Delib.G.R. 02/08/2005 n. 2120

L.R. 7.11.2003, n. 27. Art. 34, comma 1, e art. 68, comma 1, lett. d), n. 3. Approvazione del capitolato generale d'appalto per lavori pubblici di interesse regionale.
  • Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Professione - Appalti
  • Sul B.U.R. n. 106 in data 11 novembre 2003 è stata pubblicata la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
    La legge di riforma che ha interessato il settore dei lavori pubblici in ambito regionale, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, contiene numerosi elementi di novità, alcuni dei quali previsti in disposizioni la cui concreta operatività è condizionata alla redazione e approvazione di regolamenti, provvedimenti amministrativi, documenti tecnici, schemi di bando di gara e schemi di contratto.

    Tra detti provvedimenti attuativi figura il capitolato generale d'appalto relativo alle opere pubbliche di interesse regionale, previsto dall'articolo 34, comma 1, e richiamato nell'elenco dell'articolo 68, comma 1, al n. 3) della lett. d).
    Si è dunque provveduto a definire il contenuto della succitata proposta di capitolato generale d'appalto, nel testo allegato al presente provvedimento, tenendo altresì conto del parere reso dalla Commissione regionale per gli appalti, nell'ambito delle funzioni consultive ad essa assegnate dall'art. 58 della L.R. 27/2003.

    In particolare, la suddetta Commissione regionale ha esaminato la proposta di capitolato generale nelle sedute del 12 gennaio e 10 febbraio 2005, suggerendo numerose modifiche ed integrazioni, tutte recepite nel testo allegato.
    Conseguentemente, con provvedimento/CR n. 24 dell'11 marzo u.s. è stato adottato, per la trasmissione alla Commissione consiliare competente alla formulazione del parere previsto dall'art. 68, comma 2, della Legge Regionale in materia di lavori pubblici, il documento contenente la proposta di capitolato generale d'appalto allegato al presente provvedimento.

    Vista peraltro l'avvenuta decadenza per la mancata evasione del provvedimento da parte del Consiglio regionale prima della scadenza della legislatura, si è provveduto a riadottare la proposta di capitolato con provvedimento CR n. 43 del 21 giugno 2005, sulla quale la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 luglio 2005.
    Si propone pertanto l'approvazione del capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale nel testo allegato A al presente provvedimento.

    Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 68 della legge in parola, si provvederà con successivi atti.
    Tutto ciò premesso il relatore propone l'adozione del presente provvedimento.


    La Giunta regionale

    UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture regionali competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
    VISTI gli articoli 34, comma 1, e 68, comma 1, lett. d), n. 3, della L.R. 27/2003;
    VISTO il proprio provvedimento CR n. 43 del 21 giugno 2005;

    VISTO il parere della VII Commissione consiliare del 13 luglio 2005;
    VISTO il parere della Commissione regionale per gli appalti di cui all'articolo 58 della L.R. 27/2003,


    delibera

    - di approvare il provvedimento recante il capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale previsto dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 27/2003, allegato A alla presente deliberazione;
    - di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto completo degli allegati, nonché sul Sito Internet della Regione.

    ALLEGATO - L.R. 7.11.2003 n. 27 - artt. 34, comma 1, e 68, comma 2 - Capitolato generale d'appalto

    RELAZIONE ALLO SCHEMA DI CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

    L'art. 34, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare il Capitolato generale, la cui applicazione, a norma del successivo comma 2, è obbligatoria nei confronti di tutti i lavori pubblici di interesse regionale.
    Nel provvedere alla richiamata incombenza, si è inevitabilmente partiti dal testo del Capitolato generale d'appalto approvato con il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, in attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

    Del resto, il Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000 sta trovando applicazione anche nei confronti dei lavori pubblici di interesse regionale, in virtù di quanto dispone l'art. 1, comma 2, della L.R. 27/2003, facendo indubbiamente parte della "normativa statale vigente in materia di lavori pubblici" applicabile in assenza di una diversa disciplina della L.R. 27/2003 o dei relativi provvedimenti di attuazione.
    Per quanto sopra detto, il testo del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale ripropone numerose disposizioni del D.M. 145/2000, talvolta integrandole con norme originariamente contenute nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che per la loro valenza nei riguardi del rapporto contrattuale d'appalto si è ritenuto utile inserire nel testo del nuovo Capitolato generale (ad esempio: art. 2 in tema di stipulazione ed approvazione del contratto; artt. 13-15 e art. 39 in tema di corrispettivo dell'appalto e penali; artt. 16-21 in tema di risoluzione e recesso dal contratto).

    Le disposizioni più "originali" sono quelle che inseriscono nel Capitolato generale la disciplina delineata dalla L.R. 27/2003.
    A tal riguardo si evidenziano:
    - l'art. 7 (Tutela dei lavoratori), soprattutto nei commi 3 e 4, che ripropongono la disciplina dell'art. 41, comma 1, lett. c), della L.R. 27/2003;
    - l'art. 8 (Misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori), che ribadisce in capo al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure all'ufficio di direzione lavori, le funzioni di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e di sicurezza delle imprese presenti nel cantiere, e delinea una serie di strumenti finalizzati a rendere più efficiente ed efficace lo svolgimento di tali funzioni;

    - l'art. 15 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo), il cui comma 1 adatta la corrispondente disciplina contenuta nell'art. 29 del D.M. 145/2000 alla diversa regola concernente i termini di emissione del certificato di pagamento e di relativa corresponsione all'appaltatore riportata nell'art. 39, comma 2, della L.R. 27/2003;
    - l'art. 30 (Variazione al progetto appaltato), il cui comma 2 estende la corrispondente disciplina dell'art. 10 del D.M. 145/2000 anche alle fattispecie di varianti innovativamente delineate dall'art. 37 della L.R. 27/2003;

    - l'art. 47 (Collaudo), il cui comma 1 richiama il termine fissato dall'art. 49, comma 5, della L.R. 27/2003, per il relativo rilascio;
    - l'art. 48 (Certificato di regolare esecuzione), che correla la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione alle previsioni dell'art. 49, comma 1, della L.R. 27/2003.
    Si segnalano, inoltre, ancorché non correlati ad alcuna previsione di legge regionale:
    - l'art. 18 (Esecuzione d'ufficio), che esplicita nell'ordinamento regionale la disciplina, tuttora vigente, dell'art. 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e che rappresenta un'utile alternativa alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente;

    - l'art. 26 (Accettazione, qualità ed impiego dei materiali), i cui commi 7 ed 8 "invertono" la disciplina contenuta nell'art. 15 del D.M. 145/2000 in tema di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ponendone il relativo costo a carico dell'appaltatore (limitatamente all'identità ed al numero resi obbligatori per legge, regolamento o contratto) ed a carico della Stazione appaltante (a valere delle somme a disposizione accantonate nel quadro economico dell'intervento) per le ulteriori (come identità e/o numero) prove ed analisi, a meno che dalle stesse non consegua l'accertamento dell'inidoneità dei materiali o dei componenti (nel qual caso il costo delle prove ed analisi torna ad essere a carico dell'appaltatore);

    - l'art. 33 (Anticipazioni fatte dall'appaltatore), che ripropone la disciplina contenuta nell'art. 28 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. i), del D.P.R. 554/1999 e sostituito dal D.M. 145/2000, che peraltro non si occupa di dette anticipazioni.

    CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE (ARTICOLO 34, LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27)

    Art. 1 - Disciplina del rapporto contrattuale

    1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, i capitolati speciali e i contratti disciplinano i rapporti tra le stazioni appaltanti ed i soggetti affidatari di lavori pubblici e determinano in particolare:
    a) il termine entro il quale devono essere iniziati e ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile unico del procedimento concede proroghe;
    b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;

    c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
    d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
    e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
    2. Il Capitolato generale si applica a tutti i lavori pubblici di interesse regionale, mentre lo schema di contratto e gli schemi di Capitolato speciale sono obbligatori nel caso di lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio nel caso di lavori pubblici di interesse regionale commissionati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.

    3. Le disposizioni del capitolato generale devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto e si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge.

    Art. 2 - Stipulazione ed approvazione del contratto (art. 109 D.P.R. 554/99)

    1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di asta pubblica, licitazione privata, licitazione privata semplificata ed appalto - concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. L'approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna stazione appaltante.
    2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

    3. Nel caso previsto dal primo periodo del comma 2, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.

    Art. 3 - Spese di contratto, di registro ed accessorie (art. 8 D.M. 145/00)

    1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, nonché di ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27/03 relativamente al registro di contabilità.
    2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

    3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

    Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore (art. 2 D.M. 145/00)

    1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
    2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

    Art. 5 - Indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 3 D.M. 145/00)

    1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
    a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
    b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
    2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

    3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, nel rispetto della vigente normativa statale, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
    4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

    Art. 6 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 4 D.M. 145/00)

    1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
    2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

    3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
    4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

    Art. 7 - Tutela dei lavoratori (art. 7 D.M. 145/00)

    1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 27/03.
    2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento e fino all'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 27/03, il Responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto dalla natura dei lavori.

    3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine la regolarità si intende accertata. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

    4. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 2, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

    5. Le ritenute di cui al comma 2 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento.

    Art. 8 - Misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

    1. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 27/03, le stazioni appaltanti affidano l'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi di lavoro, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure all'ufficio di direzione lavori.
    2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, in quanto nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure l'ufficio di direzione lavori esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

    3. Le imprese di cui al comma 2 hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.
    4. Le imprese di cui al comma 2 hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, entro il termine di 3 giorni:

    - copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
    - copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
    - copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
    - originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.
    5. In materia di sicurezza le imprese di cui al comma 2 hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

    6. Prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all'articolo 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la Cassa Edile di cui all'articolo 41 della L.R. 27/2003.
    7. L'appaltatore è inoltre tenuto:
    a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate a norma degli articoli 3 e 4, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;

    b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.

    Art. 9 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore (art. 13 D.M. 145/00)

    1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei confronti dell'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l'appaltatore se ne assuma l'impegno.

    2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
    3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

    Art. 10 - Durata giornaliera dei lavori (art. 27 D.M. 145/00)

    1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
    2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

    Art. 11 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore (art. 5 D.M. 145/00)

    1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
    a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusone di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
    b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
    c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

    d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
    e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
    f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

    g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
    h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
    i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni;
    j) l'onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

    2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
    3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

    Art. 12 - Disciplina e buon ordine dei cantieri (art. 6 D.M. 145/00)

    1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.
    2. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
    3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

    4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
    5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

    6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

    Art. 13 - Pagamenti in acconto (art. 114 D.P.R. 554/99)

    1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale e/o nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
    2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale e/o nel contratto, ovvero non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

    3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di emissione. Analogamente dispone la stazione appaltante nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, qualora sia stata superata la metà del termine o dell'importo previsti dal capitolato speciale per ciascuna rata.

    Art. 14 - Cessione del corrispettivo d'appalto (art. 115 D.P.R. 554/99)

    1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
    2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante.

    3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
    4. La stazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
    5. In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

    Art. 15 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 29 D.M. 145/00)

    1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ed il termine per il successivo pagamento non possono superare i novanta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 13.
    2. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

    3. I capitolati speciali ed i contratti possono stabilire termini inferiori.
    4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto al termine di novanta giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
    5. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza del termine indicato al comma 2.

    6. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
    7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto, su apposita richiesta dell'appaltatore, in occasione del primo pagamento utile, in conto o a saldo.
    8. Nel caso in cui l'importo degli interessi non venga corrisposto con le modalità indicate al comma 7, tale importo produce a sua volta interessi a norma dei commi 1 e 2.

    Art. 16 - Risoluzione dei contratti per reati accertati (art. 118 D.P.R. 554/99)

    1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la stazione appaltante valuta, su proposta del responsabile del procedimento ed in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, disposta con provvedimento del responsabile del procedimento, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguit
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