L.R. 14/08/2003 n. 17

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari

    1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.
    2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:
    a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
    b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

    3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
    a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2;
    b) comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera b) del comma 2.

    Art. 2 - Interventi in materia di pratica sportiva

    1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:
    a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;
    b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;
    c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;

    d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.
    2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale competente.
    3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.
    4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell'articolo 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.[Vedi]



    Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti

    1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.
    2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

    Art. 4 - Disposizioni attuative

    1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:
    a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
    b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;
    c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
    d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 3;
    e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;

    f) le modalità di concessione dei contributi;
    g) la disciplina delle ipotesi di revoca;
    2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

    Art. 5 - Disposizioni finanziarie

    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativi a contributi a comuni, province, società, associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità e per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità, quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2004-2005 all'u.p.b. U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport".

    Art. 6 - Norma transitoria

    1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000,00 dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. UO 178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" è riservato alle domande presentate ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".

    Art. 7 - Norma di abrogazione

    1. Sono abrogati:
    a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
    b) il riferimento alla lettera "b)" nelle lettere b), c),d), f) e h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.
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