Delib.G.R. 05/03/2004 n. 525

L.R. 7.11.2003, n. 27. Procedure di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale nel settore della difesa del suolo.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • La recente legge regionale n. 27 del 7.11.2003, contenente disposizioni di carattere generale in materia di lavori pubblici di interesse regionale, fornisce un nuovo quadro dei soggetti competenti e delle procedure che intervengono nel processo di approvazione di un'opera pubblica di interesse regionale; in particolare, detta legge specifica gli organi e i relativi adempimenti mediante i quali si addiviene all'approvazione dei progetti dei lavori pubblici di competenza regionale che, come stabilito dalla stessa legge, corrispondono, tra le diverse fattispecie previste, anche ai lavori la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alle Strutture regionali.

    In tale tipologia, quindi, vanno inseriti tutti oli interventi di difesa del suolo, la cui progettazione viene - di norma - effettuata dalle Unità periferiche del Genio Civile, con il coordinamento e la partecipazione, in alcune fasi del procedimento, della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.
    Le procedure di cui al presente provvedimento si applicano anche ai progetti presentati dagli altri soggetti che operano sulla rete idrografica regionale con finalità di difesa del suolo: ci si riferisce ai Consorzi di Bonifica, all'AIPO e ai Servizi Forestali regionali.

    Si tratta quindi di lavori che interessano la sicurezza idraulica della rete idrografica regionale, la sua manutenzione, la difesa dei litorali, la tutela degli acquiferi, il corretto uso della risorsa acqua: sono pertanto evidenti le diverse implicazioni legate a tali interventi (dal dimensionamento idrologico e statico, all'impatto ambientale, al rispetto del vincolo paesaggistico, ecc.) cosicché è opportuno e urgente fornire le precisazioni. in ordine ai soggetti competenti e alle procedure che devono intervenire per l'approvazione dei progetti, che, peraltro, la stessa legge regionale richiede.

    Pertanto, con il presente provvedimento, si forniscono le necessarie indicazioni, attuative e ad un tempo integrative, di quanto stabilite dalla L.R. 27/2003, concernenti le modalità di approvazione dei progetti redatti dalle Strutture regionali e riguardanti la difesa del suolo, integrandosi con le corrispondenti direttive emanate in applicazione della L.R. 10/1999 in materia di valutazione d'impatto ambientale.
    Si propone pertanto, relativamente ai progetti sopra specificati, di stabilire le seguenti procedure.

    PROGETTI NON SOTTOPOSTI A V.I.A.

    Definizioni

    I progetti da non sottoporre a valutazione di impatto ambientale - in osservanza di quanto disposto in merito dalla Giunta regionale, per gli interventi nel settore della difesa del suolo - sono distinti in progetti rilevanti e progetti non rilevanti.
    I progetti non rilevanti sono costituiti dai progetti redatti dalle Unità periferiche del Genio Civile riguardanti:
    - la manutenzione dei corsi d'acqua regionali, realizzata in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. 873 del 12.4.2002 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse per la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale di cui alla L.R. 52/80"

    - la manutenzione dei litorali regionali. realizzata nell'ambito delle azioni di cui alla L.R. 34/86
    - la manutenzione degli immobili appartenenti al demanio idrico
    - i lavori disposti in regime di somma urgenza
    I progetti non appartenenti alle precedenti tipologie sono considerati rilevanti.

    Procedure

    I progetti non rilevanti vengono sottoposti al parere della Commissione Tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici e vengono approvati dal Dirigente dell'Unità di Progetto Distretto Idrografico competente.
    I progetti rilevanti vengono sottoposti al parere della Commissione Tecnica regionale Lavori Pubblici e vengono approvati dal Dirigente della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.

    PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.

    Definizioni

    Alla valutazione di impatto ambientale possono essere sottoposti sia progetti preliminari che progetti definitivi, per i quali viene redatto lo Studio di impatto ambientale.
    Il procedimento viene espletato a cura della Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile.

    Procedure

    - In caso di V.I.A. effettuata su progetto preliminare, la compatibilità ambientale viene espressa con provvedimento della Giunta regionale su parere della specifica Commissione secondo la procedura disposta dalla citata L.R. 10/1999; il successivo progetto definitivo, viene anch'esso sottoposto a V.I.A., il parere consultivo viene ancora formulato dalla commissione regionale VIA e viene approvato con provvedimento della Giunta regionale che ne esprime anche la compatibilità ambientale.

    - In caso di V.I.A. su progetto definitivo, l'espressione della compatibilità ambientale e la contestuale approvazione del progetto avviene mediante unico provvedimento della Giunta regionale, espletato il procedimento di cui alla L.R. 10/1999.
    Alle sedute della Commissione V.I.A. viene invitato anche il Dirigente dell'Unità di progetto - Distretto Idrografico competente.
    Il Segretario regionale Ambiente e Lavori Pubblici curerà l'attuazione del presente provvedimento da parte delle competenti strutture regionali.

    L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:


    la Giunta regionale

    Udito il relatore Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 Il comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
    Vista la L.R. 27/2003;
    Vista la L.R. 10/1999;
    Vista la L.R. 11/2001;


    delibera

    - di approvare le disposizioni individuate in premessa relative alle procedure per l'approvazione dei progetti degli interventi di difesa del suolo sulla rete idrografica regionale;
    - di dare incarico alla Segreteria regionale Ambiente e Lavori Pubblici dell'attuazione del presente provvedimento, comunicandolo alle strutture interessate.
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