L.R. Veneto 21/07/1998 n. 24

  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • [preambolo]

    Il Consiglio regionale ha approvato
    Il Commissario del Governo ha apposto il visto
    Il Presidente della Giunta regionale
    Promulga
    La seguente legge regionale:

    Articolo 1
    Finalità della legge

    1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi corrisposti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104.

    Articolo 2
    Criteri per l'assegnazione dei contributi

    1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i comuni sono distinti in due classi:
    a) comuni la cui superficie territoriale è vincolata ad attività addestrative, quali poligoni di tiro, aree per esercitazioni ed altre equivalenti;
    b) comuni il cui territorio è interessato da insediamenti quali aeroporti, ponti radio, depositi, centri trasmissione, infrastrutture militari operative e logistiche ed altre equivalenti;
    2. La Giunta regionale formula, per ciascuna classe di cui al comma 1, una graduatoria rapportando la superficie territoriale vincolata alla complessiva superficie territoriale del comune e al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre 1995.
    3. La Giunta regionale determina, in relazione alle domande pervenute, la percentuale del fondo attribuibile alle classi di comuni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi sulla base della graduatorie previste dal comma 2.
    4. I comuni che rientrano in entrambe le classi di cui al comma 1, cumulano i contributi previsti per ciascuna classe.

    Articolo 3
    Norme per l'erogazione dei contributi

    1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande di contributo.
    2. I comuni presentano la richiesta di contributo entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione prevista al comma 1, indicando i progetti di opere pubbliche che il comune intende realizzare o i servizi sociali che intende attivare, riorganizzare o qualificare.

    Articolo 4
    Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti della presente legge si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti al capitolo n. 3473 "Contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali ai Comuni gravati da servitù militari" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 approvato con legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4.

    Articolo 5
    Dichiarazione d'urgenza

    1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta.
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