. 9 - Requisiti ed obblighi degli organismi notificati
• At. 10 - Domanda di autorizzazione e notifica
• At. 11 - Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento
• At. 12 - Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
• At. 13 - Rinnovo dell’autorizzazione e notifica
• At. 14 - Relazione annuale
CAPO IV - PROVENTI E TARIFFE
• At. 15 - Tariffe CAPO V - CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI
• At. 16 - Controllo sugli organismi notificati
• At. 17 - Vigilanza sul mercato
• At. 18 - Disposizioni procedurali
• At. 19 - Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
• At. 20 - Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
• At. 21 - Violazione degli obblighi degli operatori economici
• At. 22 - Violazione degli obblighi di certificazione
• At. 23 - Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
• At. 24 - Abrogazioni
• At. 25 - Coordinamento degli Organismi notificati
• At. 26 - Comitato permanente per le costruzioni
• At. 27 - Obbligo di riservatezza
• At. 28 - Aggiornamento
• At. 29 - Disposizioni transitorie
• At. 30 - Clausola di invarianza finanziaria
• At. 31 - Entrata in vigore

ALLEGATI
• Allegato A - Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica
• Allegato B - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
• Allegato C - Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
• Allegato D - Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività
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