Semplificazione edilizia: le novità in una nota dell’Anci

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato una nota che fa il punto sullo stato dell’arte e sugli adempimenti in capo ai Comuni conseguenti all’entrata in vigore dei due accordi sulla semplificazione normativa sanciti in Conferenza Unificata.
Si tratta degli adempimenti che spettano alle amministrazioni comunali in materia di modulistica standardizzata per l’edilizia (disposizioni concernenti i modelli unificati e standardizzati) e di semplificazione edilizia, introdotte durante il Governo Renzi, dal Decreto Legislativo Scia 2 n. 222 del 25 novembre 2016, ora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.   

Cercando di sintetizzare quanto possibile il corposo documento dell’Anci, si ricorda che il decreto 222/2016 indica nell’apposita tabella A, le attività di procedimento con il loro titolo abilitativo e ricorda anche che le amministrazioni hanno il compito di fornire gratuitamente l’attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati relativamente alle attività elencate nella tabella A, ad eccezione del pagamento dei soli diritti di segreteria sanciti dalla legge. 

Le amministrazioni, relativamente alle proprie competenze, hanno la possibilità di pubblicare sul proprio sito nazionale le attività non direttamente elencate nella tabella A, ma che corrispondono a quelle incluse nella suddetta tabella. 
Riguardo la semplificazione relativa alla disciplina dei regimi amministrativi, le regioni e gli enti locali possono ricorrere ad ulteriori livelli di semplificazione rispetto a quanto stabilito dal decreto. Rimangono, invece, inalterati i richiamati livelli e le garanzie assicurate dal decreto al settore privato. 

Inoltre, i Comuni hanno il dovere di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati, come previsto dall’art2 del Dlgs 126/2016. Nel caso in cui gli enti locali non dovessero provvedere alla pubblicazione dei moduli, sarà compito delle regioni, anche su semplice segnalazione del cittadino, assegnare agli enti che non hanno rispettato il proprio compito, un termine adeguato per provvedere. 

Se dovesse decorrere anche questo termine, a questo punto spetterebbe alle regioni adottare le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale. Qualora anche le regioni non provvedessero a farlo, il potere sostitutivo viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri. All’interessato possono essere richieste informazioni o documenti da parte dell’amministrazione, nel caso in cui si verificasse un’incongruenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione dei relativi allegati, a quanto pubblicato sul proprio sito. È categoricamente vietata qualsiasi richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli pubblicati. 
Quando si va incontro ad una mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e quando la richiesta di integrazioni documentali non sono corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, viene commesso un illecito disciplinare che prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
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