ANTINCENDIO

Rischio chiusura per scuole e alberghi se non in regola al 1° gennaio 2025.
Nel Milleproroghe (Dl 202 del 2024) pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 dicembre non sono contemplati rinvii per l’antincendio. Meravigliano in particolare i mancati differimenti per scuole e alberghi, che il provvedimento di fine anno che gratificava con  il rinvio annuale o biennale regalando proroghe di 22 anni nel caso delle strutture ricettive e di 27 anni nel caso delle scuole.

Il differimento era diventato ormai una certezza mettendo  pressoché in standby le regole tecniche antincendio, Le strutture che non hanno completato l’adeguamento dal 1° gennaio 2025 sono fuori regola e rischiano la chiusura. La questione per le scuole è delicata, visto che dall’ultimo rapporto Ecosistema scuola di Legambiente emerge che solo il 55,8% delle scuole è in regola con la prevenzione incendi, una percentuale che include anche quelle che non avendo più di 100 occupanti non sono soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.
Dati i numeri delle scuole non in regola, è facile prevedere un intervento del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge, ma, anche se ci sarà un ulteriore rinvio nei primi due mesi del nuovo anno le scuole e le strutture ricettive che non hanno completato l’adeguamento saranno comunque fuori norma.
Le norme per le attività ricettive sono state pubblicate a maggio del 1994 e gran parte delle prescrizioni in esse contenute dovevano essere ottemperate entro cinque anni, ad eccezione delle regole sulla reazione a fuoco dei materiali, delle tende e dei materassi delle camere degli ospiti, per le quali erano concessi otto anni. Dunque, la messa a norma doveva essere completata nel 2002. Nel caso delle scuole, la regola tecnica antincendio risalente al 1992 concedeva alle strutture esistenti cinque anni per terminare la “messa a norma”, che dunque doveva concludersi nel 1997. Nel frattempo, sia per le strutture ricettive che per le scuole ci sono stati dei piani straordinari di adeguamento, sono state pubblicate norme semi-prestazionali, ben diverse dalle rigide norme prescrittive, che avrebbero dovuto facilitare e rendere meno oneroso l’adeguamento. Nonostante ciò, le proroghe sono andate avanti.
Quelli per scuole e alberghi sono i termini non rinviati più eclatanti nel campo dell’antincendio, ma non sono i soli. Resta infatti fisso al 31 dicembre 2024 il termine entro cui gli istituti e i luoghi della cultura e gli immobili tutelati in uso ai ministeri, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, avrebbero dovuto mettere in atto delle misure di sicurezza cosiddette «equivalenti», ossia alternative alle misure normative vigenti ma comunque in grado di assicurare lo stesso livello di sicurezza antincendio che sarebbe stato raggiunto ottemperando alla prescrizione non rispettata. L’obbligo era stato sancito dalla legge di Bilancio 2019 nell’ambito di un piano di “messa a norma” dei luoghi della cultura, le cui tempistiche dovevano essere scandite da uno o più decreti interministeriali (mai emanati).
Una proroga nel campo della sicurezza c’è e riguarda le gallerie ferroviarie. Il decreto Milleproroghe pubblicato in “Gazzetta” ha differito di un altro anno le scadenze fissate dal decreto del ministero dei Trasporti 28 ottobre 2005. Il rinvio, già concesso dai Milleproroghe 2021 e 2024, ha fatto slittare il termine per l’adeguamento al 30 aprile 2025. I rinvii dei termini riguardano: il rispetto dei criteri di sicurezza cui deve rispondere il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie; l’elaborazione di un cronoprogramma, a carico del gestore, per la realizzazione delle misure di sicurezza, nonché la conclusione dei lavori di adeguamento alle misure contenute nel Dm del Mit. Lavori che secondo le prescrizioni originarie avrebbero dovuto essere ultimati entro 15 anni dall’entrata in vigore del Dm, ossia entro l’8 aprile 2021.
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