L.R. 16/08/2007 n. 26

Norme per la tutela dell'ambiente.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Titolo I - Le norme generali

    Art. 1 - (Finalità).

    Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componente naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
    1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;

    2) risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;
    3) adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;
    4) adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

    Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne stabilisce l'organizzazione.
    Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro della normativa statale vigente, con particolare riferimento al dpr 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai ddpprr 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al dpcm 28 marzo 1983; alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e al dpr 20 settembre 1973, n. 962, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; al dpr 8 giugno 1982, n. 470 e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979; al dpr 10 settembre 1982, n; 915; alla deliberazione del Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all'art. 5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.

    Art. 2 - (Oggetto della materia).

    La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti:
    1) emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere;
    2) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
    3) uso delle acque superficiali e sotterranee;
    4) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo;

    5) omissis
    6) realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.
    Rimane esclusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.
    Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

    Art. 3 - (Azioni generali e azioni speciali).

    Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
    Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino condizioni di pericolo o di danno per la igiene e la salute pubblica e/o per l'ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni, gli scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità rispettivamente ammessi.

    Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per l'oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano destinate a influire sull'ambiente nel suo complesso; sono speciali, quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla tutela degli specifici interessi di settore.
    Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività di pubblico interesse.

    Art. 4 - Competenze della Regione.

    Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:
    1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
    2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
    a) omissis
    b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque;

    3) attività di realizzazione di singole opere:
    a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
    b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza;
    4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:
    a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

    b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;
    c) favorire l'uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale per il progressivo adeguamento all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;

    d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanamento acustico;
    5) attività di controllo mediante le quali la Regione:
    a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 nonché delle opere di cui all'articolo 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località;

    c) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;
    d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge;
    e) omissis.

    Art. 5 - Competenze della Provincia.

    Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
    1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
    2) esercizio delegato del controllo preventivo:

    a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c);
    b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;

    c) omissis
    d) omissis
    e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
    f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo;
    g) omissis
    h) omissis
    i) omissis
    l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35;
    m) omissis

    3) esercizio del controllo successivo su:
    a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;
    b) omissis
    c) omissis
    d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
    4) formazione e aggiornamento del catasto:
    a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
    b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

    c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
    d) omissis
    5) raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

    "Art. 5 bis - Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

    1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
    2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

    3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell'Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.
    4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

    5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:
    a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'Allegato A, "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale", della presente legge;
    b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'Allegato B, "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale", della presente legge.
    6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

    7. Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

    8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all'esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.
    9. Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell'ARPAV.".

    Art. 6 - Competenze del Comune.

    Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
    1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
    2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;

    3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;
    4) esercizio del controllo preventivo mediante:
    a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4;
    b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'articolo 49, primo comma, lettera b);

    c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
    5) esercizio del controllo successivo:
    a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;
    b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;

    c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;
    d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.

    Art. 7 - (Forme associative di gestione).

    I comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri comuni e/o con comunità montane, oppure delegano le proprie funzioni alle comunità montane. Per gli stessi scopi, le comunità montane possono costituire consorzi con comuni e fra di loro.
    Gli statuti dei consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare, nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro speciale rapporto di utenza col consorzio.

    I Comuni, le Comunità montane o i Consorzi anche misti con imprese pubbliche o private provvedono alla gestione dei servizi pubblici mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
    Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente legge.

    Fino all'approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa autorizzazione della Giunta regionale.
    Gli statuti dei consorzi fra enti locali per le finalità di cui alla presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al secondo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

    Art. 8 - (Rapporti intersoggettivi).

    Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi sono tenuti a:
    1) adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati di controllo ambientale;
    2) trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle competenze regionali in materia.

    I comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.
    Per l'accesso e l'ispezione a luoghi, per il controllo o la raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente legge, e, in particolare, per l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, la Regione può avvalersi dei corpi di vigilanza degli enti locali.
    Analoga facoltà è altresì riservata alle province.

    Art. 9 - Procedimenti di accertamento tecnico.

    La Regione, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.
    In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie strutture tecniche, dei presidi e servizi multizonali o, previo accordo, delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi sui campioni prelevati.

    Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di competenza sono comunicate all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria dal responsabile del settore per l'igiene pubblica dell'ulss.
    Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in grado di corrispondere alla richiesta dell'autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a istituti elaboratori privati autorizzati, dando comunicazione all'ulss competente delle risultanze.

    Il responsabile del settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria qualora venga a conoscenza di fatti di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere direttamente agli accertamenti necessari, dandone immediato avviso all'ente titolare delle relative funzioni di vigilanza. Al termine dell'accertamento il responsabile del settore igiene ne comunica le risultanze all'ente competente.
    Il campionamento e il controllo avvengono:
    1) per gli scarichi di acque e liquami, a norma degli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, di cui l'ultimo comma dell'art. 5 viene così sostituito:

    (omissis)
    2) omissis
    Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte interessata; dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia. Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiederne la revisione a proprie cura e spese.

    Titolo II - Le strutture regionali

    Art. 10 - Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.

    (omissis)
    (omissis)
    Il dirigente del dipartimento partecipa, in qualità di componente, alla Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 23 della lr 16 agosto 1984, n. 42 ; al Comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui all'art. 11 della lr 1 marzo 1983, n. 9 ; alla Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca di cui all'art. 6 della lr 30 dicembre 1981, n. 81 ; alla Commissione tecnica regionale per le attività di cava, di cui all'art. 39 della lr 7 settembre 1982, n. 44 ; alla Commissione tecnica per la protezione civile di cui all'art. 6 della lr 27 novembre 1984, n. 58.

    Art. 11 - (Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra)).

    Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (Criav), integrato ai sensi dell'art. 101 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra) e dalle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente (Ctpa), a modifica e integrazione degli artt. 23, 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
    La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente è, nelle materie di cui all'art. 2, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.

    La Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è nelle stesse materie l'organo di consulenza tecnico-amministrativa degli enti locali nei limiti fissati dalla presente legge.
    I pareri della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente e delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente sui progetti di impianti, sistemi e opere, pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva competenza ai sensi della presente legge, sostituiscono a ogni effetto i pareri, altrimenti richiesti, della Commissione tecnica regionale e delle Commissioni provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25 e 28 della lr 16 agosto 1984, n. 42.

    I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
    La competenza delle commissioni è attivata dalla data del decreto della loro costituzione.

    "Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

    1. É istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.
    2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:
    a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
    b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;

    c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente;
    d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di lavori pubblici;
    e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di urbanistica;
    f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di agricoltura;
    g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia forestale;
    h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di geologia;

    i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di difesa del suolo;
    j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di affari legislativi;
    k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di programmazione;
    l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
    m) dal direttore generale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto o da un suo delegato;

    n) dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
    o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;
    p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.
    3. Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente.
    4.. I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò espressamente delegati dal dirigente della struttura.

    5. Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
    6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da verificarsi all'inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

    7. Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materia trattate:
    a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore dell'agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo le rispettive competenze;
    b) il presidente dell'autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani competente per territorio o un suo delegato;
    c) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo delegato;

    d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti locali o loro delegati.
    8. "Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della commissione , con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali competenti istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni, o loro delegati, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera p).".

    9. Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:
    a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
    b) studiosi e tecnici;
    c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.
    10. Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, il suo sostituto.

    11. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione."

    Art. 13 - (Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente).

    La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:
    1) esprime parere su:
    a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera;
    b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) del punto 5), dell'art. 4; nonché le reti di fognatura;
    "b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all'articolo 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione, sui quali si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni;"

    c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi;
    d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;
    e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale;
    f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;

    2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;
    3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del presidente di una commissione provinciale.
    È in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle commissioni provinciali.

    Art. 14 - (Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente).

    Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è composta da:
    1) il presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente;
    2) l'assessore provinciale competente per materia, con funzioni di vicepresidente;
    3) il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia;
    4) un funzionario regionale del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente, designato dalla Giunta regionale;
    5) il dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile;

    6) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un suo delegato;
    7) responsabile dell'ufficio provinciale dell'ARPAV;
    8) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
    9) cinque esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno, con competenze, fra l'altro, ai sensi del punto 0.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del dpr 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.

    In caso di assenza o impedimento del Presidente o del VicePresidente la Commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia.
    È altresì chiamato a far parte della Commissione con voto deliberativo il Sindaco del Comune direttamente interessato, o un suo
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