L.R. 30/01/2004 n. 1

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.<br>Stralcio
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • omissis

    Art. 3 - "Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127"

    1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito: "Interventi per favorire l'attuazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127".
    2. L'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, come modificata dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito:

    "Art. 1 - Finalità
    1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni.

    2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1 la Giunta regionale si avvale di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.".
    3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2004.".

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    Art. 17 - Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali"

    1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:
    "1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:
    a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;
    b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale.".

    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è inserito il seguente comma:
    "1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette.".

    3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:
    "2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis.".
    4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dopo le parole :"fino a 15.000 abitanti" sono inserite le parole " e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis"; dopo le parole:" base dati" sono soppresse le parole:" di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche".

    5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2004.

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    Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"

    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
    "2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
    2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari a euro 0,65 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi derivati prodotti.

    2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.".
    2. I proventi di cui al comma 2 bis e 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come introdotti dal comma 1, sono introitati nell'u.p.b. E0041 "Canoni e fitti" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006 e devono essere impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

    3. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 e nel comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole "della portata" sono sostituite dalle parole "dei volumi".
    4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:
    "b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove.".

    5. Nell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
    "6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:
    a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

    b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;
    Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali."
    6. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole "e termali" aggiungere "o altra struttura regionale.".

    Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni

    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:
    "2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.
    2 ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.".

    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
    "1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.".
    3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.

    4. Dopo il comma 3 dell'articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 3 bis:
    "3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione.".

    5. Dopo il comma 4 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 4 bis:
    "4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00.".

    6. Agli oneri necessari per l'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo".

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    Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale

    1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione ambientale è strettamente connessa alla questione sociale ed economica, per cui va affermata un'idea di sostenibilità che assume la dimensione sociale e quindi la qualità della vita come cardine dell'equilibrio ambiente-economia, assume come strumento di intervento la programmazione globale degli interventi di salvaguardia del territorio e di recupero e protezione ambientale diretti in particolare alla tutela del sistema idro-geologico.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione.
    3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.

    4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.
    5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").

    Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava

    1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

    2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.

    3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.
    4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".

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    Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

    1. In applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", gli interessi e le sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di discarica autorizzata, per l'omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure di accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente all'entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

    2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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    Art. 36 - Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario

    1. Al fine di garantire gli standard di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di dieci anni, per l'intero ammontare della spesa riconosciuta, per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.

    2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati no profit di cui all'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
    3. La Giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

    a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende ULSS, in applicazione dei criteri di programmazione;
    b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche.
    4. La Giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza.

    5. Alla realizzazione degli interventi nonché alle procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
    6. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture o il rinnovo di autorizzazione per strutture già autorizzate devono indicare che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale e che, in caso di modificazione d'uso della struttura nei dieci anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, è necessario il nullaosta preventivo della Giunta regionale.

    7. In applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2004-2006, nell'u.p.b. U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2004, distinta in:
    a) contributo una tantum fino all'ottanta per cento della spesa per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido;

    b) fondo di rotazione per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido.
    8. Sono abrogati:
    a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 "Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane", come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45;

    b) l'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984" come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998 n. 3;
    c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali" e successive modificazioni;

    d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 "Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane" come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
    e) l'articolo 11 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993";
    f) l'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

    omissis

    Art. 72 - Dichiarazione d'urgenza

    1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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