Delib. G.R. 29/06/01 n.1699

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture che svolgono attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera ai sensi della Delib. G.R. n. 253/2000.<br>Stralcio.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sanità
  • Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie Avv. Fabio Gava - riferisce quanto segue.
    Il D.P.R. 14.01.1997 (S.O. n. 37 G.U. n. 42 del 20.02.1997), "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" individua i centri ambulatoriali di riabilitazione, i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
    Anche il D. Leg.vo n. 229 del 19.06.1999, art. 8 ter pone obblighi in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
    Le "Linee guida per le attività di riabilitazione", approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 07.05.1998 (G.U. n. 124 del 30.05.1998), hanno apportato la ridefinizione dell'intero impianto normativo, collocandosi all'interno della linea tracciata con il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 "Un patto di solidarietà per la salute" che sottolinea l'importanza della salute su base comunitaria, ne evidenzia la natura solidaristica, di bene pubblico da condividere e promuovere.
    Con D.G.R. n. 253 del 1° febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" la Giunta Regionale ha inteso caratterizzare la propria attività programmatoria su presupposti condivisi in materia, anche dalle Società scientifiche oltre che dalle diverse componenti rappresentanti professionalità specialistiche di interesse, condividendo sostanzialmente i principi informatori cui l'attività riabilitativa deve ispirarsi, quali:
    A. la continuità terapeutica;
    B. il recepimento dei principi dell'O.M.S. in materia di riabilitazione;
    C. la metodologia con cui l'intervento di assistenza riabilitativa deve essere praticato.
    A. Per continuità terapeutica si intende sottolineare la presenza di due correlazioni fondamentali quali:
    1. l'integrazione ospedale, strutture extraospedaliere-territorio, 2. l'integrazione socio-sanitaria-PSSR 96-98 Cap 2 Artt. 4 e 5; D. Leg.vo n. 229/99 Art. 3 Septies.
    B. Il recepimento dei principi dell'O.M.S., individuati nell'adozione della Classificazione Internazionale ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicap);
    C. La metodologia dell'intervento si fonda sui seguenti elementi:
    - il progetto riabilitativo individuale,
    - i programmi riabilitativi individuali,
    - il progetto riabilitativo di struttura,
    - le fasi dell'intervento riabilitativo,
    - la diversa intensità degli interventi,
    - le strutture preposte a compiti di riabilitazione.
    Tra le fasi dell'intervento riabilitativo, quali:
    a) fase della prevenzione del danno secondario e delle conseguenti menomazioni, b) fase della riabilitazione estensiva o intermedia cioè di completamento del processo dì recupero e del progetto riabilitativo, c) fase di mantenimento e/o di prevenzione della progressione dell'Handicap, la fase della riabilitazione intensiva, oggetto del presente provvedimento, è caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici intensivi ed è abitualmente collocata nella cosiddetta fase dell'immediata post-acuzie della malattia, quando l'intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo o riducendo l'entità della menomazione e quando la disabilità è maggiormente modificabile; tale fase può essere necessaria anche in situazioni di riacutizzazioni e recidive dell'intervento patologico.
    Le strutture impegnate in questo livello assistenziale, secondo quanto delineato dal citato D.P.R.
    14.1.1997 e dalle Linee guida 7 maggio 1998, sono presidi del sottosistema sanitario che, distinti in relazione alle diverse minorazioni trattate e alla diversa intensità dei trattamenti erogati, sono specificatamente deputati al recupero funzionale e sociale tramite prestazioni diagnostico-prognostiche e terapeutico-riabilitative che si avvalgono, di norma e in maniera interdisciplinare, di apporti clinici, psicologici. pedagogici e sociali. Tali strutture inoltre operano eseguendo accertamenti diagnostici, anche in termini di diagnosi funzionale, finalizzati alla presa in carico dei soggetti affetti da patologie che non implicano una fase di acuzie tale da richiedere una degenza ospedaliera.
    Accedono a queste strutture di riabilitazione soggetti in età evolutiva affetti da:
    - disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrale infantile e di traumi cranico encefalici, per sindromi dismorfiche, per distrofie muscolari e neuromuscolari;
    - disabilità psicomentali per danni encefalici stabilizzati o evolutivi (malattie dismetaboliche o cromosomiche), per malattia epilettica, per disturbi intellettivi settoriali;
    - disturbi emozionali e di relazione, quando configurano rischio psicopatologico;
    - disturbi sensoriali e neurosensoriali, in particolare visivi e complessi e disturbi della comunicazione di origine centrale;
    - disabilità congenite ed acquisite, senza durata temporale per le forme a rilevanza psichica.
    Sono altresì utenti in età adulta che presentano le seguenti patologie:
    - malattie del sistema nervoso centrale e periferico (ad eziologia vascolare demielinizzante, neoplastica, degenerativa, flogistica, metabolica);
    - patologia traumatologica e reumatologica;
    - artroprotesi d'anca e di ginocchio;
    - amputazioni;
    - patologia cardio-respiratoria e viscerale;
    - patologie congenite, compreso il ritardo mentale, con cicli di monitoraggio da programmare al bisogno.
    Le strutture di riabilitazione effettuano il loro intervento attraverso le seguenti modalità operative:
    - visite di accertamento;
    - diurnato diagnostico;
    - trattamento a ciclo continuo;
    - trattamento a ciclo diurno;
    - trattamenti: ambulatoriale, domiciliare ed extramurale.
    Le visite di accertamento sono finalizzate sia alla valutazione della necessità di "presa in carico" per trattamenti riabilitativi che al "monitoraggio" dei soggetti già dimessi dalle strutture, per una ripuntualizzazione dello stato di "disabilità".
    Il diurnato diagnostico, previsto dalla D.G.R. n. 1046 del 2 maggio 2001, consistente in un insieme coordinato e integrato di procedure diagnostiche e valutative di norma erogabile nell'ambito di permanenza diurna presso il Centro erogatore.
    Il trattamento a ciclo continuo è l'analogo al ricovero ospedaliero, ma in alcuni casi, specie in età evolutiva, non trattandosi di ricoveri in fase acuta, si ritiene opportuno che i soggetti in degenza rientrino ogni fine settimana in famiglia.
    Il trattamento a ciclo diurno si configura più come una forma di "ricovero breve" o di "day hospital" prolungato e continuativo nel tempo.
    Tale modalità è proposta preferenzialmente a strutture che assistono soggetti in età evolutiva, in quanto, ove la situazione di disabilità lo consenta, è preferibile mantenere il più possibile il soggetto in stretto collegamento con la famiglia.
    I trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali necessitano anch'essi di una presa in carico globale del soggetto, con interventi plurimi e diversificati a seconda del bisogno riabilitativo e con frequenza plurisettimanale.
    Va rilevato, infine, che con D.G.R. n. 751/2000 è stata definita, tra l'altro, la programmazione delle strutture residenziali a carattere intensivo tra cui quelle oggetto del presente provvedimento (rif. Tab. 4 Colonne D e E).
    In relazione a quanto sopra si è ritenuto necessario provvedere a definire in maniera dettagliata i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei Centri di riabilitazione in questione che formano il contenuto dell'allegato documento e che si intende proporre all'approvazione, tenuto conto anche della D.G.R. n. 447/2000, in cui sono state dettate, in applicazione dell'art. 8 ter del D. Leg.vo n. 502/92, così come modificato dal D. Leg.vo 229/99, disposizioni per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
    Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie Avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
    La Giunta regionale
    - Udito il relatore Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2 comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
    - Visto il D.P.R. 14.01.1997;
    - Visto il Provvedimento 7 maggio 1998;
    - Vista la D.G.R. n. 253 del 1° febbraio 2000;
    - Vista la D.G.R. n. 447 del 15 febbraio 2000;
    - Vista la D.G.R. n. 751 del 10 marzo 2000.
    delibera 1. Di approvare l'allegato documento relativo ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture che svolgono attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera ai sensi della D.G.R. n.
    253/2000;
    2. Di precisare che i requisiti di cui al punto 1 sono quelli per gli effetti voluti dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 14.01.1997, nonché della D.G.R. n. 447/2000;
    3. Di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno validità temporanea, sino al perfezionamento degli specifici provvedimenti previsti in DdI organico relativo a "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e di altri erogatori" di prossima approvazione.
    4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R. nei modi e termini di rito.
    Allegato - Requisiti minimi di funzionamento delle strutture che svolgono attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera ai sensi della D.G.R. n. 253/2000 PREMESSA I Centri di Riabilitazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 253 dell'1.2.2000, sono strutture che erogano prestazioni sanitarie, di riabilitazione intensiva ed estensiva, in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale e rappresentano in modo unitario sia i Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità, sia i Centri ambulatoriali di riabilitazione previsti dal D.P.R. 14.01.1997 (in G.U. n. 37 del 20.02.1997) "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" alle pagine 27 e 61.
    In particolare i Centri di riabilitazione erogano di norma, con interventi pluridisciplinari e trattamenti interprofessionali, prestazioni finalizzate sia al massimo recupero funzionale che al suo stabilizzarsi. Se le prestazioni sono rivolte a soggetti in età evolutiva o giovane adulta devono essere integrate, secondo l'ordinamento scolastico e formativo vigente da adeguati interventi pedagogico-didattici o di formazione e/o riqualificazione professionale, come previsto dalle "Linee guida per le attività di riabilitazione" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 07.05.1998 - G.U. n. 124 del 30.05.1998.
    I Centri di riabilitazione possono chiedere autorizzazione al funzionamento per tutte o solo per alcune delle forme sopraindicate.
    Possono altresì richiedere, per favorire la continuità terapeutica e il completamento del percorso assistenziale, anche l'autorizzazione a gestire unità operative sociosanitarie configurabili quali RSA, centri socio-riabilitativi e centri di lavoro guidato di cui alla legge 104/92.
    I Centri possono chiedere autorizzazione, per tutte o per alcune forme di disabilità (fisiche, psicomentali, di relazione e sensoriali siano esse congenite o acquisite) e per tutte le fasce d'età o specificatamente per età evolutiva e per età adulta.
    I caratteri peculiari della riabilitazione in età evolutiva richiedono requisiti organizzativi e di personale specifici non sempre coincidenti con quelli previsti per la riabilitazione in età adulta.
    1. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI Oltre ai requisiti minimi strutturali e tecnologici previsti per la generalità delle strutture sanitarie i Centri devono possedere i seguenti requisiti specifici, distinti secondo la forma di trattamento.
    1.1 Gli ambienti comuni a tutte le strutture e a tutte le forme di trattamento (comprese anche le visite di accertamento) devono rispondere ai seguenti requisiti generali:
    - tutti i locali ove si effettuano prestazioni sanitarie e/o vi è permanenza di persone, devono essere ubicati fuori terra ed avere altezza comunque non inferiore ai 2,7 m. Devono essere areoilluminati naturalmente (superficie vetrata apribile non inferiore ad 118 della superficie di calpestio), con esclusione di quelli con esigenze particolari; in tal caso l'illuminazione e ventilazione naturali possono essere sostituite/integrate da sistemi realizzati secondo le norme UNI. Per le strutture preesistenti verranno individuate le deroghe e gli eventuali tempi di messa a norma con successivo provvedimento;
    - parapetti, ringhiere e davanzali non devono avere un'altezza dal piano di calpestio inferiore ad 1 m;
    - i locali dove si eseguono le prestazioni sanitarie devono essere dotati di pavimenti con superfici lavabili e disinfettabili, pareti con rivestimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di 2.00 m;
    - locale ambulatorio con superficie minima di 16 mq. e con lato minore non inferiore a 3 m, dotato di lavandino con comandi non manuali, con area separata e schermata per spogliarsi per i soggetti in età adulta e comunque autosufficienti;
    - ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostiche-prognostiche e di verifica attinenti le patologie trattate, dotati di un'area separata per spogliarsi per soggetti in età adulta e comunque autosufficienti;
    - locale/i, in base alla tipologia e al volume delle attività erogate, per l'esecuzione delle prestazioni, che garantiscano il rispetto della privacy dell'utente;
    - spazi per attesa, con adeguato numero di posti a sedere rapportato ai picchi di numerosità, per accettazione, attività amministrative e archivio;
    - servizi igienici per il pubblico, con almeno uno per disabili, dotati di antibagno (minimo un WC per ogni 15 persone contemporaneamente presenti);
    - servizi igienici, dotati di antibagno, e spogliatoi per il personale, conformi a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
    - spazio/locali per deposito del materiale pulito;
    - spazio/locali per deposito del materiale sporco;
    - spazio o armadi per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumentazioni;
    - spazio/locali per pulizia/lavaggio, disinfezione degli strumenti ed attrezzature;
    - locale per riunione e ricevimento;
    - parcheggi con posti riservati a portatori di handicap in numero adeguato al carico di utenza. Per le nuove realizzazioni, deve essere previsto di massima 1 posto auto ogni 100 mc delle struttura e/o comunque adeguato al volume dell'utenza che afferisce al centro;
    - la struttura deve disporre di sistema di segnali stradali atti ad agevolare l'accesso al centro, segnalazione degli ingressi e dei parcheggi, planimetria della struttura con indicazione dei servizi/ambulatori/reparti, segnalazione dei percorsi di accesso alle prestazioni ambulatoriali e servizi amministrativi, tabelle con indicazione degli orari di visita degli ambulatori e di apertura al pubblico degli uffici amministrativi.
    Per le forme di trattamento domiciliare non sono richiesti requisiti strutturali e tecnologici a domicilio del paziente. Per le forme di trattamento extramurale occorre prevedere la presenza di locali adeguati al tipo di prestazione erogabile.
    1.2 Requisiti per il trattamento in forma ambulatoriale I locali/spazi di trattamento sono dotati di attrezzature e di presidi medico-chirurgici, diagnosticoterapeutici e riabilitativi, in relazione alla specificità della riabilitazione svolta e della tipologia della struttura.
    A seconda della tipologia delle disabilità trattate devono essere previsti locali per il trattamento riabilitativo individuale con una superficie minima di 6 mq e locali per il trattamento di gruppo con una superficie non inferiore a 5 metri quadri per utente contemporaneamente presente ai trattamenti:
    - patologia a rilevanza motoria e neuromotoria: locale/spazi di fisioterapia, terapia occupazionale e, ove necessiti, riabilitazione urologica. In tale caso con annesso servizio igienico e area separata per spogliarsi.
    Palestra, con annessi spogliatoi distinti per sesso, di almeno 50 mq. per il trattamento di gruppo di soggetti con età superiore ai 18 anni per l'esercizio terapeutico contemporaneo di 6 pazienti, per ogni paziente in più la superficie dovrà presentare un incremento di 5 mq.;
    - patologia a rilevanza psichica e relazionale: locale/spazi per riabilitazione neuropsicologica, per psicoterapia individuale e di gruppo, per rieducazione logopedica, per rieducazione psicomotoria e per orientamento psico-pedagogico specificamente rivolti a soggetti in età evolutiva;
    - patologie sensoriali: locale/spazi per rieducazione logopedica, audiofonologica e/o neurolinguistica, rieducazione neurovisiva ed ortottica;
    - patologie cardio-pneumologiche: locale/spazi di riabilitazione cardiologica e/o respiratoria.
    I locali per l'esecuzione delle prestazioni riabilitative erogate a soggetti superiori a 13 anni autosufficienti devono essere dotati di uno spazio separato per spogliarsi.
    Devono essere previsti, ove necessitino, ambienti per la prescrizione, il collaudo e l'addestramento all'uso di protesi, ortesi e ausili.
    1.3 Requisiti aggiuntivi per le strutture che erogano prestazioni in forma semiresidenziale
    - Locale infermeria e spazio per armadio farmaceutico;
    - sale da pranzo e di soggiorno con una superficie minima complessiva, per ciascuna tipologia, di mq. 4 per utente, ridotti a 2 metri quadri per utente di età inferiore a 13 anni; lo standard è calcolato in riferimento al numero di utenti pari alla presenza media giornaliera;
    - spazio guardaroba;
    - spazio per deposito pulito e per deposito sporco;
    - cucinetta;
    - spazio per attività di qualificazione e/o riqualificazione professionale, di attività didattica (secondo le indicazioni delle "Linee guida per le attività di riabilitazione", approvate dalla Conferenza Stato - Regioni del 07.05.1998 G.U. n. 124 del 30.05.1998) e/o per l'addestramento alle attività della vita quotidiana in misura di mq. 4 per utente ridotte a mq 2 se di età inferiore a 13 anni;
    - un bagno assistito almeno ogni 20 utenti;
    - qualora il presidio accolga bambini da 0 a 6 anni deve essere previsto anche uno spazio per il riposo pomeridiano;
    - area verde secondo i parametri dettati dagli standard urbanistici. Comunque per le nuove realizzazioni non inferiori a 1/3 della superficie coperta, attrezzata per la sosta e i momenti ludici e ludico-terapeutici, esclusi i parcheggi.
    1.4 Requisiti aggiuntivi per le strutture che erogano prestazioni in forma residenziale
    - Camere di degenza con un massimo di 4 posti. letto, con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine per le camere adibite a soggetti non deambulanti, con superficie minima di 7 mq. per posto per soggetti di età non superiore ai 18 anni.
    - per i soggetti di età superiore a 18 anni sono da prevedere camere a 2 letti con superficie minima di 18 mq. e annesso bagno con vasca e/o doccia;
    - dotazione di servizi igienici annessi e non alle camere, conformi alle normative delle barriere architettoniche, dotati di vasca e/o doccia.

    2. REQUISITI ORGANIZZATIV

    I2.1 L'organizzazione del Centro
    La direzione del Centro predispone e aggiorna periodicamente:
    - un documento di politica aziendale;
    - un regolamento interno in cui definisce:
    - l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili dei vari moduli e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo precisandone le funzioni e i livelli di responsabilità:
    - le modalità di erogazione del servizio;
    - le prestazioni e le attività che intende erogare, distinte per tipologia e volume;
    - la valutazione e il miglioramento della qualità;
    - il sistema informativo;
    - la carta dei servizi del centro.

    2.2 Il Personale
    Omissis

    2.3 Prestazioni
    Omissis

    2.4 Adempimenti obbligatori
    Omissis

    2.5 Orario di funzionamento
    Omissis

    2.6 Presenza di ambulatori specialistici
    Nel caso la specifica missione del Centro richieda la presenza dell'ambulatorio mono o polispecialistico, i requisiti minimi di cui al presente documento vanno integrati con quelli relativi agli ambulatori previsti ai sensi del D.P.R. 14.01.1997 e successive modificazioni e Linee guida regionali secondo la D.G.R. 253 del 01.02.2000.

    ALLEGATO

    TABELLA 1 - Proiezione organico per requisiti di funzionamento dei Centri di Riabilitazione (età evolutiva)
    Omissis

    TABELLA 2 - Proiezione organico per requisiti di funzionamento dei Centri di Riabilitazione (età adulta)
    Omissis
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