L.R. 26/03/1999 n. 10

Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale.<br>Con le modifiche apportate dalle LL.RR. del 21/01/2000 n.3, del 27/12/2000 n.24, L.R. del 13/08/2004 n.15, del 28/12/2004 n.3, del 30/01/2004 n.1
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Finalità.

    1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione d'impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di:
    a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 "C3 bis"e C4 della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità;

    b) garantire l'individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti:
    1) l'uomo, la fauna e la flora;
    2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l'aria, il clima ed il paesaggio;
    3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
    4) le interazioni tra i precedenti fattori;

    c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione;
    d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;
    e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale dei progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase dell'esercizio dell'opera o impianto e la sua eventuale dismissione alla fine del ciclo di vita previsto;
    f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità competente e la popolazione interessata;

    g) promuovere e garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base delle consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche e gestionali;
    h) supportare la definizione e l'attuazione di politiche ambientali fondate sui principi di precauzione e di azione preventiva;
    i) favorire l'applicazione efficace della normativa ambientale regionale;
    j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e delle procedure amministrative in materia ambientale.

    Art. 2 - Definizioni.

    1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali;
    b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 "C3 bis"e C4 della presente legge, sono assoggettati alla procedura di VIA;

    c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche impiantistiche;
    d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ;
    e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori ambientali peculiari, in relazione alle diverse componenti, come individuati nell'allegato D della presente legge, nonché quelle zone definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a seguito di comprovate e motivate ragioni in ordine a particolari situazioni caratteristiche climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica e geofisica e, in generale, alla loro particolare vulnerabilità;

    f) soggetto proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente, il soggetto privato o pubblico, che predispone le tipologie progettuali da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
    g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati;

    h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare, disciplinata dall'articolo 7, nella quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA;
    i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla espressione da parte dell'autorità competente del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera r);
    j) studio d'impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del soggetto proponente, disciplinato dall'articolo 9;

    k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità competente per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
    l) autorità competente per la VIA: l'amministrazione, individuata ai sensi dell'articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge;
    m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;

    n) province interessate: le province nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui alla lettera m);
    o) amministrazioni interessate: gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
    p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

    q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle popolazioni interessate, disciplinate dall'articolo 16;
    r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il quale l'autorità competente conclude la procedura di VIA;
    s) commissione VIA: l'organo tecnico-istruttorio istituito dall'autorità competente per la VIA disciplinato dagli articoli 5 e 6;
    t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per espletare gli adempimenti disciplinati dalla presente legge, presso la quale sono depositati i progetti degli impianti, opere o interventi, nonché i documenti e gli atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne al pubblico la consultazione, e che cura l'istruttoria dei progetti degli interventi assoggettati a VIA.

    Art. 3 - Campo di applicazione.

    1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
    a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1 e C2 "C3 bis"eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;
    b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C3 qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell'allegato D;

    c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C4, nonché quelli di cui all'articolo 7, comma 1, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica ivi disciplinata;
    d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 "C3 bis"e C4 qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi;

    e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 "C3 bis"e C4 qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.
    2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico.

    Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA.

    1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai:
    a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, C1 e C2;
    b) progetti elencati negli allegati B2, C3 "C3 bis"e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri.
    2. La provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3 "C3 bis"e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.

    3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2.
    4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente legge tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

    5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede:
    a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale;
    b) ad organizzare un archivio degli studi d'impatto ambientale consultabile dal pubblico;
    c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria.

    "5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22.".
    6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari all'applicazione della presente legge avvalendosi dei criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie.

    7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del DPR 12 aprile 1996, le province trasmettono semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA una relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in corso.

    Art. 5 - Commissione regionale VIA.

    1. È istituito un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal Segretario regionale competente in materia ambientale e composta, oltre che dal presidente:
    a) dal dirigente della direzione regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di vicepresidente;
    b) dal direttore generale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;
    c) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;

    d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;
    e) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

    2. Per tutto il periodo di attività presso la Commissione regionale VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono esercitare attività professionale, nel territorio della Regione del Veneto limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
    3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La Commissione deve dotarsi di un regolamento interno che deve prevedere, tra l'altro, la verbalizzazione dei propri lavori.

    4. I componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
    5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla struttura regionale competente per la VIA, con le modalità determinate dal Segretario regionale competente in materia di ambiente.

    6. Ai fini dell'istruttoria, la Commissione può avvalersi della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in esame, nonché dell'ARPAV.
    7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1, nonché agli esperti esterni di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi; la decadenza opera comunque di diritto in caso di assenza del componente esperto di cui alla lettera e) del comma 1 a tre sedute della Commissione nell'anno.

    Art. 6 - Commissione provinciale VIA.

    1. In ogni provincia è istituito un organo tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA.
    2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale ed è composta:
    a) dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
    b) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;
    c) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale.

    3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività professionale limitatamente all'elaborazione di progetti che siano sottoposti al VIA nella provincia in cui opera la commissione.
    4. Le sedute della commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale VIA, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, sono definite dal presidente della provincia.

    CAPO II - PROCEDURE PRELIMINARI

    Art . 7 - Procedura di verifica.

    1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2 e C3, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla autorità competente.
    2. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

    3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:
    a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
    b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree sensibili.
    4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

    a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
    b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.
    5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.

    6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi 1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli elementi di cui all'allegato D del DPR 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:
    a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;
    b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

    c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.
    7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
    8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento della procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA dà apposita comunicazione all'autorità competente per l'approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.

    9. L'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    Art. 8 - Fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).

    1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA è facoltà del soggetto proponente richiedere alla autorità competente per la VIA l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni da fornire, fra quelle comprese nell'allegato C del DPR 12 aprile 1996.
    2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente presenta alla autorità competente per la VIA un elaborato che:
    a) definisce il piano di redazione del SIA;
    b) individua i comuni e le province interessati.

    3. La fase preliminare di cui al presente articolo è effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente.
    4. Il responsabile della struttura competente per la VIA si esprime entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma 1; trascorso inutilmente tale termine l'elaborato di cui comma 2 si intende approvato.

    CAPO III - PROCEDURA DI VIA

    Art. 9 - Studio di impatto ambientale (SIA).

    1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del DPR 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4.
    2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
    b) l'individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2;

    c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
    d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
    e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;
    f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

    3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
    4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai sensi del punto 6 dell'allegato C del DPR 12 aprile 1996.

    Art. 10 - Presentazione della domanda di VIA.

    1. Chiunque intenda realizzare un impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge deve presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.
    2. Alla domanda devono essere allegati:
    a) il SIA di cui all'articolo 9;
    b) il progetto preliminare dell'impianto, opera o intervento.

    Art. 11 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto.

    1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1 "B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture" e C1 il soggetto proponente può chiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale.
    2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:

    a) il SIA di cui all'articolo 9;
    b) il progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento;
    c) l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

    Art. 12 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l'autorizzazione del progetto.

    1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A2, B2, C2, C3 e C4 il soggetto proponente può chiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici, necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto.
    2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda, oltre al SIA e al progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento, l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

    Art. 13 - Istruttoria preliminare.

    1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi in ordine a:
    a) la completezza della documentazione in funzione dei previsti effetti del provvedimento richiesto ed al fine della procedibilità dell'istruttoria;
    b) l'individuazione:
    1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati, per l'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;

    2) delle autorità competenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero al comma 2 dell'articolo 12.
    2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta interrompe i termini del procedimento.
    3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 8, la verifica di completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di quanto presentato alle eventuali indicazioni del responsabile della struttura competente per la VIA di cui al comma 4 dell'articolo 8 ovvero all'elaborato di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.

    4. Concluso l'esame di cui al comma 1, la struttura competente per la VIA ne dà comunicazione al soggetto proponente unitamente all'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.
    5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.
    6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14; la struttura competente comunica comunque l'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.

    Art. 14 - Deposito e pubblicità.

    1. Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 o dell'inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato l'impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2, come individuati nel SIA medesimo.

    2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle amministrazioni interessate:
    a) il progetto;
    b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;
    c) la documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero di cui al comma 2 dell'articolo 12.
    3. Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale; l'annuncio deve contenere:
    a) l'indicazione del soggetto proponente;

    b) la descrizione sommaria dell'impianto, opera o intervento proposto;
    c) la localizzazione;
    d) la data ed i luoghi di deposito.
    4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla struttura competente per la VIA delle date dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, precisando i quotidiani nei quali è stata effettuata, nonché dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell'avvenuto versamento della somma di cui all'articolo 13, comma 4.
    5. Dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 decorrono:

    a) il termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 17, per l'espressione del parere da parte dei comuni e province interessati ed eventualmente, nei casi previsti, dagli enti di gestione delle aree naturali protette;
    b) il termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 18, per l'espressione del parere da parte della commissione VIA.

    Art. 15 - Presentazione al pubblico.

    1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento.
    2. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.

    3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla struttura competente per la VIA.

    Art. 16 - Partecipazione.

    1. Entro il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici della Regione, della provincia e del comune interessato, ed ottenerne a proprie spese copia.
    2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare alla struttura competente per la VIA, in forma scritta, osservazioni sull'impianto, opera o intervento soggetto alla procedura di VIA.

    Art. 17 - Pareri dei comuni e delle province interessati.

    1. I comuni e le province interessati, nonché, nel caso di aree naturali protette, i relativi enti di gestione esprimono il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14; decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.
    2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, i pareri di cui al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e delle province interessati.

    3. La struttura competente per la VIA trasmette le osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 ed i pareri di cui al comma 1 del presente articolo al soggetto proponente che può presentare alla stessa struttura le proprie controdeduzioni.

    Art. 18 - Parere della commissione VIA.

    1. Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento proposto, sulla base:
    a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell'articolo 17;
    b) delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica;
    c) dei pareri di cui all'articolo 17.
    2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste.

    3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decadut
© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy