Delib.G.R. 18/03/2005 n. 1131

L.R. 23.4.2004, n. 11. "Norme in materia di governo del territorio". Art. 27. Modalità operative.
  • Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • La Giunta regionale

    (omissis)

    delibera

    1. Di approvare le modalità operative per la valutazione tecnica regionale (VTR) di cui all'art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;
    2. Di procedere, entro 180 giorni, ad una verifica delle modalità operative di cui al punto 1, al fine di apportarvi eventuali modifiche necessarie al miglioramento della funzionalità dell'organo consultivo previsto dall'art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

    ALLEGATO - MODALITA OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE (VTR) DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE23 APRILE 2004, N. 11

    Art. 1 - Oggetto

    1. Il Segretario regionale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, così come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 8/2004, in caso di suo impedimento, il dirigente regionale competente in materia urbanistica (d'ora in poi il responsabile della VTR), è il responsabile della valutazione tecnica regionale (VTR) relativamente all'emanazione di provvedimenti concernenti strumenti di pianificazione di competenza del Presidente o della Giunta regionale.

    2. Fino alla nomina del Segretario di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dal Segretario regionale competente in materia urbanistica o, in caso di suo impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica.

    Art. 2 - Attribuzioni del Segretario regionale

    1. Il responsabile della VTR provvede mediante espressione di un parere obbligatorio:
    a) nelle ipotesi di emanazione di provvedimenti relativi a strumenti di pianificazione di competenza del Presidente o della Giunta regionale; (art. 27, comma 1);
    b) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore qualora rinviino a funzioni consultive già di competenza della Commissione tecnica regionale o del comitato tecnico regionale; (art. 27, comma 6)
    2. La valutazione tecnica regionale da parte del responsabile della VTR deve essere preceduta:

    a) dalla consultazione delle amministrazioni comunali e provinciali proponenti il piano, eventualmente anche in sede di comitato; (art. 27, comma 2)
    b) dal parere del comitato; (art. 27, comma 2)
    3. Il responsabile della VTR può inoltre sentire i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici. (art. 27, comma 3)
    4. La valutazione tecnica regionale (VTR), assunta dal responsabile della VTR, va sempre motivata; anche attraverso il mero rinvio al parere del comitato. Qualora il responsabile della VTR si discosti dalle determinazioni assunte dal comitato, la valutazione tecnica regionale va adeguatamente motivata. (art. 27, comma 4)

    Art. 3 - Il Comitato

    1. Il comitato è presieduto dal segretario regionale di cui all'articolo 1. (art. 27, comma 2)
    2. Il comitato è composto, oltre che dal presidente, da sei membri rappresentati dal dirigente regionale protempore, o da suo sostituto, appositamente delegato, delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie (art. 27, comma 2):
    a) urbanistica e beni ambientali;
    b) mobilità e infrastrutture;
    c) geologia;
    d) difesa del suolo;
    e) consulenza giuridica e legale;
    f) politiche agroambientali.

    3. Resta ferma l'integrazione dei componenti del Comitato nelle ipotesi in cui lo stesso eserciti le funzioni in sostituzione della commissione tecnica regionale o del comitato tecnico regionale e tale integrazione sia prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamento.
    4. Nell'ipotesi in cui il dirigente regionale della struttura competente in materia urbanistica eserciti le funzioni del Segretario regionale, in caso di impedimento di quest'ultimo, la presenza nel comitato della Direzione urbanistica e beni ambientali deve essere assicurata da un sostituto all'uopo delegato.

    5. Per l'esame di questioni di particolare importanza relative ai singoli oggetti dell'ordine del giorno, possono essere invitati, su richiesta del Presidente, senza diritto di voto, i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici, in particolare, l'Avvocatura regionale, qualora sulla questione penda un procedimento giurisdizionale.

    Art. 4 - Funzionamento del Comitato

    1. Il presidente fissa l'ordine del giorno, sulla base delle proposte della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali o dell'Unità complessa pianificazione territoriale e PTRC, alle quali competono l'istruttoria del procedimento relativo all'approvazione degli strumenti di pianificazione oggetto di valutazione tecnica. È cura della medesima Direzione o Unità complessa acquisire gli eventuali pareri di competenza di altre Direzioni regionali, sulla base dei quali è redatta la relazione istruttoria.

    2. Il Presidente, anche su richiesta dei componenti del Comitato, può invitare, alle sedute del medesimo organo consultivo, senza diritto di voto, le amministrazioni comunali e provinciali proponenti il piano nonché i rappresentanti di altre strutture regionali o di altri enti pubblici.
    3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la maggioranza dei suoi componenti. Il parere è assunto a maggioranza dei presenti, previa relazione sull'istruttoria effettuata da parte della Direzione Urbanistica e BB.AA., dall'Unità complessa pianificazione territoriale e PTRC, dall'Unità Complessa per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia ed eventuali strutture competenti. Ciascun componente si esprime in base alla propria specifica competenza, in relazione agli elementi quali risultano dalla predetta relazione istruttoria. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

    4. Fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dalle leggi vigenti, i componenti del comitato non possono astenersi; all'atto della votazione tali componenti possono esprimere voto favorevole o contrario, oppure chiedere che l'argomento sia rinviato per essere sottoposto ad ulteriore istruttoria per carenza di elementi conoscitivi e, qualora la maggioranza non accetti il rinvio proposto, la votazione va effettuata.
    5. I voti contrari alla proposta devono sempre essere motivati e messi a verbale.

    6. Le sedute del comitato non sono pubbliche.

    Art. 5 - Convocazioni

    1. Il comitato è convocato dal responsabile della VTR in un luogo e all'ora prefissati con nota scritta, inviata anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi precedenti la seduta, corredata dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La documentazione relativa è depositata presso la segreteria del comitato, a disposizione per la consultazione dei componenti il comitato stesso.
    2. Eventuali argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno, determinati da esigenze imprevedibili e straordinarie, devono essere comunicati ai componenti del comitato almeno 24 ore prima della seduta.

    3. Il presidente può ammettere alla discussione argomenti non iscritti all'ordine del giorno solo se la richiesta sia accolta all'unanimità di tutti i componenti del comitato.

    Art. 6 - Funzioni di segreteria

    1. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, ed in caso di assenza da altro supplente con medesima qualifica, entrambi nominati dal Segretario di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
    2. Il segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del comitato.
    3. Il verbale deve contenere:
    a) il numero e l'argomento dell'ordine del giorno;
    b) i presenti;
    c) il relatore;
    d) la relazione istruttoria;

    e) l'esito della votazione.
    4. Qualora un componente chieda la verbalizzazione di una dichiarazione di voto o di altre osservazioni, il segretario ne annota il contenuto sul verbale ed il testo dev'essere fornito al richiedente nel corso della seduta stessa.
    5. Il segretario deve annotare succintamente sul verbale i punti principali della discussione nonché le eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni alla relazione istruttoria.
    6. Il verbale è depositato agli atti della segreteria, a disposizione dei membri del comitato, che possono presentare per iscritto osservazioni o precisazioni su quanto dichiarato nel corso delle sedute.

    7. Il verbale è approvato entro trenta giorni dalla data del deposito di cui al comma precedente, ed è sottoscritto dal segretario e dal presidente.
    8. Il segretario autorizza, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'accesso ai verbali delle sedute ed ai pareri, una volta intervenuta l'approvazione del provvedimento da parte della Giunta regionale o del Presidente, mancando la quale l'esercizio del diritto di accesso è differito.

    Art. 7 - Procedure per l'esame degli strumenti urbanistici e loro varianti adottati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61

    1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 1 bis, della legge regionale n. 11/2004, per l'approvazione degli strumenti urbanistici adottati entro il 28 febbraio 2005, relativi a varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 50, commi 3, 4 e 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, a varianti conseguenti l'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 nonché quelli conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, trova applicazione la previgente disciplina di cui alla legge regionale n. 61/1985.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, le funzioni consultive già svolte dalla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, di cui all'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e dal Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47, sono sostituite, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge regionale n. 11/2004, dalla valutazione tecnica regionale, previo parere del comitato.
    3. L'esame degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, in osservanza alla disciplina richiamata dall'articolo 48, comma 2, delle legge regionale n. 11/2004, è esercitato con le modalità di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale n. 61/1985. In particolare, il comitato esprime parere sull'approvazione con modifiche d'ufficio (art. 45), sull'approvazione con proposte di modifica (art. 46) oppure sulla restituzione (art. 47) e il responsabile della VTR decide, sulla base del parere del comitato, con le modalità richiamate dal presente provvedimento. A seguito dell'espressione della VTR da parte del responsabile, prima dell'invio al comune, lo strumento di pianificazione è rimesso alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza.
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