Delib.G.R. del 26/09/2006 n. 2966

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, art. 22 comma 3.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
  • L'art. 22 comma 3 della L.R. n. 3/2000 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" prevede che "...omissis...la Giunta Regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti".
    Sulla base di quanto sopra la Direzione Tutela Ambiente ha predisposto una prima bozza del documento di cui trattasi che è stata discussa in una riunione tecnica tenutasi presso gli Uffici regionali in data 2 novembre 2005 ed alla quale sono stati invitati i rappresentanti dei competenti Uffici delle Province del Veneto.

    Nell'incontro di cui sopra sono state concordate alcune modifiche al documento presentato ed è stato altresì condivisa l'opportunità di predisporre uno specifico elenco elaborati relativo ai soli impianti di discarica.
    Successivamente, in data 18 novembre 2005, è stato trasmesso agli Uffici tecnici provinciali l'elenco degli elaborati relativo agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, aggiornato sulla base delle osservazioni raccolte in occasione della citata riunione del 2 novembre 2005, nonché l'elenco degli elaborati predisposto specificamente per le discariche.

    Sulla base delle osservazioni pervenute sono state pertanto apportate, da parte degli Uffici, alcune modifiche ai documenti succitati in recepimento delle proposte ritenute accoglibili.
    Con nota in data 7 marzo 2006, è stata trasmessa all'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) la relativa documentazione al fine di acquisirne, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della citata L.R. n. 3/2000, il parere di competenza.
    Successivamente, in data 12 maggio 2006, l'URPV, in sede di II Commissione, ha esaminato gli "elenchi elaborati" di cui trattasi riscontrandone la completezza dal punto di vista tecnico con riferimento all'ex D. Lgs. n. 22/97, così come comunicato con nota del 18 maggio 2006.

    Nella nota di cui sopra, l'URPV fa tuttavia presente che, anche alla luce del D. Lgs. n. 152/2006, risulta necessario che la Regione individui anche gli atti ed i documenti adeguati per la valutazione dei requisiti soggettivi del richiedente.
    L'URPV dà atto infine di un'altra osservazione, rappresentata in sede di II Commissione, circa l'indicazione, contenuta negli elenchi degli elaborati tecnici in oggetto, relativa alla necessità della presentazione - ai sensi all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000 - di una relazione di compatibilità ambientale per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

    Pur condividendo tale impostazione, l'osservazione fa presente che l'art. 22, comma 4, della L.R. 3/2000 prevede in realtà l'obbligo della presentazione della relazione di compatibilità ambientale solo per gli impianti di smaltimento di rifiuti.
    Relativamente alla definizione dei requisiti soggettivi, si ritiene di accogliere l'osservazione prevedendo, come suggerito dall'URPV, di richiedere l'osservanza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.M. 05/02/1998, e s.m.i., e dall'art. 8 del D.M. n. 161/2002.

    Per quanto concerne la seconda questione segnalata dall'URPV, si ritiene che la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, seppur non espressamente prevista per gli impianti di recupero di rifiuti non sottoposti alle procedure di VIA, costituisca un elaborato di fondamentale importanza al fine di valutare compiutamente la possibilità di autorizzare la realizzazione e la gestione degli stessi impianti rapportati al contesto ambientale in cui si collocano.

    Si propone, pertanto, di inserire, tra gli elaborati da allegare alla domanda di approvazione dei progetti di impianti di recupero non sottoposti a VIA, anche una relazione di compatibilità ambientale da predisporre secondo i criteri previsti, per i progetti degli impianti di smaltimento, dal citato art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.
    Gli "elenchi elaborati" oggetto del presente provvedimento sono di riferimento anche per la documentazione da allegare alla domanda di approvazione di varianti sostanziali degli impianti di cui all'art. 23, comma 6 della L.R. n. 3/2000.

    Tutto ciò premesso, si propone di approvare i documenti di cui all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominati rispettivamente "Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti" ed "Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di discarica", comprensivi delle modifiche sopra descritte.

    Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


    LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    delibera

    1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della L.R. n. 3/2000, i documenti di cui all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominati rispettivamente "Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti" ed "Elenco elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di discarica";

    2. Di specificare che gli "elenchi elaborati" oggetto del presente provvedimento sono di riferimento anche per la documentazione da allegare alla domanda di approvazione di varianti sostanziali degli impianti di cui all'art. 23, comma 6 della L.R. n. 3/2000;
    3. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR del Veneto e di trasmetterlo alle Province e alle ARPA del Veneto, nonché all'Osservatorio regionale sui Rifiuti e il Compostaggio.

    ALLEGATO A - ELENCO ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DELPROGETTO E DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 - Art. 22, comma 3

    L'art. 22 comma 3 della L.R. n. 3/2003 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" prevede che "…omissis…la Giunta Regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti".
    A tal proposito si è ritenuto di predisporre due distinti documenti, finalizzati a definire l'elenco di massima della documentazione prevista dal citato articolo 22 della L.R. n. 3/2000, di cui uno relativo agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e l'altro specifico per gli impianti di discarica.

    Gli elenchi succitati sono stati redatti sulla base della normativa tecnica specifica nel settore della gestione dei rifiuti, nonché sulla base delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
    In particolare, per quanto riguarda l'elenco degli elaborati tecnici relativo agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti - che di seguito si riporta - si evidenzia che i contenuti dei medesimi dovranno essere rapportati alla tipologia impiantistica ed alle dimensioni dell'intervento, nonché alle quantità ed alle tipologie di rifiuti trattati.

    Da ultimo si fa presente che i soggetti proponenti dei progetti relativi agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti dovrebbero avere, per quanto applicabili, i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998, e s.m.i., e all'art. 8 del D.M. n. 161/2002.

    DESCRIZIONE ELABORATI

    1. RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

    La relazione tecnico - descrittiva fornisce gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento. In particolare, in funzione della tipologia e delle dimensioni dell'intervento, dovrebbe contenere indicativamente le seguenti informazioni:
    - Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente
    - Descrizione dell'attività che si intende svolgere
    - Informazioni relative all'ubicazione dell'impianto, alla viabilità circostante ed alla superficie interessata, nonché alla destinazione d'uso dell'area con riferimento al P.R.G. vigente specificando altresì se il progetto costituisce o meno variante al medesimo strumento urbanistico

    - Dimostrazione di non assoggettamento del progetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla normativa vigente
    - Individuazione degli Enti competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, ivi compresi quelli di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione del progetto
    - Individuazione delle operazioni di recupero e/o smaltimento che si intende effettuare con specifico riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006

    - Dati relativi ai rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto precedente: per ciascuna operazione dovranno essere indicati i codici CER, con relative denominazioni,lo stato fisico, la provenienza ed i quantitativi massimi stoccabili sia in ingresso che in uscita (distinti in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi) nonché i quantitativi massimi (giornalieri e annuali) trattabili (n.b. i quantitativi stoccabili e/o trattabili vanno indicati in tonnellate: solo per rifiuti liquidi potranno essere forniti i valori in metri cubi)

    - Dati relativi agli eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e/o smaltimento: per ciascuna operazione dovranno essere indicati i codici CER, con relative denominazioni,lo stato fisico, le modalità di gestione degli stessi con l'indicazione delle destinazioni finali
    - Descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di recupero e/o smaltimento allegando schemi di principio, diagrammi di flusso, disegni schematici dei processi adottati e bilanci di massa

    - Informazioni relative ai controlli di processo, ai criteri ed alle modalità di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, alle modalità e le frequenze dei campionamenti e delle analisi dei rifiuti trattati a seconda della destinazione (recupero e/o smaltimento) anche con riferimento al "Programma di controllo" di cui all'art. 26, comma 7 della L.R. n. 3/2000
    - Descrizione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento delle opere civili, dei macchinari e degli impianti elettro - meccanici utilizzati per le operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate

    - Descrizione delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero e/o smaltimento, ai sistemi ed alle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali
    - Descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche e relativo punto di scarico
    - Determinazione delle emissioni in atmosfera previste, distinte per categorie omogenee di rifiuti trattati, descrizione delle caratteristiche tecniche, e dati dimensionali dei presidi e degli impianti di abbattimento di progetto previsti per contenere le stesse emissioni nei limiti stabiliti dalla normativa vigente

    - Individuazione delle eventuali materie prime utilizzate e/o dei prodotti ausiliari, quali additivi, reagenti, combustibili etc…, specificando modalità di rifornimento, di stoccaggio e di utilizzo degli stessi ed indicando i quantitativi annui e di stoccaggio massimi previsti
    - Individuazione delle cause di pericolo per la salute degli addetti (polveri, fumi, nebbie, gas, rumore, vibrazioni, microclima, etc…) e degli interventi previsti per ridurne l'esposizione ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 e del D. Lgs. n. 277/91

    - Individuazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestare nei casi previsti dalla normativa vigente e descrizione delle modalità di calcolo e versamento delle medesime

    2. RELAZIONE GEOLOGICA

    La relazione geologica, in funzione della tipologia e delle dimensioni dell'intervento e sulla base di indagini geologiche ed idrogeologiche, nonché di prove geotecniche in situ e/o in laboratorio, dovrebbe contenere indicativamente le seguenti informazioni:
    - Descrizione del modello geologico - tecnico e stratigrafico del sottosuolo con identificazione delle formazioni litologiche presenti e dei relativi aspetti strutturali;
    - Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo;

    - Studio idrogeologico con identificazione e caratterizzazione degli acquiferi e schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea, nonché individuazione di sorgenti, pozzi ed altri punti di captazione delle acque sotterranee;
    - Determinazione del livello di pericolosità geologica e descrizione del comportamento meccanico del sottosuolo in assenza e presenza di opere.
    La relazione sarà corredata dagli elaborati grafici illustrativi delle informazioni sopra riportate, comprese le carte e le sezioni geologiche, nonché dalla documentazione relativa alle indagini ed alle prove in situ e/o in laboratorio.

    Le indagini e le prove di cui sopra potranno riferirsi a dati di carattere storico e di esperienza locale ed, eventualmente, ai risultati di campagne appositamente eseguite per lo specifico progetto; in quest'ultimo caso gli stessi dovranno essere regolarmente sottoscritti dal responsabile dell'esecuzione delle prove.
    Le prove e le indagini per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo devono essere eseguite conformemente alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni

    3. ELABORATI GRAFICI

    Gli elaborati grafici generali da allegare alla domanda di autorizzazione dovranno essere indicativamente i seguenti:
    - Corografia in scala 1:25.000 con la localizzazione del sito oggetto di intervento
    - Estratto della CTR in scala 1:10.000 o 1:5.000 con evidenziati il perimetro dell'area di intervento nonché la presenza di civili abitazioni nel raggio di 300 metri
    - Carta dei vincoli - stato di fatto (scala 1:10.000) contenente ogni tipo di vincolo esistente (urbanistico, archeologico, monumentale, ambientale, sismico, ecc) indicativamente per un raggio di 2000 metri

    - Stralcio del piano regolatore vigente corredato dalle relative NTA
    - Estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati
    - Planimetria d'insieme in scala rappresentativa (da 1:2.000 a 1:500) con l'indicazione di alcune quote significative, illustrativa dello stato di fatto dell'area interessata, comprensiva degli ingombri dei fabbricati, delle strada limitrofe, delle recinzioni, delle consistenze arboree e delle urbanizzazioni primarie esistenti
    - Planimetria d'insieme in scala rappresentativa (da 1:2.000 a 1:500) con l'indicazione di alcune quote significative, illustrativa dello stato di progetto dell'area interessata, con l'indicazione dei nuovi interventi e comprensiva delle distanze dai confini nonché dai centri abitati e/o case sparse, delle fasce di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie e beni militari

    - Planimetria in scala 1:100 o 1:200 illustrativa delle destinazioni funzionali delle diverse aree e/o manufatti di progetto (lay - out dell'impianto)
    - Piante e prospetti relativi ad ogni lato dei nuovi fabbricati con almeno 2 sezioni significative per ciascun fabbricato (1 longitudinale ed 1 trasversale), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20
    - Planimetria delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche in scala 1:100 o 1:200 con indicazione delle pendenze, dei pozzetti di raccolta e degli eventuali altri manufatti, comprese le vasche di prima pioggia, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei singoli manufatti

    - Planimetria in scala adeguata con indicazione dei punti delle eventuali emissioni in atmosfera e della relativa rete di convogliamento, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei camini di aspirazione e dei sistemi di abbattimento previsti
    - Per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla - osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre alla dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, deve essere predisposta una planimetria in scala 1:100, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, etc..)

    4. RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

    I progetti degli impianti per lo smaltimento di rifiuti, qualora non assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, da una relazione di compatibilità ambientale contenente le seguenti informazioni, in quanto compatibili con l'impianto da realizzare:
    a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

    b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale;
    c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
    In analogia a quanto sopra, anche i progetti degli impianti di recupero di rifiuti, qualora non assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, devono essere corredati da una relazione di compatibilità ambientale contenente, per quanto compatibili, le informazioni sopra riportate.

    5. RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

    Qualora il progetto interessi o ricada nelle vicinanze di aree definite Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere redatta una relazione per la valutazione di incidenza ambientale o di screening secondo le linee guida di cui alla DGRV n. 2803/2002.

    6. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

    Qualora il progetto possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, deve essere redatto uno specifico elaborato per la valutazione di compatibilità idraulica secondo le modalità della D.G.R.V. n. 1322 del 10 maggio 2006.

    7. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (PGO)

    Il Piano dovrebbe contenere indicativamente le seguenti informazioni:
    - Modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite provenienti da eventuali spanti e colaticci nel corso del conferimento;
    - Procedure di accettazione pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso (controllo del formulario, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);

    - Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, anche derivanti dal processo di trattamento.

    8. PIANO DI SICUREZZA

    Il Piano di Sicurezza, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera d), della L.R. n. 3/2000, deve contenere le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.
    Il Piano in oggetto deve essere predisposto secondo le disposizioni previste dalla D.G.R.V. n. 1579/2001.

    9. PROGRAMMA DI CONTROLLO (PC)

    L'articolo 26, comma 7 della L.R. n. 3/2000 prevede che per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore alle 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti sottoposti alle procedure semplificate, deve essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia un "programma di controllo" per garantire che:
    a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;

    b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
    c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
    d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
    e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.
    Il comma 7 ter del citato articolo 26 della L.R. n. 3/2000, aggiunto dalla L.R. n. 26.11.2004, prevede che, ferma restando l'esclusione disposta dal comma 7, la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore alle 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m) dell'ex D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa.

    Con deliberazione n. 1579 del 22 giugno 2001, la Giunta regionale ha evidenziato inoltre che, sebbene la legge regionale 3/2000 preveda l'obbligatorietà dell'adozione del programma di controllo solo per gli impianti da essa specificamente indicati, ciò non preclude tuttavia il ricorso volontario a tale strumento da parte dei titolari di altre tipologie di impianti; in questo caso la Provincia attiverà il processo amministrativo di approvazione del programma di controllo con le modalità previste dalla norma.

    A tal proposito, la Giunta regionale specifica che il programma di controllo deve essere approvato in sede di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, previa acquisizione di un parere specifico espresso in sede di conferenza istruttoria, per le discariche e gli impianti nuovi.
    Ai sensi della medesima D.G.R. n. 1579/2001 il programma di controllo deve estendersi, in misura proporzionale alle dimensioni dell'impianto ed ai rifiuti trattati, a tutti gli aspetti suscettibili di controllo e deve riguardare sia le fasi di costruzione dell'impianto che quelle di gestione e dismissione: pertanto, risulta opportuno che l'Ente competente, ove necessario, possa richiedere la presentazione dello stesso programma di controllo all'atto della presentazione della domanda di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

    Relativamente alle modalità di predisposizione del programma di controllo, dovrà farsi riferimenti ai contenuti ed alle disposizioni previste dalla citata deliberazione n. 1579/2001.
    Al fine di omogeneizzare il sistema dei controlli degli impianti di recupero e di smaltimento, il PC deve contenere procedure di prelievo, analisi ed elaborazione dati condivise da tutti i soggetti istituzionali territorialmente competenti; lo stesso programma dovrà pertanto essere preventivamente concordato con gli Enti interessati, in particolare con Provincia ed ARPAV.

    Come previsto dalla D.G.R. n. 1579/2001, la certificazione ISO 14000 o la registrazione EMAS sostituiscono il programma in questione qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un programma di controlli che rispetti tutti i contenuti individuati dalla medesima deliberazione.
    In tal caso il programma va comunque approvato dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

    Da ultimo si rammenta che, secondo quanto disposto dalla DGRV n. 1579/2001, l'applicazione del PC prevede la predisposizione di relazioni non tecniche periodiche, almeno annuali, contenenti i principali dati di informazione dei sistemi di monitoraggio ed analisi adottati con lo stesso documento.
    A tal proposito, nell'ottica di una proficua politica del consenso, al fine di fornire a tutti gli interessati una corretta informazione in merito ai risultati dei controlli ambientali effettuati sugli impianti di gestione dei rifiuti, è auspicabile che le Amministrazioni provinciali competenti garantiscano la più ampia diffusione possibile ai succitati report.

    10. SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARE

    Tale elaborato precisa, sulla base di specifiche tecniche, i contenuti prestazionali tecnici del progetto descrivendo, con riferimento alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con D.M. 14/09/2005, le caratteristiche e le proprietà dei materiali utilizzati e dei componenti previsti.

    11. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

    Il Piano dovrebbe contenere indicativamente la descrizione delle eventuali opere di mitigazione ambientale, nonché degli interventi di ricomposizione e riqualificazione dell'area, da effettuarsi a seguito della dismissione dell'impianto in osservanza delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
    Nel caso di dismissione e riconversione dell'area, il ripristino ambientale dovrà avvenire previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati.

    12. PIANO FINANZIARIO

    Il Piano finanziario dell'intervento deve essere presentato esclusivamente per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 e dovrebbe contenere tutte le voci di costo relative alla realizzazione ed alla gestione dell'opera; in particolare:
    1) Costo industriale predisposto in funzione di:
    - Costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi eventuali oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale

    - Spese per la gestione dell'impianto, calcolate su base annuale, comprese le spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati
    - Spese generali e tecniche
    - Oneri derivanti dalla dismissione dell'impianto e spese per la ricomposizione ambientale dell'area
    2) Oneri fiscali previsti dalla normativa vigente

    13. RELAZIONE PAESAGGISTICA

    Qualora il progetto di un impianto ricada all'interno di un'area soggetta a tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, per il suo interesse paesaggistico, deve essere allegata al progetto la relazione di cui al DPCM 12 dicembre 2005 predisposto in adempimento all'articolo 146, comma 3, del citato Decreto legislativo.

    ALLEGATO B - ELENCO ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DELPROGETTO E DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 - Art. 22, comma 3

    L'art. 22 comma 3 della L.R. n. 3/2000 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" prevede che "…omissis…la Giunta Regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti".
    A tal proposito si è ritenuto di predisporre due distinti documenti, finalizzati a definire l'elenco di massima della documentazione prevista dal citato articolo 22 della L.R. n. 3/2000, di cui uno relativo agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e l'altro specifico per gli impianti di discarica.

    Gli elenchi succitati sono stati redatti sulla base della normativa tecnica specifica nel settore della gestione dei rifiuti, nonché sulla base delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
    In particolare, per quanto riguarda l'elenco degli elaborati tecnici relativo agli impianti di discarica - che di seguito si riporta - si è ritenuto necessario approfondire i contenuti della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, fatto salvo quanto già previsto dal D. Lgs. n. 36/2003.

    Da ultimo si fa presente che i soggetti proponenti dei progetti relativi agli impianti di discarica dovrebbero avere, per quanto applicabili, i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998, e s.m.i., e all'art. 8 del D.M. n. 161/2002.

    DESCRIZIONE ELABORATI

    1. RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

    La relazione tecnico - descrittiva fornisce gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento. In particolare, in funzione della tipologia e delle dimensioni dell'intervento, dovrebbe contenere indicativamente le seguenti informazioni:
    - Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente
    - Definizione dell'area di utenza, specificando altresì, per le discariche di rifiuti speciali se è previsto anche il conferimento di rifiuti prodotti da terzi

    - Informazioni relative all'ubicazione dell'impianto, alla viabilità circostante ed alla superficie interessata, nonché alla destinazione d'uso dell'area con riferimento al piano regolatore vigente
    - Dimostrazione di non assoggettamento del progetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla normativa vigente
    - Individuazione degli Enti competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, ivi compresi quelli di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione del progetto

    - Indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile (mc) per il conferimento dei rifiuti tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e dell'eventuale perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas
    - Stima dei quantitativi massimi conferibili, giornalieri e annuali (in tonnellate)
    - Previsione della durata dell'attività di discarica
    - Elenco dei codici CER dei rifiuti che si intendono conferire, con relative denominazioni
    - Descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti con riferimento ai contenuti dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003, in particolare relativamente al sistema di raccolta, stoccaggio ed eventuale trattamento del percolato, nonché al sistema di captazione, combustione e sicurezza del biogas prodotto

    - Descrizione dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato
    - Informazioni relative alle procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso
    - Descrizione delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio provvisorio e delle aree dove vengono svolte eventuali operazioni di trattamento, ai sistemi ed alle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali

    - Descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque reflue (con esclusione del percolato) e delle acque meteoriche
    - Descrizione, relativamente all'eventuale impianto di combustione del biogas per la produzione di energia, delle caratteristiche tecniche e dimensionali dei presidi e degli impianti di abbattimento di progetto previsti per contenere le stesse emissioni nei limiti stabiliti dalla normativa vigente

    - Individuazione delle cause di pericolo per la salute degli addetti (polveri, fumi, nebbie, gas, rumore, vibrazioni, microclima, etc…) e degli interventi previsti per ridurne l'esposizione ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 e del D. Lgs. n. 277/91
    - Indicazione delle opere di mitigazione ambientale da adottarsi durante la fase di gestione della discarica, nonché indicazione della destinazione d'uso prevista dell'area stessa a chiusura dell'impianto
    - Determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 36/03 e descrizione delle modalità di calcolo e versamento delle medesime secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali (DGRV n. 2528 del 14/07/1999)

    - Indicazione dell'importo progettuale di intervento ai fini della determinazione delle spese di istruttoria, come previsto dalla DGR n. 1404 del 14 maggio 2005

    2. RELAZIONE GEOLOGICA

    La relazione geologica, in funzione della tipologia e delle dimensioni dell'intervento e sulla base di
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