L.R. 21/05/2004 n. 13
Modifiche della L.R. 7.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Veneto
- Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
Art. 1 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
1. I commi 3 e 7 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.
Art. 2 - Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Il comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
"2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;
b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.".
2. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
"8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001.".
3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fino all'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
1. I commi 3 e 7 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.
Art. 2 - Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Il comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
"2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;
b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.".
2. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
"8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001.".
3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fino all'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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