Delib.G.R. 27/02/2007 n. 431

D.M. 22 dicembre 2006 recante "approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del D. Min. Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004". Modalità e termini per l'individuazione delle utenze energetiche da ammettere ai finanziamenti per diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Ambiente - Risparmio energetico
  • Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 22.12.2006, recante "approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20.07.2004", prevede il finanziamento di diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi su utenze energetiche, la cui titolarità è di organismi pubblici, con riferimento, sia ai DD.MM. del 20.07.2004 (cd. dm elettrico e dm gas), sia al D. Lgs. 19.10.2005, n. 192 e s.m.i., relativo al rendimento energetico nell'edilizia.

    Il citato D.M. 22.12.2006 specifica in particolare le modalità e le procedure per l'attuazione di dette iniziative, definendo altresì, alla tabella 1, la ripartizione delle risorse destinate a tali attività tra le Regioni e Province Autonome. In particolare al Veneto risulta attribuita la somma complessiva di euro 581.482,25.
    Ai sensi dell'art. 7 comma 1 le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17.07.2007), sono tenute a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'autorità per l'energia elettrica ed il gas e alla cassa conguaglio per il settore elettrico, la lista delle utenze energetiche su cui effettuare le misure in questione, a valere sul quadro finanziario suindicato.

    Successivamente, come previsto all'art. 7 c. 2, le Regioni sono tenute ad attivare procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8 c. 1 del D.M. del 20.07.2004, per l'affidamento delle attività di diagnosi energetiche, progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi, relative alle suddette utenze.
    Con il presente provvedimento si intendono pertanto selezionare le utenze in questione, nell'ambito di quelle segnalate all'art. 5 "Tipologia e modalità di scelta delle utenze energetiche" come di seguito elencate:

    a) scuole pubbliche;
    b) sistemi idrici;
    c) illuminazione pubblica;
    d) edifici pubblici o ad uso pubblico;
    e) edifici ad uso residenziale;
    f) ospedali, cliniche, case di cura, strutture adibiti a ricovero o cura di minori o anziani e assimilabili.
    Appare opportuno, a tale riguardo, considerata anche l'entità delle risorse disponibili, limitare l'ammissibilità a contributo dei soli edifici scolastici pubblici (lettera a). Tali utenze infatti appaiono particolarmente significative nel quadro generale delle politiche regionali in materia di istruzione, con particolare riguardo alla messa a norma degli edifici in ordine alla quale l'Amministrazione regionale ha in programma un vasto piano di interventi, fra i quali la realizzazione del progetto, previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione, denominato "Anagrafe dell'edilizia scolastica" (L. 23/96, art. 7).

    Le misure oggetto del presente provvedimento possono inoltre rivestire una valenza educativa nell'ambito dell'attività didattica rivolta alla sensibilizzazione nel campo del risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.
    Preso atto del carattere di sperimentalità, nonché dell'esigenza di individuare utenze particolarmente significative, si ritiene altresì di circoscrivere il novero degli edifici scolastici in questione, limitandoli a quelli rientranti nella disponibilità dei Comuni capoluogo e delle Province. Si ritiene infatti che gli edifici di proprietà dei tali Enti locali risultino mediamente più significativi, sia in termini dimensionali, sia in termini di utenza.

    Al fine di rendere più efficaci le diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva, gli edifici scolastici in argomento non potranno avere una vetustà superiore a 20 anni, decorrenti dalla data dell'agibilità. Si ritiene infatti che le misure in argomento siano da considerarsi significative solo su edifici con lunghe prospettive di esercizio, risultando quelli più datati bisognosi di interventi più radicali.
    Al fine precipuo di individuare gli edifici oggetto di analisi e progettazione, nell'ambito delle realtà territoriali sopradette, pertanto, verrà formulato agli Enti suindicati un invito a presentare istanza di finanziamento, sulla base delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

    Ogni amministrazione interessata potrà presentare, quindi, avvalendosi dell'Allegato A "Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi del D.M. 22.12.2006 - Approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20.07.2004", non più di cinque proposte che verranno inserite in una graduatoria di merito secondo i criteri di seguito evidenziati:

    a) rappresentatività delle utenze energetiche, determinata sulla base della volumetria dell'edificio (max 40 punti). Il calcolo del punteggio viene effettuato assegnando alla cubatura massima il punteggio di 40 e alla minima 0; gli altri punteggi vanno assegnati per interpolazione lineare.
    b) valenza energetico-ambientale degli interventi, determinato sulla base di una relazione tecnica (max 20 punti). Il punteggio viene assegnato con riferimento agli elementi qualificanti indicati.

    c) entità dei consumi e dei possibili risparmi, determinata sulla base dei consumi energetici rilevati prima dell'intervento, rapportati alla previsione del risparmio conseguibile dopo la realizzazione dello stesso (max 15 punti). Il calcolo del punteggio viene effettuato assegnando alla media massima % di risparmio dei due parametri indicati il punteggio di 15 e alla minima 0; gli altri punteggi vanno assegnati per interpolazione lineare. Nel caso in cui il risparmio effettivo rilevato dopo la fase progettuale sia inferiore rispetto alla presente dichiarazione, verrà riconsiderato il punteggio complessivo, riassegnata la posizione in graduatoria ed eventualmente revocato il contributo.

    d) replicabilità e visibilità degli interventi, determinata sulla volumetria di possibili analoghi interventi (max 10) e sulla possibile pubblicizzazione degli stessi (max 5). Per il primo parametro, il calcolo del punteggio viene effettuato assegnando alla cubatura massima il punteggio di 10 e alla minima 0; gli altri punteggi vanno assegnati per interpolazione lineare. È obbligatorio, pena l'azzeramento del punteggio del presente parametro, identificare gli edifici possibili oggetto di progettazione. Per il secondo parametro il punteggio viene assegnato con riferimento agli elementi qualificanti indicati.

    e) Immediatezza dell'intervento, determinata sui tempi di redazione delle diagnosi energetiche e della progettazione esecutiva (max 10 punti). Il calcolo del punteggio viene effettuato assegnando al minor tempo il punteggio di 10 e al maggior tempo 0; gli altri punteggi vanno assegnati per interpolazione lineare. Nel caso in cui il tempo effettivo di esecuzione del servizio sia superiore rispetto alla dichiarazione, verrà riconsiderato il punteggio complessivo, riassegnata la posizione in graduatoria ed eventualmente revocato il contributo.

    La graduatoria, con indicate le utenze ammesse a finanziamento, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata alla Regione, approvata con deliberazione della Giunta Regionale, è trasmessa entro il 17.07.2007 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'autorità per l'energia elettrica e il gas ed alla cassa conguaglio per il settore elettrico, in conformità alle procedure previste nel programma.
    Nella graduatoria, in relazione ad ogni intervento ammesso a beneficio, viene in particolare evidenziata l'entità del finanziamento determinata, con riferimento agli indici stabiliti nell'allegato 2 al DM 22.12.2006, entro un massimale di euro 20.000 (lordi), di cui euro 6.500 per la diagnosi ed euro 13.500 per la progettazione.

    Gli importi sono così quantificabili.
    Diagnosi (max 6.500 euro)
    L'importo da assegnare a ciascuna utenza per l'effettuazione della diagnosi energetica sarà pari a 2.000,00 euro da integrare con una somma di 0,50 euro per ogni mc di edificio oggetto di studio, fino ad un valore massimo di 4.500 euro.
    Progettazione (max 13.500 euro)
    L'importo da assegnare a ciascuna utenza per l'effettuazione della progettazione esecutiva degli interventi sarà determinato con riferimento alla tipologia dell'intervento, secondo la seguente tabella:

    1. 13.500 euro per la progettazione completa di impianto di riscaldamento (centrale + distribuzione) o interventi equipollenti;
    2. 9.000 euro per la progettazione parziale di impianti di riscaldamento (solo centrale o solo distribuzione), impianti solari (termici o fotovoltaici), interventi edilizi complessi o interventi equipollenti;
    3. 4.500 euro per la progettazione di parti di impianti, interventi di coibentazione o interventi equipollenti.
    I beneficiari dei sopraddetti finanziamenti sono tenuti ad attivare, entro il 15/10/2007, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi finalizzati alla redazione di diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi.

    Detti incarichi possono essere attribuiti ai soli soggetti di cui all'art. 8 c. 1 di entrambi i D.M. 20 luglio 2004 (cd. dm elettrico e dm gas), ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici, che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5 comma 6, degli stessi decreti.
    In tal caso i soggetti aggiudicatari del servizio potranno, se aventi i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., realizzare le opere all'uopo progettate. Si richiamano, a tale riguardo, i contenuti di cui all'allegato 1, capitolo 1.3, 5° comma del D.M. 22.12.2006, ed i contenuti dell'art. 4, comma 3 del medesimo D.M., di seguito riportati:

    - Allegato 1, capitolo 1.3, 5° comma "la programmazione degli interventi si baserà sulle risorse rese disponibili a seguito del contenimento dei consumi energetici e su quelle eventualmente rese disponibili dal soggetto titolare dell'edificio"
    - Articolo 4 comma 3 "i soggetti di cui al comma 1, che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali sono statele diagnosi energetiche e le progettazioni, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20.07.2004, nel rispetto delle condizioni previsti dai medesimi decreti nonché dalle linee guida di cui all'art. 5 comma 6 degli stessi".

    Le diagnosi energetiche vanno predisposte secondo lo schema di cui all'allegato 1 "Indicazioni tecniche per l'esecuzione delle diagnosi energetiche", capitolo 1 "diagnosi energetiche di edifici pubblici" del D.M. 22.12.2006.
    La progettazione esecutiva degli interventi avrà luogo secondo quanto stabilito dall'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e potrà essere redatta, in relazione alla tipologia degli interventi, anche senza le fasi di progetto preliminare e definitivo.

    La gara per l'affidamento degli incarichi di redazione delle diagnosi energetiche e progettazione esecutiva degli interventi conseguenti, verrà esperita direttamente dai beneficiari, in relazione alle iniziative ammesse a finanziamento, come evidenziate in graduatoria, secondo le procedure di cui all'Allegato B "Linee guida per le procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 22.12.2006 - Approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20.07.2004".

    Le modalità di attuazione e trasferimento delle risorse alla Regione sono indicate agli artt. 7 e 8 del D.M. 22.12.2006.
    La Regione trasferisce al beneficiario le risorse allo stesso spettanti in un'unica soluzione ad avvenuta presentazione, entro i termini indicati nell'Allegato B, della documentazione di cui all'art. 7 comma 3 e 4 del D.M. 22.12.2006.
    Le richieste favorevolmente istruite, inserite in graduatoria e non finanziabili per carenza di fondi, potranno essere finanziate con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, utilizzando i fondi che eventualmente si rendessero disponibili dalle economie o rinunce.

    La Giunta Regionale si riserva altresì, compatibilmente con la possibilità di reperire in misura adeguata nel bilancio regionale le risorse necessarie, di contribuire economicamente alla realizzazione dei lavori, compresi oneri per la sicurezza ed oneri fiscali, conseguenti alle diagnosi e progettazioni esecutive finanziate. Modalità e condizioni sono stabilite con apposito provvedimento da adottare a seguito delle diagnosi energetiche, della progettazione esecutiva e relativa rendicontazione delle spese sostenute.

    Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.


    LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    delibera

    1. Di approvare le modalità di attuazione del programma di cui al D.M. 22.12.12006 come evidenziato nella parte narrativa del presente provvedimento, finalizzato all'individuazione delle utenze energetiche da ammettere ai finanziamenti per diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi;
    2. di approvare, come parte integrante del presente provvedimento, i seguenti allegati:
    Allegato A "Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi del D.M. 22.12.2006 - Approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20.07.2004"

    Allegato B. "Linee guida per le procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 22.12.2006 "Approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20.07.2004";
    3. di delegare il Dirigente della Direzione LL.PP. degli atti conseguenti al presente provvedimento.

    ALLEGATO A

    Modulo per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi del D.M. 22.12.2006 "Approvazione programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20.07.2004"

    (Modulo Omissis)

    ALLEGATO B

    Linee guida per le procedure ad evidenza pubblica rivolte all'affidamento delle diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi, sulle utenze energetiche ammesse ai finanziamenti di cui al D.M. 22.12.2006

    1. FINALITÀ

    In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 comma 2 del D.M. 22.12.2006 vengono dettate le seguenti linee guida, cui dovranno attenersi i soggetti pubblici proprietari delle utenze energetiche ammesse a finanziamento, per l'esperimento delle gare volte all'affidamento degli incarichi di redazione delle diagnosi energetiche e progettazione esecutiva degli interventi conseguenti.

    2. OGGETTO DELL'INCARICO

    L'incarico avrà ad oggetto la redazione delle diagnosi energetiche e/o progettazione esecutiva degli interventi conseguenti.
    Le diagnosi energetiche vanno predisposte secondo lo schema di cui all'allegato 1 "Indicazioni tecniche per l'esecuzione delle diagnosi energetiche", capitolo 1 "diagnosi energetiche di edifici pubblici" del D.M. 22.12.2006.
    La progettazione esecutiva degli interventi ha luogo secondo quanto stabilito dall'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e può essere redatta, in relazione alla tipologia degli interventi, anche senza le fasi di progetto preliminare e definitivo.

    3. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

    I Comuni e le Province beneficiari, per le finalità di cui sopra, devono attivare entro il 15/10/2007, una procedura ad evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione di un avviso secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

    4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

    I comuni e le Province beneficiari possono ammettere alla selezione i soli soggetti di cui all'art. 8 c. 1 di entrambi i D.M. 20 luglio 2004 (cd. dm elettrico e dm gas), ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici, che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5 comma 6, degli stessi decreti.

    5. INDICAZIONI IMPORTO A BASE D'ASTA

    È l'importo assegnato dalla Giunta Regionale per la realizzazione delle diagnosi e della progettazione esecutiva (importo da indicare nell'avviso al netto dei contributi e dell'IVA).

    6. DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

    I soggetti interessati alla selezione devono presentare:
    a) curriculum, datato e sottoscritto, indicante in particolare le competenze ed esperienze attinenti ad attività di diagnosi e progettazione nel settore energetico.
    b) offerta economica (ribasso sul costo della prestazione tecnica di diagnosi energetica e progettazione esecutiva).
    Il punteggio da attribuire alla documentazione di cui al comma precedente, è stabilito dall'Ente, sulla base di autonome valutazioni attinenti alla specificità del servizio oggetto di procedura.

    7. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

    Sulla base dei criteri sopra determinati verrà stilata apposita graduatoria.
    L'affidamento verrà disposto a favore del soggetto che otterrà il maggior punteggio complessivo.

    8. TERMINI DI RENDICONTAZIONE

    I Comuni e le Province beneficiari devono produrre la rendicontazione, presentando la documentazione di cui all'art. 7 comma 3 e 4 del D.M. 22.12.2006, agli uffici Regionali entro 6 mesi dall'approvazione degli elaborati oggetto dell'affidamento.

    9. EVENTUALE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

    Se aggiudicatari del servizio, i soggetti di cui all'art. 8 c. 1 di entrambi i D.M. 20 luglio 2004 (cd. dm elettrico e dm gas),ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici, che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5 comma 6, degli stessi decreti, potranno, purché aventi i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., realizzare le opere all'uopo progettate.

    Si richiamano, a tale riguardo, i contenuti di cui all'allegato 1, capitolo 1.3, 5° comma del D.M. 22.12.2006, ed i contenuti dell'art. 4, comma 3 del medesimo D.M., di seguito riportati:
    - Allegato 1, capitolo 1.3, 5° comma "la programmazione degli interventi si baserà sulle risorse rese disponibili a seguito del contenimento dei consumi energetici e su quelle eventualmente rese disponibili dal soggetto titolare dell'edificio"
    - Articolo 4 comma 3 "i soggetti di cui al comma 1, che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali sono statele diagnosi energetiche e le progettazioni, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20.07.2004, nel rispetto delle condizioni previsti dai medesimi decreti nonché dalle linee guida di cui all'art. 5 comma 6 degli stessi".

    La Giunta Regionale si riserva di contribuire economicamente alla realizzazione dei lavori conseguenti alle diagnosi e progettazioni esecutive finanziate.
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