L.R. 01/06/2006 n.6

Interventi regionali per la promozione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Ambiente - Inquinamento acustico e atmosferico
  • Art. 1 - Finalità

    1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità espressi dal Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 e dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, promuove iniziative che concorrono:
    a) alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;
    b) a promuovere attività volte a consentire la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo, a supporto delle rispettive strategie dì sviluppo sostenibile;

    c) a sostenere le attività d'impresa del Veneto.

    Art. 2 - Intese internazionali per le attività di progetto

    1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione del Veneto può concludere, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", e secondo le ulteriori prescrizioni definite dal regolamento di cui all'articolo 9, intese con enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, o con enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nel medesimo Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, preordinate al finanziamento per la realizzazione delle attività di progetto di cui all'articolo 3.

    Art. 3 - Attività di progetto.

    1. Le intese di cui all'articolo 2 hanno ad oggetto, il finanziamento per la realizzazione, presso gli enti territoriali di cui al medesimo articolo 2, delle seguenti attività di progetto, previamente autorizzate dallo Stato:
    a) attività di progetto così dette CDM (clean development mechanism) di cui all'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, incluse quelle aventi ad oggetto l'utilizzazione del territorio, la variazione della destinazione d'uso del territorio, la silvicoltura, gli interventi di afforestazione e riforestazione, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto;

    b) attività di progetto così dette JI (Joint Implementation) di cui all'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto.
    2. Le attività di progetto finanziate dalla Regione del Veneto e realizzate in forza delle intese di cui all'articolo 2 negli enti territoriali ospitanti i progetti stessi, sono volte al riconoscimento, a favore della Regione, di corrispondenti crediti di emissione di gas ad effetto serra, equivalenti alle quote di emissione importabili all'interno del "sistema comunitario", ai sensi ed agli effetti di cui alla Direttiva 87/2003/CE come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE, nei limiti di cui alla legge statale di recepimento della Direttiva stessa e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa conseguenti, o altresì equivalenti alle quote di emissione importabili al di fuori del "sistema comunitario", a seguito della ratifica ed esecuzione, con legge 1° giugno 2002, n. 120, del Protocollo di Kyoto e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa conseguenti.

    3. Le tipologie progettuali che possono costituire contenuto delle attività di progetto di realizzazione regionale vengono individuate dal regolamento di cui all'articolo 9.

    Art. 4 - Realizzazione delle attività di progetto

    1. Le attività di progetto, individuate ed approvate con le intese di cui all'articolo 2 e previamente autorizzate dallo Stato, sono finanziate dalla Regione del Veneto che si avvale a tal fine, dell'attività d'intermediazione finanziaria della Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Ai fini di cui al comma 1 la Veneto Sviluppo S.p.A. finanzia gli interventi regionali di realizzazione delle attività di progetto oggetto delle intese di cui all'articolo 2, gestendo un apposito fondo speciale per incarico della Regione e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

    3. La cessione da parte della Regione del Veneto delle quote di emissione di gas ad effetto serra, acquisite dalla Regione stessa in forza dell'applicazione nazionale dei meccanismi del Protocollo di Kyoto e/o della Direttiva 87/2003/CE, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE, a seguito della realizzazione delle attività di progetto, è regolata da specifici bandi regionali. Detti bandi in particolare individuano:
    a) i criteri e le modalità di cessione delle quote di emissione di gas ad effetto serra acquisite dalla Regione del Veneto, da definirsi anche in ragione delle strategie del sistema produttivo fissate dal Piano regionale di sviluppo;

    b) i criteri di priorità e di preferenza per la cessione delle quote ai soggetti d'impresa che esercitano le attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 87/2003/CE, privilegiando fra questi i titolari di unità produttive insediate nel territorio regionale del Veneto;
    c) i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti imprenditori che aspirino all'acquisizione delle quote, nonché la documentazione richiesta, a pena di decadenza.
    4. Il provvedimento della Giunta regionale che approva i bandi di cui al comma 3 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

    5. Le quote di emissione di gas ad effetto serra rimaste non cedute a seguito dell'esperimento della procedura di bando di cui al comma 3, vengono liberamente collocate sul mercato nazionale.

    Art. 5 - Contributi a favore delle imprese che realizzano attività di progetto

    1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione del Veneto può disporre, in alternativa o congiuntamente alle iniziative di cui all'articolo 2, contributi a favore dei soggetti d'impresa che esercitino nel territorio della Regione del Veneto le attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 87/2003/CE e realizzino una delle attività di progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), rispondenti alle tipologie progettuali di cui all'articolo 3, comma 3.

    Art. 6 - Modalità di contribuzione.

    1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 5, destinati alla realizzazione delle attività di progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) è regolata da specifici bandi.
    2. Ciascun bando individua i soggetti d'impresa ammessi a partecipare e indica, in particolare:
    a) le attività di progetto e le tipologie progettuali ammesse a contribuzione;
    b) la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna tipologia progettuale ammessa a contribuzione;

    c) la quota massima di finanziamento regionale, che non può comunque essere superiore al venti per cento dei costì dichiarati;
    d) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi;
    e) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta, a pena di decadenza;
    f) le iniziative previste per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
    3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui ai comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

    4. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari del presente articolo ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.

    Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria.

    1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:
    a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
    b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche;

    c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori, e successive modifiche.

    Art. 8 - Norma finanziaria.

    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge, quantificabili in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 6 "Interventi per il rispetto del Protocollo di Kyoto", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0219 "Valorizzazione e tutela risorse naturali" viene aumentato di euro 2.000.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nell'esercizio successivo.

    Art. 9 - Disposizioni finali

    1. Il Consiglio regionale con proprio regolamento approva le disposizioni esecutive della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
    2. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, criteri e termini per l'attuazione della presente legge.
    3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
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