L.R. 07/11/2003 n. 27

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 21/05/2004 n.13, del 26/11/2004 n. 23, del 28/12/2004 n.38, del 20/07/2007 n.17
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
  • CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Finalità

    1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.
    2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

    3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.
    4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:
    a) la programmazione dei lavori pubblici;
    b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;

    c) la qualificazione e l'adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;
    d) l'adozione di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi.

    Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale

    1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, "con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli" insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

    2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:
    a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
    1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
    "2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;"

    3) a enti dipendenti dalla Regione;
    4)
    "5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge;"
    b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:

    1) agli enti locali;
    2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
    3) agli organismi di diritto pubblico;
    4) ai soggetti di cui "all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ;
    "c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;"

    d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
    "d bis) lavori di competenza delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;"

    "d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale."
    3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all'articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all'articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.

    CAPO II - "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI"

    Art. 3 - Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale

    1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, "partenariato", concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.

    Art. 4 - Strumenti di programmazione dei lavori pubblici

    1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ", numero 1)," di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ", numero 1".

    "1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento."
    2. Il provvedimento di Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; dalla data della pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che si esprime rispetto a queste nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco dei lavori sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

    3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all'Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.
    4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

    5. Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.
    6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi "del decreto legislativo n. 163/2006", sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all'Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte dell'organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

    7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.
    8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, "Nuove norme sulla programmazione".
    9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove siano previsti "del decreto legislativo n. 163/2006", per gli altri lavori pubblici di interesse regionale, sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 5.

    Art. 5 - Studi di fattibilità

    1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l'utilizzo di risorse private.

    2. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.
    3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.

    Art. 6 - Responsabile del procedimento

    1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.
    2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell'intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
    4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.
    6. L'amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

    "6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2."

    CAPO III - PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa

    1. Al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l'approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell'inclusione dell'intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.
    2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell'intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

    Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria

    1. I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, "a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2".

    2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al "decreto legislativo n. 163/2006".
    3. I soggetti affidatari dell'incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all'incarico.
    4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.

    5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.
    6. L'assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.

    7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

    Art. 9 - "Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo"

    "1. I servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva."
    "2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet."

    3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8.
    4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti.

    Art. 10 - Verifica e validazione del progetto

    1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.
    2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati, "dalla stazione appaltante" qualora l'importo dell'incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, "nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall' articolo 9, commi 1 e 2."

    3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l'impiego della tecnica dell'analisi del valore.

    Art. 11 - Qualificazione della committenza

    1. Al fine di conseguire la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per:
    a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
    b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere, indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;

    c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l'espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure espropriative;
    d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

    Art. 12 - Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale

    1. "Un apposito regolamento", determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture.
    2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati dall'amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d'appalto.

    3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento.

    CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI

    Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione

    1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:
    a) l'assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
    b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
    "c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;"
    d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

    e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
    f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
    g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
    h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
    i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
    j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;

    l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
    m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;
    n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
    o) un tecnico designato dall'Associazione dall'Unione delle Province del Veneto;
    p) un tecnico designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Veneto;
    "q) un funzionario delegato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto".

    2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
    3. Qualora l'argomento oggetto dell'esame della CTR lavori pubblici interessi un'area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994", dal responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

    4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
    a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto di esame;
    b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.
    5. Qualora l'argomento all'esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell'argomento stesso.

    6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

    Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze

    1. La CTR lavori pubblici esprime parere:
    a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
    b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
    c) "se richiesto dalla stazione appaltante," sulle controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;

    d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
    e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
    f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.

    Art. 15 - Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici - Composizione

    1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).
    2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:
    a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di presidente;
    b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;

    c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell'amministrazione provinciale competente per territorio;
    d) un funzionario delegato dell'"Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto" competente per territorio;
    "e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;"
    f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici "o difesa del suolo";

    g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
    h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente "o geologia o ciclo dell'acqua".
    3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).
    4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:
    a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica o un suo delegato;

    b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.
    5. Per l'esame di particolari questioni inerenti l'argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all'argomento trattato.
    6. Funge da segretario un funzionario della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici.

    Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze

    1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:
    a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
    b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
    c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

    d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
    e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
    f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.

    Art. 17 - Efficacia del parere

    1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

    "2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri."

    Art. 18 - Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici

    1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:
    a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

    b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.
    2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.

    Art. 19 - Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici

    1. La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
    2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario regionale competente in materia di lavori pubblici.
    3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 13, i componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici possono essere sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine delegati.
    4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

    5. Con proprio "provvedimento" la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo.

    Art. 20 - Incompatibilità

    1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.

    Art. 21 - Compensi ai Commissari

    1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinament
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