Appalto integrato: le disposizioni saranno attuative solo dopo l’entrata in vigore del Codice
Lo stabilisce una norma transitoria, inserita al comma 1 – quinquies dell’art. 253.
Novità nel DLgs 113/2007, il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici: si preparano le premesse per il ricorso all’appalto integrato di progettazione ed esecuzione, senza tuttavia renderlo al momento attualizzabile da parte delle stazioni appaltanti. È stata inserita una norma transitoria, al comma 1 – quinquies, dell’art. 253 del Codice che prevede l’attuazione delle disposizioni, relative all’appalto integrato, solo successivamente all’entrata in vigore del regolamento generale del Codice, contenente, peraltro, ulteriori previsioni riguardanti, in special modo, la redazione del progetto e l’aggiudicazione. Il decreto introduce altre innovazioni, tra cui si segnala l’individuazione di limiti per il ricorso all’appalto integrato per gli importi inferiori alla soglia comunitaria: con un periodo aggiunto al comma 1 dell’art. 122, si stabilisce che tale istituto possa essere utilizzato unicamente per lavori particolarmente complessi o relativi a progetti integrati, per lavori di manutenzione, restauro e scavo archeologico. Non viene modificata la definizione di due differenti tipi di appalto integrato: la tipologia tradizionale, che pone a base di gara il progetto definitivo e lascia all’appaltatore la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori; la tipologia che prevede a base di gara un progetto preliminare, lasciando all’appaltatore l’elaborazione del progetto definitivo in sede d’offerta e la progettazione esecutiva, in fase di esecuzione del contratto. Vengono, invece, introdotti cambiamenti nell’ambito di questa seconda tipologia, con l’aggiunta di un periodo all’art. 53: è inserita la necessità di specificare l’offerta economica, con l’indicazione separata del corrispettivo richiesto per le varie fasi di progettazione; inoltre, è prevista un’individuazione dei fattori ponderali o dei punteggi per la valorizzazione della qualità, del pregio tecnico, delle caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali del progetto presentato. Con l’aggiunta del comma 3 – bis all’art. 53 si stabilisce, poi, che, qualora ci si avvalga di soggetti qualificati nella redazione del progetto, la stazione appaltante avrà la possibilità di corrispondere direttamente a tali soggetti i compensi relativi, previa indicazione della scelta nel bando. Una novità volta a garantire la qualità negli elaborati progettuali.