Le novità legislative del 2016 in materia di efficienza energetica

Sono tre i decreti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica e permettono all’Italia di adeguarsi all’Europa. Un grande passo avanti verso gli edifici a energia quasi zero, ma anche un’opportunità per la riqualificazione del patrimonio esistente. La Lombardia anticipa di quattro anni i termini imposti dall’UE.
I Decreti: 
Il 15 luglio sono stati pubblicati, in Gazzetta Ufficiale i tre decreti, con relativi allegati, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. Il DM 26 giugno 2015 riporta i documenti attuativi della Legge 90/2013 sull’efficienza energetica in edilizia ed è entrato in vigore il 1 ottobre 2015. 
In Europa a partire dal 1 gennaio 2020 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative privati dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici invece tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2018. 
Il Testo legislativo si compone sostanzialmente di tre parti. 
• Il primo decreto, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica, i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione le verifiche obbligatorie. Il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. Il decreto inoltre punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi. 
• Il secondo decreto”Schemi e modalita’ di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. 
• Il terzo decreto”Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificicontiene le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al proprietario o affittuario dell’immobile, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. 
Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G(la peggiore). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, del decreto requisiti minimi. Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione. 

Cosa cambia? 
Una prima osservazione da fare (limitatamente alla Lombardia) riguarda l’entrata in vigore del decreto, in particolare quello dei requisiti minimi. Fa riferimento la data di presentazione della richiesta di Concessione. Quindi se si è già in fase di costruzione si fa riferimento a quanto previsto dal precedente DPR 59/2009, mentre l’Attestato dovrà invece essere conforme al recente decreto del 26 giugno 2015. Per la relazione Tecnica che richiede l’utilizzo di dati e calcoli secondo i nuovi metodi l’entrata in vigore più logica dovrebbe essere quella del 1 ottobre 2015. Insomma il solito pasticcio all’italiana. 

La prestazione energetica certificata. 
Le nuove Linee Guida introducono una modifica sostanziale: oggi il valore di energia primaria globale certificato comprende i consumi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti all’illuminazione, espressi in kWh/m2|anno o kWh/m3|anno a seconda che la destinazione d’uso sia rispettivamente residenziale o non. 
Da luglio si dovrà utilizzare l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, EPgl,nr, somma della energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale, EPH, ed estiva, EPC, per la produzione di acqua calda sanitaria, EPW, per la ventilazione, EPV, e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale, EPL e per il trasporto di persone, EPT, quest’ultimo da intendersi come il fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili. Edificio di riferimento. 
Una delle novità interessanti dal Decreto è l’introduzione del concetto di “edificio di riferimento”, ossia un edificio identico a quello di progetto o reale a livello di geometria, ubicazione territoriale, orientamento, destinazione d’uso e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. 
Secondo le nuove regole occorrerà effettuare 2 calcoli: il calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento e il calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento. Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare i limiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica. 
Con l’introduzione dell’edificio di riferimento da parte del DM Requisiti minimi di fatto si perderanno i limiti assoluti di energia primaria, suddivisi per zona climatica e il rapporto S/V, sostituiti da quelli costruiti sull’edificio di riferimento, per cui non ha più senso suddividere il valore certificato per m2 o m3 a seconda della destinazione d’uso, ma l’indice globale di energia primaria non rinnovabile sarà espresso solo in kWh/m2|anno. 

Tipologia di intervento: nuova costruzione. 
Un altro aspetto importante introdotto dal “Decreto requisiti” è la nuova definizione del tipo di intervento e relative prescrizioni che permette di superare tutte le incomprensioni generate dal precedente DLgs 192 riguardo al concetto di manutenzione straordinaria, ordinaria e ristrutturazione. 
La nuova legislazione identifica 3 diversi ambiti di applicazione:nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione. Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto. 
Sono inoltre equiparati ad edifici di nuova costruzione anche: gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario; edifici esistenti ampliati, ovvero i nuovi volumi edilizi, realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio esistente (in adiacenza o tramite sopraelevazioni) o attraverso la chiusura di spazi aperti (logge, porticati, ecc.) con relativo cambio d’uso, indipendentemente dal fatto che l’ampliamento sia connesso al volume preesistente o sia una nuova unità. Nel caso di edifici ampliati la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. 
Unica eccezione: quando l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti, nel qual caso le verifiche impiantistiche sono svolte in riferimento ai dati tecnici del sistema di generazione esistente. 

Ristrutturazione. 
Per gli edifici ristrutturati si deve fare invece una ulteriore suddivisione, tra ristrutturazione importante di primo livello e ristrutturazione importante di secondo livello. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo n. 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio (quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture) che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna complessiva dell’edificio. 
Le ristrutturazioni importanti di primo livello comprendono quegli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente esterna complessiva dell’edificio e comportano il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla prestazione energetica relativa al servizio considerato. 
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello comprendono quegli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna complessiva dell’edificio. Questi interventi possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano all’intero edificio ma si riferiscono alle caratteristiche termofisiche dei componenti dell’involucro. 

Riqualificazione. 
Il Decreto prevede anche le “riqualificazioni energetiche”, ovvero quegli interventi che intervengono su una superficie inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio. 
In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termofisiche o di efficienza. Nel caso un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a destinazioni d’uso diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. 
Ove non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato (e classificato) in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. 

 “NZEB”. 
Vengono anche definiti gli edifici “a energia quasi zero”: sono tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati alcuni precisi requisiti (con riferimento a parametri, indici ed efficienze) oltre agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nuovo attestato di prestazione energetica. 
Si modifica nuovamente il format nella sua veste grafica e si semplifica lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti. Alle regioni e alle province autonome viene imposto di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il SIAPE, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Anche i cittadini potranno accedere ai dati presenti nel SIAPE. 
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi: 
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; 
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; 
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione; 
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo); 
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; 
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile; 
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: - agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio; - agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici; 
h) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a. del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy