Delib.C.R. 23/04/1980 n. 1111

Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.). Norme di attuazione.<br>Testo coordinato con le modifiche e integrazioni delle Delibb. C.R. 21.2.1990, n. 1044, del 31.7.2003 n. 34, del 04/05/2004 n. 23
  • Forma giuridica: Delibera Consiglio regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • Titolo I - Norme generali

    Art. 1 - Finalità del piano

    Il Piano di utilizzazione della risorsa termale, che è approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975 n. 31, è finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione del bacino euganeo da perseguire attraverso un'ordinata pianificazione urbanistica, la migliore utilizzazione dell'acqua termale e la qualificazione sanitaria del termalismo.
    Il Piano riguarda il bacino termale euganeo costituito dal territorio dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia nell'ambito più generale della salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio.

    Art. 2 - Elaborati di Piano

    Il Piano di utilizzazione della risorsa termale è costituito dai seguenti elaborati:
    - Relazione contenente le motivazioni delle scelte di Piano;
    - Cartografia in scala 1:25.000 comprendente le seguenti tavole:
    1. Distribuzione areale della temperatura dell'acqua termale;
    2. Aree con vincolo paesaggistico;
    3. Quadro d'unione degli strumenti urbanistici;
    4. Concessioni minerarie, aree di salvaguardia ambientale e viabilità;
    5. Abano Terme: aree con temperatura di acqua termale superiore a 80°C;

    6. Montegrotto Terme: aree con temperatura di acqua termale superiore a 80°C;
    - Norme di attuazione che stabiliscono le direttive e i vincoli di piano di contenuto urbanistico, tecnico-termale e sanitario.
    La cartografia in scala 1:25.000 ha valore indicativo e pertanto i contenuti in essa compresi e le relative norme di piano acquistano valore vincolante allorché sono recepite dai singoli comuni mediante la revisione degli strumenti urbanistici generali o, per le zone in tal senso vincolante, mediante l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

    Art. 3 - Contenuto delle Norme di Attuazione

    Le norme di attuazione sono articolate in sei distinti titoli e cioè, oltre al presente titolo primo che riguarda le norme generali, i seguenti:
    - titolo II "norme urbanistiche" stabiliscono le direttive e i vincoli da rispettare nella revisione degli strumenti urbanistici e nella predisposizione dei piani attuativi;
    - titolo III "norme di ammissibilità degli interventi" stabiliscono le direttive da rispettare per il rilascio di concessioni autorizzazioni edilizie per edifici destinati ad attività termale; tali norme sono immediatamente efficaci e sono comunque da recepire nella revisione degli strumenti urbanistici;

    - titolo IV "norme per la gestione mineraria della risorsa termale" stabiliscono le direttive e i vincoli per il rilascio, il rinnovo e la utilizzazione delle concessioni minerarie, definiscono le quantità massime di acqua termale utilizzabile e le modalità per le verifiche e i controlli;
    - titolo V "norme per la gestione sanitaria" stabiliscono le direttive di natura sanitaria da rispettare nella realizzazione delle strutture, nella erogazione delle cure termali e in generale in ordine alle implicazioni di natura sanitaria connesse con l'utilizzo della risorsa anche per quanto attiene ai rapporti con le Unità Locali Socio-Sanitarie;

    - titolo VI "norme transitorie e finali" stabiliscono le disposizioni cautelative da seguire fino alla revisione degli strumenti urbanistici generali e alla approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e inoltre le particolari norme da applicare per la gestione della risorsa in sede di prima applicazione del Piano.
    La cartografia in scala 1:10.000 ha valore prescrittivo e pertanto i contenuti in essa espressi e le relative norme di Piano sono immediatamente efficaci e hanno valore vincolante.

    Titolo Il - Norme urbanistiche

    Art. 4 - Ambito di Applicazione

    Le norme urbanistiche del Piano riguardano le aree del bacino euganeo caratterizzate dalla presenza di acqua termale, nel sottosuolo, e dalla rilevanza di una struttura ambientale di interesse naturalistico e paesaggistico da salvaguardare anche al fine della valorizzazione della risorsa termale stessa e alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio.
    Il Piano individua nella cartografia, secondo le specificazioni di seguito indicate, i perimetri delle aree di salvaguardia della risorsa termale e di quella ambientale e stabilisce, con le presenti norme, i vincoli e le direttive da seguire per la formazione dei piani attuativi di esecuzione, per la modificazione formazione o per la revisione degli strumenti urbanistici generali da parte dei Comuni e per l'individuazione delle principali vie di comunicazione.

    Sono fatti salvi i particolari vincoli più restrittivi di tutela paesaggistica e monumentale vigenti in base alla legislazione in atto e alle scelte degli strumenti urbanistici.
    Le principali vie di comunicazione, il cui tracciato è da recepire e da determinare in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, sono indicate nella tavola n. 4 con la dizione "strade previste".

    Art. 5 - Definizione delle Aree di Piano

    In relazione alle differenti caratteristiche di temperatura dell'acqua termale e alle previsioni di destinazione d'uso dei piani regolatori, le aree di salvaguardia della risorsa termale sono costituite da:

    A.1 - aree termali di salvaguardia integrale

    - aree con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 80°C, così come individuata nella cartografia di Piano dalle tavole n. 5 e n. 6, e per le quali i piani regolatori generali dei comuni di Abano Terme e di Montegrotto Terme indicano zone di tipo residenziale, o zone per attrezzature termali, ovvero aree pubbliche e per attività collettive.

    A.2 - aree termali di salvaguardia relativa

    - aree con temperatura dell'acqua termale inferiore a 80°C, così come individuate nella cartografia di Piano alla tavola n. 1, e per le quali i piani regolatori generali dei comuni di Abano Terme, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia indicano zone di tipo residenziale, o zone per attrezzature termali, ovvero aree pubbliche e per attività collettive;

    A.3 - aree termali di riserva per futura espansione

    - aree con temperatura dell'acqua termale superiore a 60°C, e aree con temperatura dell'acqua termale inferiore o uguale a 60°C, così come individuate nella cartografia di Piani alla tavola n. 1, e per le quali i piani regolatori dei Comuni, di cui all'art. 1 delle presenti norme, indicano zone destinate a usi agricoli.

    (omissis)

    I Comuni che non vi hanno ancora provveduto sono tenuti a deliberare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente piano sul BUR, la perimetrazione delle aree definite ai commi precedenti ricavando i relativi perimetri, con il grado di approssimazione consentito dalla scala grafica utilizzata, dalla cartografia del presente piano e in particolare, per quanto riguarda i perimetri delle aree termali dalle tavole n. 1, 5 e 6 e per quelli, delle aree di riserva e di salvaguardia ambientale dalla tavola n. 4.

    (omissis)

    Le perimetrazioni vanno indicate su copia della tavola della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente; copia della planimetria e della relativa deliberazione comunale deve essere trasmessa alla Regione del Veneto per le opportune verifiche di conformità alle direttive del presente Piano e, per conoscenza, all'Ente Parco dei Colli Euganei di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 38
    Con la deliberazione di perimetrazione i Comuni possono individuare all'interno del perimetro delle aree di tipo A2, i lotti sui quali l'edificazione a scopo residenziale è ammessa nel rispetto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione che alla data del 23 aprile 1980, risultano già adottati e trasmessi all'organo competente per l'approvazione, purché da questo vengano successivamente approvati.

    Con la stessa deliberazione i Comuni possono escludere dal perimetro delle aree di tipo A1 e A2 le porzioni di zone residenziali, appartenenti ai centri minori e alle frazioni, che non sono comunque interessate allo sviluppo termale, possono, altresì, escludere dal perimetro delle aree di tipo A2 le porzioni di zone residenziali in cui è accertata la presenza di acqua termale con temperatura inferiore a sessanta gradi.
    Fino alla approvazione da parte del Comune del provvedimento di perimetrazione delle aree è sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione a edificare.

    Art. 6 - Aree A1 e A2 di salvaguardia/individuazione delle aree soggette a piano attuativo

    I Comuni in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, individuano i perimetri delle parti delle aree di tipo A1 e A2 che sono soggette a piano particolareggiato esecutivo e quelle per le quali è prevista la formazione di piano di lottizzazione convenzionata.
    Con la stessa deliberazione, i comuni individuano, all'interno del perimetro delle aree di tipo A2, i lotti sui quali l'edificazione (a scopo residenziale) è ammessa nel rispetto di piani di lottizzazione già convenzionati ai sensi della vigente legislazione.

    Anche prima della revisione degli strumenti, urbanistici generali, necessaria per l'adeguamento degli strumenti stessi alle presenti norme, la concessione a edificare può essere rilasciata con l'osservanza delle norme urbanistiche vigenti:
    a) nelle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167;
    b) nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
    c) nelle zone di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente secondo la normativa di cui al titolo quarto della legge 5 agosto 1978, n. 457;

    d) per gli edifici da realizzare nei lotti di cui ai commi Settimo e Ottavo dell'art. 5;
    e) per la manutenzione straordinaria, le ristrutturazioni e gli ampliamenti necessari all'adeguamento degli stabilimenti termali esistenti agli standard previsti dal presente Piano.

    Art. 7 - Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici generali

    In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che:
    - la destinazione d'uso delle porzioni prevalentemente non edificate;
    - nelle aree di tipo A1 è di norma, quella a zona termale e per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
    - nelle aree di tipo A2 è quella a zona residenziale, a zona termale e inoltre per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, la zona termale dovrà in linea di massima interessare i lotti per i quali già è stata rilasciata la concessione mineraria. Nella zona residenziale è ammessa la destinazione d'uso per attrezzature commerciali, direzionali, sociali e di servizio;

    - la destinazione d'uso delle porzioni parzialmente o totalmente edificate delle aree A1 e A2 è quella a zona residenziale o a zona mista residenziale-termale; in tali zone è ammessa la destinazione d'uso per attrezzature commerciali, direzionali, sociali e di servizio; le eventuali aree libere dovranno prioritariamente essere riservate per adeguare gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive agli standard prescritti;
    - l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene di norma, per le zone termali e per le zone miste residenziali-termali, mediante la formazione di piani particolareggiati, di lottizzazioni convenzionate o di piani di recupero;

    - gli indici di fabbricabilità fondiaria e le altezze degli edifici quando trattasi di zona totalmente o parzialmente edificata e, in particolare, di zona territoriale omogenea di tipo "A" o "B", dovranno essere non superiori a quelli mediamente riscontrabili nelle zone;
    - La tipologia degli edifici, dovrà essere adatta a determinare ambienti di tipo urbano con prevalenza di edifici porticati e in linea continua e comunque nel rispetto delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni preesistenti; nelle zone territoriali omogenee di espansione termale gli edifici destinati a stabilimenti termali dovranno di norma essere isolati;

    - le nuove costruzioni o ampliamenti di edifici devono rispettare la distanza di m. 12, misurata orizzontalmente dalle strutture e murature portanti, dai pozzi esistenti; sono esclusi dall'applicazione di detta norma manufatti quali tettoie, coperture, pensiline, servizi tecnologici (vasche per la macerazione del fango, vasconi di raffreddamento, accumulo e simili), piscine coperte e scoperte, opere di urbanizzazione primaria, volumi entro terra, nonché ogni altro volume di servizio di un solo piano e con altezza utile fuori terra non superiore a m. 4,5; è vietata comunque qualsiasi costruzione a meno di m. 3 dai pozzi esistenti. Tale distanza è ridotta a m 1 per le strade e i piazzali privati. È comunque sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pozzi esistenti;

    - le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali destinate a parco a giardino e al tempo libero dovranno essere previste in misura non inferiore a 60 mq. per camera nelle zone totalmente o parzialmente edificate classificabili come zone territoriali omogenee di tipo "A" e "B"; la misura non dovrà essere inferiore a 120 mq. per camera nelle zone di espansione classificabili come zone territoriali omogenee di tipo "C". Tali quote possono essere ridotte, mediante convenzione con il Comune, fino ad un massimo del 10%, qualora si tratti di un sistema di aree libere utilizzabili da stabilimenti termali tra loro confinanti. Le aree libere, di pertinenza degli stabilimenti termali, destinate a parcheggio devono essere previste in misura non inferiore a 30 mq. per camera; tali misure si applicano esclusivamente ai nuovi stabilimenti termali o agli ampliamenti degli stessi, in questo caso solo per le carenze di aree riferite al numero di camere aumentate.

    Non si applicano invece agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di ampliamento finalizzati al miglioramento della struttura alberghiera esistente, senza aumento del numero delle camere; non sono altresì applicabili agli interventi relativi ai reparti di cura in presenza di ampliamento e alla costruzione e all'ampliamento di piscine termali;
    - Eventuali minori valori delle dimensioni delle aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali potranno essere ammesse, nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" e "B", solo se previste nello strumento urbanistico esecutivo e dovranno comunque compensare con una maggior quota di aree pubbliche nella stessa zona o in zona territoriale omogenea di espansione limitata;

    - La dotazione di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, da computare in aggiunta a quelle destinate al gioco e allo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti, con esclusione di fasce verdi lungo le strade, dovrà essere complessivamente di dimensioni non inferiore a 20 mq per abitante nelle aree di tipo A1 e non inferiore a 10 mq per abitante nelle aree di tipo A2. Eventuali quote non reperibili nelle aree di tipo A1 andranno compensate con corrispondenti maggiori quote da reperire nelle aree di tipo A2. Ai fini del calcolo della dotazione di cui al presente paragrafo, il numero degli abitanti insediati o da insediare nelle zone di tipo A1 e A2, andrà maggiorato dal numero di camere in stabilimenti termali esistenti o previsti;

    - nella progettazione di nuovi stabilimenti termali sia prevista la realizzazione di impianti tecnologici che consentano il risparmio) della risorsa termale e il risparmio energetico, anche mediante l'uso delle acque termali di risulta.

    Art. 8 - Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione dei piani di attuazione

    Al fine della formazione e della approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione convenzionata i Comuni sono tenuti, ai sensi della legge regionale concernente "Norme per l'Assetto e l'uso del territorio", a rispettare le seguenti direttive:
    - i piani esecutivi dovranno essere corredati da previsioni pIanivolumetriche atte a definire l'aspetto urbano della zona;
    - nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" e "B" le aree libere dovranno essere, in generale, riservate a spazi pubblici attrezzati a parco o destinate a insediamento di stabilimenti termali;

    - gli interventi consentiti debbono essere in generale in armonia con il carattere del preesistente contesto edilizio e volti al recupero delle qualità e della aggregazione urbana della zona;
    - le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali, in particolare nelle zone dì nuova edificazione, dovranno in generale essere ubicate in modo tale da favorire la formazione di parchi e giardini contigui;
    - gli spazi pubblici riservati ad attività collettive; a verde pubblico o a parcheggi da cedere da parte dei lottizzanti, quando trattasi di lottizzazione, dovranno costituire di norma ambiti unitari collocati anche all'esterno delle lottizzazioni di pertinenza e in posizione raggiungibile anche con percorsi separati dal traffico veicolare.

    Il Comune in sede di approvazione del piano particolareggiato potrà procedere, al fine della migliore sistemazione dell'area, alla formazione di comparti edificatoti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

    Art. 9 - Aree A3 termali di riserva/direttive per la formazione o previsione degli strumenti urbanistici

    Le aree A3 termali di riserva sono costituite dalle zone di pianura destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici.
    Sulle aree A3 termali di riserva i Comuni, sentite le indicazioni della Gestione Unica del B.I.O.C.E., possono individuare, in sede di formazione, revisione o variante degli strumenti urbanistici generali, destinazioni territoriali diverse dalla E agricola per motivate esigenze di sviluppo urbanistico e previa analisi accertativa della persistenza di riserve territoriali idonee a soddisfare il fabbisogno del prevedibile sviluppo termale.

    Per la presenza di acqua termale nel sottosuolo le aree di tipo A3 costituiscono gli ambiti di eventuale localizzazione futura di nuovi stabilimenti termali, in tale prospettiva deve essere adeguatamente salvaguardata la possibilità dei futuri insediamenti e, pertanto i Comuni, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che, fermo restando il carattere rurale e quindi la destinazione per usi agricoli delle aree A3:

    - nelle parti con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 60°C, così come individuate nella tavola 1, l'edificazione e ammessa solo per le case rurali, e per gli eventuali annessi rustici, con il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 lettera d) della legge regionale 513/1985 n. 24 e cioè con un indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0.006 mc/mq;
    - nelle parti con temperatura dell'acqua termale inferiore a 60°C, così come individuate nella tavola n. 1, l'edificazione è ammessa secondo quanto stabilito dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

    - È vietata l'edificazione di fabbricati per allevamenti zoo-tecnici a carattere industriale;
    - le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi fuori dal perimetro dei centri abitati sono aumentate a m. 100 e a m. 200, secondo le indicazioni contenute nella tavola n. 4 in corrispondenza dei tratti di strada e nella direzione da cui godono particolari visuali di interesse paesaggistico o ambientale.

    Art. 10 - Dimensionamento delle aree per insediamento degli stabilimenti termali

    (Abrogato)

    Art. 11

    (omissis)

    Art. 12

    (omissis)

    Art. 13

    (omissis)

    Art. 14

    (omissis)

    Art. 15

    (omissis)

    Titolo III - Norme di ammissibilità degli interventi

    Art. 16 - Direttive per il rilascio della concessione edilizia per stabilimenti termali

    Al fine di garantire la migliore utilizzazione dell'acqua termale, secondo quanto prescritto all'art. 2, primo comma, punto b) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, nel rilascio delle concessioni a edificare nuove costruzioni o per la trasformazione di edifici esistenti debbono essere rispettate dai comuni le direttive di cui al presente titolo.

    "Art. 17 - Disponibilità di acqua e dimensione dello stabilimento termale

    La richiesta di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti termali o per la trasformazione o ampliamento di quelli esistenti è ammissibile qualora:
    - il richiedente la concessione edilizia dimostri, con certificazione della G.U.B.I.O.C.E., il possesso del titolo minerario e la disponibilità di acqua termale nella quantità necessaria in base al numero delle camere della struttura alberghiera, secondo le norme tecniche di utilizzazione della risorsa contenute nel successivo titolo:

    - siano previste aree a parco o giardino privato, piscina, parcheggio privato, nelle dimensioni stabilite dal precedente articolo 7.
    Ai fini del soddisfacimento degli standard di cui all'articolo 7 è ammessa l'utilizzazione di aree di proprietà di terzi, la cui disponibilità deve essere opportunamente convenzionata con l'amministrazione comunale, la durata della convenzione non dovrà essere inferiore a 25 anni.".

    Art. 18 - Edifici termali in zona territoriale omogenea del centro storico

    L'edificazione di nuovi stabilimenti termali e l'ampliamento di quelli esistenti, nell'ambito degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e che pertanto sono classificate come zone territoriali omogenee di tipo "A", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968, n. 1444, è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo o a un piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5/8/78, n. 457.

    Gli insediamenti di cui al comma precedente dovranno risultare compatibili con le caratteristiche ambientali e strutturali del tessuto urbano ed edilizio dei centri in cui sono previsti.

    Titolo IV - Norme per la gestione mineraria della risorsa termale

    Art. 19

    (omissis)

    Art. 20

    (omissis)

    Art. 21

    (omissis)

    Art. 22 - Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno

    Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata, salvo diversa determinazione della Giunta Regionale, in litri 300/minuto primo fino a 8 camerini e litri 40/minuto per ogni ulteriore camerino per la durata di effettiva apertura di ogni esercizio.
    Per il periodo di chiusura dei predetti esercizi la quantità di acqua termale utilizzabile è ridotta a litri 140 al minuto primo fino a 8 camerini e litri 20/minuto primo per ogni ulteriore camerino.

    È assegnata la possibilità di estrarre acqua termale fino ad una portata massima di It. 300 al minuto primo nelle concessioni che non alimentano stabilimenti termali, al fine di utilizzare il quantitativo estratto per la maturazione e rigenerazione del fango termale da destinare esclusivamente agli stabilimenti termo-alberghieri dei bacino euganeo. Il progetto delle opere occorrenti per la maturazione e rigenerazione del fango termale dovrà essere allegato al programma annuale dei lavori, sentite le amministrazioni competenti.

    Per gli stabilimenti alimentati con acqua a temperatura, inferiore a 70°C è previsto un aumento del 3% per ogni grado in meno.
    Per gli effetti delle norme contenute nei commi precedenti, il periodo di apertura degli stabilimenti termali comprende 6 giorni antecedenti e 6 giorni seguenti le rispettive date di apertura e di chiusura.
    Il quantitativo di acqua termale utilizzabile, per concessione mineraria, in un anno solare non deve superare la somma di quanto previsto ai commi precedenti. Il misuratore automatico della portata, previsto alla lett. a), del comma 1, dell'art. 17. della L.R. 40/89, deve essere installato a bocca pozzo, fatti salvi i casi d'impossibilità tecnica, certificati dal Direttore tecnico della Gestione Unica.

    I titolari di concessioni minerarie devono favorire, ove possibile, l'uso da parte di terzi, dell'acqua termale di risulta già utilizzata negli stabilimenti.

    Art. 23

    (omissis)

    Art. 24

    (omissis)

    Art. 25 - Concessioni per la produzione dei fanghi

    Non è ammessa la variazione dell'utilizzazione della risorsa idrotermale per le concessioni minerarie accordate al solo fine della produzione di fanghi termali.
    L'utilizzazione del materiale prodotto deve avvenire entro l'area del comprensorio termale euganeo.

    Art. 26

    (Abrogato)

    Art. 27 - Giacimenti non concessionati

    I giacimenti non concessionati, ricadenti nelle zone a temperatura uguale o superiore a 70°C, possono essere dati in concessione alla Gestione Unica che provvederà all'utilizzazione della risorsa eventualmente disponibile secondo quanto previsto dalla presente normativa o, in alternativa, ai titolari di stabilimenti che dimostrino di non disporre di acqua termale sufficiente al soddisfacimento del loro fabbisogno, computato secondo quanto previsto dall'art. 22 delle presenti norme.

    (omissis)

    Titolo V - Norme per la gestione sanitaria della risorsa termale

    Art. 28 - Caratteristiche dei camerini per fangoterapia

    I locali di applicazione dei fanghi devono avere un lettino rigido per l'applicazione del fango, una vasca con doccia per il successivo bagno termale e la pulizia del corpo.
    La superficie del camerino da fango non potrà essere inferiore a mq 9; l'altezza sarà non inferiore a m. 2,70.
    La vasca da bagno dovrà essere conformata e costruita in modo da permettere ai pazienti debilitati di entrare ed uscire agevolmente e con sicurezza, nonché di assumere una comoda posizione durante il bagno.

    Non deve essere eccessivamente sollevata sul pavimento; la capacità non deve essere di molto superiore a quella richiesta dal bagno termale (litri 500-600).
    La vasca poggerà contro una sola delle pareti o contro due con sistemazione ad angolo; solo ove necessitino cure durante l'immersione (massaggi subacquei) avrà 3 bordi liberi.
    In nessun caso potrà essere incassata per i tre lati entro le pareti.
    La vasca dovrà essere provvista di corrimano, di gradini non sdrucciolevoli, di segnale di chiamata.

    Il materiale con cui è costruita deve permettere una buona pulizia ed una facile disinfezione.
    Il pavimento del camerino deve essere impermeabile, lavabile, resistente all'usura antisdrucciolevole, resistente agli agenti chimici, con colori resistenti ed innocui e privo di odori sgradevoli.
    Le pareti del locale devono essere rivestite da materiale liscio, impermeabile, lavabile, sino all'altezza di m. 1,80.
    La porta del camerino deve essere provvista di oblò o finestra con resistenza anticondensa; in alternativa la porta può essere tenuta aperta durante la fangatura purché l'ambiente sia ben riscaldato e privo di correnti d'aria.

    Dovrà essere curata la perfetta e razionale ventilazione dei camerini, nonché degli altri ambienti contigui del reparto cure, onde evitare un eccessivo valore di umidità relativa o la comparsa ed il ristagno di odori.
    Il lettino per l'applicazione del fango deve essere munito di un sistema di chiamata; ogni camerino dovrà disporre di un termometro per la misura della temperatura del fango e di una sveglia marcatempo.

    Art. 29 - Rapporto tra numero delle camere e numero dei camerini ora di inizio delle cure fangoterapiche

    Il rapporto tra il numero delle camere ed il numero dei camerini non può superare quello di 10 (dieci) a 1 (uno).
    La fangoterapia non può essere iniziata prima che siano trascorse almeno 5 ore dalla ingestione dell'ultimo pasto.

    Art. 30 - Rapporto tra disponibilità di fango e numero delle camere

    La quantità di fango disponibile non deve essere inferiore a mc. 1 (uno) per camera.

    Art. 30 bis - Caratteristiche delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale

    Le vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale devono essere dotate di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dalla vigente legislazione.
    È obbligatoria l'adozione dei seguenti accorgimenti:
    - l'area delle vasche deve essere provvista di recinzione idonea ad impedire l'occasionale ingresso di estranei;
    - le vasche devono essere recintate in corrispondenza del lato che delimita il corridoio centrale di servizio delle stesse, con tre correntini mobili di cui il più alto a distanza non inferiore di 90 cm dal piano di calpestio ed il primo a distanza tale da evitare lo scivolamento di persona;

    - deve essere impedito l'accesso al più ristretto corridoio che separa due vasche contigue;
    - allo scopo di evitare il pericolo di caduta nella vasca, i lavoratori devono essere muniti di apposita apparecchiatura di sicurezza costituita da una fune di sostegno con cintura di sicurezza agganciata con un moschettone ad una rotaia posta ad altezza della tettoia sovrastante la vasca od in mancanza di tettoia ad un'altezza non inferiore a m. 2,50.

    Art. 31 - Caratteristiche delle grotte

    La temperatura nelle grotte caldo-umide non deve superare i 45°C.
    Nell'interno delle grotte dovrà essere sistemato un segnale di chiamata e comunque dovrà essere assicurata una attenta sorveglianza dei curandi da parte del personale addetto.
    La porta di ingresso delle grotte caldo-umide dovrà essere munita di vetro anticondensa e all'interno delle grotte medesime dovranno essere installati idonei impianti di illuminazione.

    Art. 32 - Ambulatorio medico

    Ogni reparto cure deve disporre di un locale di almeno 16 mq. adibito ad ambulatorio medico, fatti salvi gli ambulatori degli stabilimenti esistenti, convenientemente attrezzato fornito dei farmaci occorrenti per prestazioni di pronto soccorso e di una bombola di ossigeno.

    Art. 33 - Direzione sanitaria

    In ogni stabilimento termale opera una direzione sanitaria affidata ad un medico che viene nominato dal titolare dell'autorizzazione sanitaria alla apertura e all'esercizio.
    È consentito allo stesso sanitario il cumulo di più direzioni sanitarie ai sensi del successivo articolo 36.
    Al fine di garantire il livello delle prestazioni erogate il direttore sanitario deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiokinesiterapia, igiene, angiologia, gerontologia e geriatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, medicina sportiva, cosmetologia, dietologia.

    Possono svolgere le funzioni di direttore sanitario i medici non in possesso di una delle specializzazioni di cui al comma precedente, che abbiano svolto continuamente per almeno cinque anni attività di medico termalista collaboratore, su certificazione rilasciata dal direttore sanitario.

    Art. 34 - Compiti del Direttore sanitario

    Il direttore sanitario provvede alla ammissione dei curandi alle cure termali, in relazione alle indicazioni e controindicazioni riscontrate. Stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti ai fini della ammissione e del proseguimento delle cure; fissa le prescrizioni terapeutiche e/o dietoterapiche; controlla lo svolgimento delle cure termali e accerta che le cure vengano effettuate secondo le prescrizioni da lui stesso stabilite; effettua le visite mediche che ritiene necessarie sui curandi sottoposti alla terapia termale.

    Per l'attività diagnostico-terapeutica il direttore sanitario può essere coadiuvato da uno o più medici, scelti in relazione al numero dei curandi dal titolare dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio, con il consenso del direttore sanitario. I nominativi dei medici vengono comunicati all'U.L.S.S. I predetti medici assumono, verso i curandi, piena e diretta responsabilità. professionale, ferma restando la responsabilità complessiva del direttore sa
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