Superbonus, serve il passaggio di due classi energetiche

Il Superbonus, che prevede la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica, è stato approvato. Nel testo definitivo compaio alcune precisazioni tecniche, tra queste viene indicata la condizione del passaggio di due classi energetiche.
Per usufruire del Superbonus sarà necessario che gli interventi di riqualificazione portino all’edificio un passaggio di almeno due classi energetiche superiori. Le classi energetiche attualmente sono dieci, e vanno dalla G fino alla A4. La stragrande maggioranza degli edifici in Italia, Paese caratterizzato da un patrimonio edile vetusto, rientrano nelle classi più basse: G, F ed E. Perciò non sarà troppo difficile soddisfare questo requisito.

Viene inoltre chiarito che al miglioramento energetico può contribuire (oltre ai tre interventi trainanti del superbonus: cappotto termico, caldaie a pompe di calore e a condensazione) anche l'installazione dei pannelli solari. Anche questi ultimi, infatti, possono essere aggregati all'intervento principale accedendo allo sconto del 110%.

Nel comma 3 dell’Articolo 128 del Decreto si legge: «Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
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