Ristrutturazioni edilizie: chiarimenti sui beni "significativi" a Iva agevolata

Attraverso la circolare 15/E del 12 luglio 2018, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la categoria dei beni significativi incide sulle agevolazioni Iva al 10% previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ricordiamo che i beni significativi (art.7, comma 1, lettera b), legge 488/1999) sono individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell'interpretazione autentica di queste regole fornita dall'ultima legge di bilancio (art.1, comma 19, della legge 205/2017). 

In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha previsto l'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (art.3, primo comma, lettere a) e b) del dpr 380/2001), se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa. Di fatto, quindi, vengono commentate nel dettaglio le novità apportate dalla norma di interpretazione autentica, previa disamina del trattamento fiscale dei beni significativi impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

L'agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione. 

Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. 

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio. 
Conseguentemente, sono classificabili come beni significativi anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (esempio: la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia(i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia). 

Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 - individuati secondo i chiarimenti forniti al paragrafo precedente - vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad IVA con aliquota nella misura del 10 per cento. 

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (i.e. intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come beni significativi, siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell'aliquota applicabile. 

Dall'art.1, comma 19 legge di Bilancio 2018 si evince che le parti staccate dei beni significativi (rectius, il valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (rectius, bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento. Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest'ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10 per cento, nel valore dei beni significativi. 

Se poi l'intervento di manutenzione agevolato ha ad oggetto l'installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata. In merito ai beni significativi, l'aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
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