La legislazione di riferimento per l'efficientamento degli edifici storici
La legislazione relativa all’efficienza energetica si e sviluppata a partire dall’ultimo decennio, seguendo binari paralleli a livello europeo e nazionale.
Legislazione europea
La tematica e piuttosto complessa e, purtroppo, non
sempre e supportata da politiche legislative e da misure di incentivazione
coerenti e operative. A livello europeo, il tema e affrontato
dalle direttive sull’efficienza energetica degli edifici (2002/91/CE;
2010/31/UE; 2012/27/UE). Le prime due contengono disposizioni
riguardanti una metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, l’applicazione di requisiti prestazionali
minimi, l’obbligatorietà della certificazione energetica e dell’ispezione
periodica delle caldaie.
La terza rafforza ulteriormente gli obiettivi di
efficienza e di riduzione delle emissioni di gas serra, stabilendo un
progressivo aumento del tasso delle ristrutturazioni immobiliari. Le
direttive introducono solo i principi di massima relativi agli interventi su
immobili storici, demandando poi alle legislazioni locali l’attuazione
di politiche coerenti con le culture nazionali sul restauro architettonico.
In linea generale, i beni ufficialmente protettiin funzione dell’interesse
storico-architettonico sono esclusi dall’applicazione delle direttive,
mentre gli immobili storici non vincolati sono interamente sottoposti
a questi dettami.
Legislazione nazionale
In Italia le legislazioni sulla tutela del patrimonio culturale e sull’efficienza
energetica degli edifici sono completamente scollegate. La
prima, infatti, non considera questo tema, delegandolo a normative
del settore energetico.
Queste ultime sono l’esito di un impianto normativo
disomogeneo, ampiamente modificato negli ultimi decenni
da continue riprese e correzioni e ancora privo delle connessioni tra
vari dispositivi. In linea di massima, l’apparato giuridico nazionale
riprende le disposizioni europee, dividendo gli edifici esistenti in due
categorie: i “beni tutelati” e tutti gli “altri edifici”. I primi sono esclusi
dall’obbligo di rispetto dei requisiti di efficienza energetica nei casi in
cui si possa avere un’alterazione inaccettabile del carattere o dell’aspetto
storico.
La legge si rifa a una valutazione di tipo qualitativo,
demandando pero agli operatori del settore la valutazione di cosa
possa essere considerata “alterazione inaccettabile”.
Al patrimonio edilizio storico non tutelato, invece, e chiesto di raggiungere
prestazioni molto simili alla nuova costruzione in fatto di
riduzione delle perdite per trasmissione(quando si interviene su un
singolo componente) e del fabbisogno energetico (quando si agisce
sull’intero edificio).
In pratica, quando viene realizzato un intervento
“importante” (demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, l’ampliamento di ampie parti edilizie) si chiede
un intervento globale, che coinvolge l’intero edificio. Al contrario,
quando si fanno piccole opere di ristrutturazione o di ampliamento, e
possibile intervenire solo sull’involucro edilizio con l’ausilio di misure
passive (ad esempio l’impiego di misure bioclimatiche, l’assenza di
condensa nelle pareti, l’inerzia termica dell’involucro opaco, …).
Linee guida
Fondamentale e la realizzazione di linee di indirizzo che guidano il
progettista nel rispetto delle normative. A livello nazionale sono stati
costituiti dei tavoli di lavoro del Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo (MiBACT) per l’elaborazione delle “Linee
Guida per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio culturale”, di
cui e attesa da molto tempo l’approvazione della versione definitiva.
In parallelo, sono state prodotte una serie di linee guida, tra cui si
citano quelle del progetto“A.T.T.E.S.S: miglioramento delle prestazioni
energetico-ambientali dell’edilizia storica secondo i criteri della
sostenibilita”, promosso ed elaborato dalla Direzione regionale del
Veneto con i Metadistretti Veneti dei Beni Culturali e della Bioedilizia,
le Linee Guida AICARR sul “Efficienza Energetica negli Edifici Storici”
prodotte in collaborazione con il MiBACT e i lavori per la definizione
del protocollo di certificazione volontaria GBC HistoricBuildingTM
per il livello di sostenibilita degli interventi di conservazione, riqualificazione,
recupero e integrazione di edifici storici.
La legislazione di riferimento
Commissione Europea, Direttiva, Direttiva 2002/91/EC del Parlamento
Europeo e del Consiglio della prestazione energetica degli
edifici.
Commissione Europea, Direttiva 2010/31/EU del Parlamento
Europeo e del Consiglio della prestazione energetica degli
edifici (recast).
Commissione Europea, Direttiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/ CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/ CE e 2006/32/CE, 25 ottobre 2012.
Comunicazione
della Commissione del 3 marzo 2010, “Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”,
Bruxelles, 2010.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n
.311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/
CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Decreto Ministero
dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici”.
Decreto del Presidente
Della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.