La legislazione di riferimento per l'efficientamento degli edifici storici

La legislazione relativa all’efficienza energetica si e sviluppata a partire dall’ultimo decennio, seguendo binari paralleli a livello europeo e nazionale.
Legislazione europea 
La tematica e piuttosto complessa e, purtroppo, non sempre e supportata da politiche legislative e da misure di incentivazione coerenti e operative. A livello europeo, il tema e affrontato dalle direttive sull’efficienza energetica degli edifici (2002/91/CE; 2010/31/UE; 2012/27/UE). Le prime due contengono disposizioni riguardanti una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, l’applicazione di requisiti prestazionali minimi, l’obbligatorietà della certificazione energetica e dell’ispezione periodica delle caldaie.
La terza rafforza ulteriormente gli obiettivi di efficienza e di riduzione delle emissioni di gas serra, stabilendo un progressivo aumento del tasso delle ristrutturazioni immobiliari. Le direttive introducono solo i principi di massima relativi agli interventi su immobili storici, demandando poi alle legislazioni locali l’attuazione di politiche coerenti con le culture nazionali sul restauro architettonico. In linea generale, i beni ufficialmente protettiin funzione dell’interesse storico-architettonico sono esclusi dall’applicazione delle direttive, mentre gli immobili storici non vincolati sono interamente sottoposti a questi dettami. 

Legislazione nazionale 
In Italia le legislazioni sulla tutela del patrimonio culturale e sull’efficienza energetica degli edifici sono completamente scollegate. La prima, infatti, non considera questo tema, delegandolo a normative del settore energetico. 
Queste ultime sono l’esito di un impianto normativo disomogeneo, ampiamente modificato negli ultimi decenni da continue riprese e correzioni e ancora privo delle connessioni tra vari dispositivi. In linea di massima, l’apparato giuridico nazionale riprende le disposizioni europee, dividendo gli edifici esistenti in due categorie: i “beni tutelati” e tutti gli “altri edifici”. I primi sono esclusi dall’obbligo di rispetto dei requisiti di efficienza energetica nei casi in cui si possa avere un’alterazione inaccettabile del carattere o dell’aspetto storico. 
La legge si rifa a una valutazione di tipo qualitativo, demandando pero agli operatori del settore la valutazione di cosa possa essere considerata “alterazione inaccettabile”. Al patrimonio edilizio storico non tutelato, invece, e chiesto di raggiungere prestazioni molto simili alla nuova costruzione in fatto di riduzione delle perdite per trasmissione(quando si interviene su un singolo componente) e del fabbisogno energetico (quando si agisce sull’intero edificio). 
In pratica, quando viene realizzato un intervento “importante” (demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, ristrutturazione, l’ampliamento di ampie parti edilizie) si chiede un intervento globale, che coinvolge l’intero edificio. Al contrario, quando si fanno piccole opere di ristrutturazione o di ampliamento, e possibile intervenire solo sull’involucro edilizio con l’ausilio di misure passive (ad esempio l’impiego di misure bioclimatiche, l’assenza di condensa nelle pareti, l’inerzia termica dell’involucro opaco, …). 

Linee guida 
Fondamentale e la realizzazione di linee di indirizzo che guidano il progettista nel rispetto delle normative. A livello nazionale sono stati costituiti dei tavoli di lavoro del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo (MiBACT) per l’elaborazione delle “Linee Guida per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio culturale”, di cui e attesa da molto tempo l’approvazione della versione definitiva. 
In parallelo, sono state prodotte una serie di linee guida, tra cui si citano quelle del progetto“A.T.T.E.S.S: miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali dell’edilizia storica secondo i criteri della sostenibilita”, promosso ed elaborato dalla Direzione regionale del Veneto con i Metadistretti Veneti dei Beni Culturali e della Bioedilizia, le Linee Guida AICARR sul “Efficienza Energetica negli Edifici Storici” prodotte in collaborazione con il MiBACT e i lavori per la definizione del protocollo di certificazione volontaria GBC HistoricBuildingTM per il livello di sostenibilita degli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e integrazione di edifici storici. 

La legislazione di riferimento 
Commissione Europea, Direttiva, Direttiva 2002/91/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio della prestazione energetica degli edifici. 
Commissione Europea, Direttiva 2010/31/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio della prestazione energetica degli edifici (recast). 
Commissione Europea, Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/ CE e 2006/32/CE, 25 ottobre 2012. 
Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”, Bruxelles, 2010. 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. 
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n .311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/ CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. 
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. 
Decreto del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.


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