L.R. Veneto 30/07/1999 n. 27

  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Veneto
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • [preambolo]
    Consiglio regionale ha approvato
    Il Commissario del Governo ha apposto il visto
    Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

    Articolo 1
    Finalità
    1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una struttura su pista specificamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.

    Articolo 2
    Studio di fattibilità
    1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a procedere per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A. ad uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri. (1)
    2. Al fine di verificare la disponibilità delle amministrazioni comunali interessate alla ubicazione dell'autodromo, la Giunta regionale attua idonea azione di informazione, prevedendo un termine non inferiore a due mesi per la formulazione di proposte.
    3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la possibilità di collegare in modo funzionale l'autodromo con apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi, nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel campo della sicurezza stradale.

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    (1) Le parole "per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A." sono state aggiunte dall'art. 97, L.R. 28.01.2000, n. 5 (B.U.R. 01.02.2000, n. 11).

    Articolo 3
    Promozione e partecipazione della regione alla realizzazione dell'autodromo
    1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, la costituzione di un consorzio o società ordinaria fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale.
    2. La Regione Veneto partecipa, per il tramite della Veneto sviluppo spa, alla iniziativa di cui al comma 1 con una quota pari al dieci per cento del costo complessivo dell'opera, quota che in nessun caso potrà eccedere la somma di lire 3 miliardi.

    Articolo 4
    Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in lire 3 miliardi per l'anno 1999 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato Tondo globale spese d'investimento", partita n. 9 dei bilancio di previsione 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 73094 denominato "promozione e partecipazione della Regione Veneto alla realizzazione dell'autodromo regionale" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
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