Nota di chiarimento ENEA su Superbonus e tetti non disperdenti
ENEA interviene sul tema del Superbonus 110% per i tetti non disperdenti, dopo le modifiche sui requisiti introdotte dalla Legge di Bilancio.
Il decreto legge “Rilancio” n. 34 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, considera gli interventi per la coibentazione del tetto rientranti nella disciplina del 110%, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (lettera a) del comma 1 dell’art. 119).
Con la nota del 31 agosto 2021 l’ENEA – di concerto con il Ministero della transizione energetica – aveva precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante“.
Il nuovo chiarimento, formulato sempre in accordo col MiTE, specifica che: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.
Di seguito il testo integrale in formato pdf