L.R. 16/04/1985 n.33

Norme per la tutela dell'ambiente. <br>Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 30/06/2006 n.12.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Titolo I - Le norme generali

    Art. 1 - (Finalità).

    Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componente naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
    1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;

    2) risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;
    3) adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;
    4) adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

    Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne stabilisce l'organizzazione.
    Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro della normativa statale vigente, con particolare riferimento al dpr 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai ddpprr 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al dpcm 28 marzo 1983; alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e al dpr 20 settembre 1973, n. 962, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; al dpr 8 giugno 1982, n. 470 e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979; al dpr 10 settembre 1982, n; 915; alla deliberazione del Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all'art. 5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.

    Art. 2 - (Oggetto della materia).

    La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti:
    1) emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere;
    2) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
    3) uso delle acque superficiali e sotterranee;
    4) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo;

    5) omissis
    6) realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.
    Rimane esclusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.
    Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

    Art. 3 - (Azioni generali e azioni speciali).

    Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
    Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino condizioni di pericolo o di danno per la igiene e la salute pubblica e/o per l'ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni, gli scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità rispettivamente ammessi.

    Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per l'oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano destinate a influire sull'ambiente nel suo complesso; sono speciali, quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla tutela degli specifici interessi di settore.
    Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività di pubblico interesse.

    Art. 4 - Competenze della Regione.

    Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:
    1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
    2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
    a) omissis
    b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque;

    3) attività di realizzazione di singole opere:
    a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
    b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza;
    4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:
    a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

    b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;
    c) favorire l'uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale per il progressivo adeguamento all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;

    d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanamento acustico;
    5) attività di controllo mediante le quali la Regione:
    a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 nonché delle opere di cui all'articolo 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località;

    c) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;
    d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge;
    e) omissis.

    Art. 5 - Competenze della Provincia.

    Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
    1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
    2) esercizio delegato del controllo preventivo:

    a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c);
    b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;

    c) omissis
    d) omissis
    e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
    f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo;
    g) omissis
    h) omissis
    i) omissis
    l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35;
    m) omissis

    3) esercizio del controllo successivo su:
    a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;
    b) omissis
    c) omissis
    d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
    4) formazione e aggiornamento del catasto:
    a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
    b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

    c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
    d) omissis
    5) raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

    Art. 6 - Competenze del Comune.

    Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
    1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
    2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;

    3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;
    4) esercizio del controllo preventivo mediante:
    a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4;
    b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'articolo 49, primo comma, lettera b);

    c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
    5) esercizio del controllo successivo:
    a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;
    b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;

    c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;
    d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.

    Art. 7 - (Forme associative di gestione).

    I comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri comuni e/o con comunità montane, oppure delegano le proprie funzioni alle comunità montane. Per gli stessi scopi, le comunità montane possono costituire consorzi con comuni e fra di loro.
    Gli statuti dei consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare, nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro speciale rapporto di utenza col consorzio.

    I Comuni, le Comunità montane o i Consorzi anche misti con imprese pubbliche o private provvedono alla gestione dei servizi pubblici mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
    Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente legge.

    Fino all'approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa autorizzazione della Giunta regionale.
    Gli statuti dei consorzi fra enti locali per le finalità di cui alla presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al secondo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

    Art. 8 - (Rapporti intersoggettivi).

    Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi sono tenuti a:
    1) adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati di controllo ambientale;
    2) trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle competenze regionali in materia.

    I comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.
    Per l'accesso e l'ispezione a luoghi, per il controllo o la raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente legge, e, in particolare, per l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, la Regione può avvalersi dei corpi di vigilanza degli enti locali.
    Analoga facoltà è altresì riservata alle province.

    Art. 9 - Procedimenti di accertamento tecnico.

    La Regione, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.
    In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie strutture tecniche, dei presidi e servizi multizonali o, previo accordo, delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi sui campioni prelevati.

    Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di competenza sono comunicate all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria dal responsabile del settore per l'igiene pubblica dell'ulss.
    Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in grado di corrispondere alla richiesta dell'autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a istituti elaboratori privati autorizzati, dando comunicazione all'ulss competente delle risultanze.

    Il responsabile del settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria qualora venga a conoscenza di fatti di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere direttamente agli accertamenti necessari, dandone immediato avviso all'ente titolare delle relative funzioni di vigilanza. Al termine dell'accertamento il responsabile del settore igiene ne comunica le risultanze all'ente competente.
    Il campionamento e il controllo avvengono:
    1) per gli scarichi di acque e liquami, a norma degli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, di cui l'ultimo comma dell'art. 5 viene così sostituito:

    (omissis)
    2) omissis
    Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte interessata; dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia. Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiederne la revisione a proprie cura e spese.

    Titolo II - Le strutture regionali

    Art. 10 - Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.

    (omissis)
    (omissis)
    Il dirigente del dipartimento partecipa, in qualità di componente, alla Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 23 della lr 16 agosto 1984, n. 42 ; al Comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui all'art. 11 della lr 1 marzo 1983, n. 9 ; alla Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca di cui all'art. 6 della lr 30 dicembre 1981, n. 81 ; alla Commissione tecnica regionale per le attività di cava, di cui all'art. 39 della lr 7 settembre 1982, n. 44 ; alla Commissione tecnica per la protezione civile di cui all'art. 6 della lr 27 novembre 1984, n. 58.

    Art. 11 - (Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra)).

    Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (Criav), integrato ai sensi dell'art. 101 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra) e dalle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente (Ctpa), a modifica e integrazione degli artt. 23, 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
    La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente è, nelle materie di cui all'art. 2, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.

    La Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è nelle stesse materie l'organo di consulenza tecnico-amministrativa degli enti locali nei limiti fissati dalla presente legge.
    I pareri della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente e delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente sui progetti di impianti, sistemi e opere, pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva competenza ai sensi della presente legge, sostituiscono a ogni effetto i pareri, altrimenti richiesti, della Commissione tecnica regionale e delle Commissioni provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25 e 28 della lr 16 agosto 1984, n. 42.

    I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
    La competenza delle commissioni è attivata dalla data del decreto della loro costituzione.

    Art. 12 - (Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente).

    La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:
    a) da sei esperti nelle discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura, quattro dei quali per la maggioranza e due per la minoranza;
    b) dal Segretario regionale per l'Ambiente;
    c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;

    d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
    e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
    f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
    g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
    h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
    i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
    l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;

    m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
    n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;
    o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
    p) omissis
    q) dal dirigente del Dipartimento per l'industria e l'energia;
    r) dal dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio;
    s) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;

    s bis) dal direttore generale dell'ARPAV o da un suo delegato.
    Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:
    t) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
    u) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco;
    v) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
    z) il presidente della provincia competente per territorio o un suo delegato;

    w) i sindaci dei comuni direttamente interessati o loro delegati.
    I dirigenti di uffici statali o regionali possono essere rappresentati, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.
    In relazione alle materie trattate, il Presidente della commissione può far intervenire con voto consultivo altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali o di enti locali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.

    Il Segretario regionale per l'Ambiente è il VicePresidente della Sezione e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal responsabile della struttura regionale competente per la geologia e ciclo dell'acqua, ovvero della struttura regionale competente per la tutela dell'ambiente.
    La sezione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
    La sezione è assistita da un segretario nominato dal Segretario regionale per l'Ambiente.

    Le adunanze della sezione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purché essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
    La commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale e continua a espletare le sue funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.
    La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, riunita ai sensi del presente articolo, svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista dall'art. 3 bis del dl 31 agosto 1987, n. 361, come convertito in legge con modificazioni dall'art. 2 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

    Art. 13 - (Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente).

    La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:
    1) esprime parere su:
    a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera;
    b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) del punto 5), dell'art. 4; nonché le reti di fognatura;
    c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi;

    d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;
    e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale;
    f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;
    2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;

    3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del presidente di una commissione provinciale.
    È in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle commissioni provinciali.

    Art. 14 - (Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente).

    Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è composta da:
    1) il presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente;
    2) l'assessore provinciale competente per materia, con funzioni di vicepresidente;
    3) il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia;
    4) un funzionario regionale del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente, designato dalla Giunta regionale;
    5) il dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile;

    6) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un suo delegato;
    7) responsabile dell'ufficio provinciale dell'ARPAV;
    8) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
    9) cinque esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno, con competenze, fra l'altro, ai sensi del punto 0.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del dpr 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.

    In caso di assenza o impedimento del Presidente o del VicePresidente la Commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia.
    È altresì chiamato a far parte della Commissione con voto deliberativo il Sindaco del Comune direttamente interessato, o un suo delegato.
    Ogni commissione si riunisce presso la sede della provincia ed è nominata con decreto del presidente che designa altresì il segretario.

    Per ogni altra modalità relativa alla composizione al funzionamento e alla durata delle commissioni si fa riferimento alle norme previste per la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, di cui agli artt. 11 e 12, in quanto applicabili.

    Art. 15 - (Competenze delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente).

    Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente relativamente al territorio di propria competenza,
    1) esprime parere su:
    a) i progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale, per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti, ovvero di discariche;
    b) su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o province, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del comune o della provincia;

    c) l'idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici;
    2) rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l'espressione del parere alla commissione regionale;
    3) esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 dalla deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del dpr 10 settembre 1982, n. 915.

    Titolo III - La salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso

    Art. 16 - (Oggetto delle azioni generali).

    La tutela dell'ambiente nel suo complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali relativamente a:
    1) il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni generali e speciali secondo un quadro di reciproca compatibilità;
    2) la valutazione dell'impatto ambientale e il controllo sulle opere aventi impatto ambientale;
    3) il coordinamento dell'intervento comunale con quello regionale in materia di provvedimenti urgenti ed eccezionali, adottabili sia per la tutela di un settore specifico sia dell'ambiente nel suo complesso;

    4) l'adozione di criteri progettuali e di procedimenti unitari per gli impianti di depurazione e di trattamento di scarichi e rifiuti;
    5) le attività svolte dai privati per conto terzi relativamente all'ambiente in singoli settori o nel suo complesso;
    6) le attività di coordinamento e di alta vigilanza regionale;
    7) omissis

    CAPO I - IL PIANO REGIONALE PER L'AMBIENTE

    Art. 17 - (Finalità).

    Il piano regionale per l'ambiente, in relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e, in particolare, a:
    - le prevalenti condizioni climatiche;
    - i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali;
    - la dislocazione e la tipologia degli insediamenti produttivi;
    - la densità della popolazione;
    provvede, secondo criteri di reciproca compatibilità, a:
    1) coordinare le azioni per impedire il formarsi di condizioni ambientali nocive alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente;

    2) determinare le zone del territorio regionale, da sottoporre a particolare controllo dell'inquinamento atmosferico in base alla densità abitativa, alla situazione orografica dei siti e ai valori ambientali;
    3) compilare le mappe ecologiche in cui siano individuate le esigenze e gli obiettivi delle varie aree;
    4) compilare le mappe di rischio che indichino i livelli di inquinamento esistenti e il grado di sfruttamento delle risorse;
    5) individuare i corpi idrici da sottoporre a prevenzione o a risanamento prioritario, anche in ragione della loro collocazione e utilizzazione;

    6) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e individuare le principali zone di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché le azioni che consentano di ridurre le quantità di rifiuti smaltiti;
    7) stabilire le modalità di coordinamento e i termini, intermedi e finali, compatibilmente con i quali promuovere e realizzare le principali azioni regionali e degli enti locali per la rimozione dell'inquinamento in atto e la salvaguardia delle condizioni ottimali di convivenza, indicando eventualmente gli oneri finanziari e i mezzi per farvi fronte.

    Il piano regionale per l'ambiente, redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.

    Art. 18 - (Elaborati).

    Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:
    1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici sullo stato di fatto, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
    2) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, in cui siano rappresentate, distinte per finalità, le scelte e le delimitazioni previste;
    3) le norme per l'attuazione del piano.

    Art. 19 - Procedura.

    1. Il piano regionale per l'ambiente è adottato con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle provincie ed ai comuni.
    2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione del piano regionale per l'ambiente, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:
    a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
    b) su due quotidiani a diffusione regionale.
    3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo termine la Giunta regionale provvede a sentire la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

    4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti e con le eventuali proposte di modifica.
    5. Il piano e le sue varianti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal comma 6.
    6. Le varianti al piano regionale per l'ambiente che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, così come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

    Art. 20 - (Efficacia).

    Il piano regionale per l'ambiente costituisce quad
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