Approvato in via definitiva il Milleproroghe 2021, le novità per il settore edilizia

L'Assemblea del Senato, nella seduta di giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il decreto Milleproroghe 2021 senza apportare modifiche.
Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l'Assemblea del Senato, nella seduta di giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il decreto Milleproroghe 2021 (disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto”), nel testo identico approvato dalla Camera dei deputati.

GUIDA AL TESTO

ART. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

ART. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

ART. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

ART. 4
Proroga di termini in materia di salute

ART. 5
Proroga di termini in materia di istruzione

L’articolo 5, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.
In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

ART. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

L’ articolo 6, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, secondo periodo, della L. 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

ART. 7
Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

ART. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

L’articolo 8 comma 5 estende l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del DAP, alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 sett embre 2021. Il comma 5 riguarda i limiti temporali entro cui è destinata ad operare l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). In particolare è modificato l’art. 7, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016).
Tale periodo, introdotto dall’art. 8, comma 6- novies , del decreto-legge n. 162/2019, specifica che l’ attribuzione , ai sensi dal comma 1 del medesimo art. 7, di talune funzioni in materia di edilizia penitenziaria al personale del DAP fino al 31 dicembre 2022, sia limitata alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020 . Il comma in esame proroga di un anno quest’ultimo termine, consentendo quindi che il personale del DAP eserciti tali funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021

ART. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

ART. 10
Proroga di termini in materia di agricoltura

ART. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

ART. 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico

ART. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 estend ono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria .

L’ articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all'articolo 1, comma 18 del decreto- legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") inserendo alcune proroghe. In particolare, la disposizione in questione proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016 ), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Il comma 3 dell’articolo 13 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

L’ articolo 13, comma 8, amplia i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017). Si ricorda che i commi 1079- 1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il perio do 2018- 2030, destinat a al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche . Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In particolare il comma 1082 dispone che i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di amm issione al finanziamento. Il comma in esame amplia da 3 a 6 mesi il termine citato, entro cui gli enti locali sono tenuti a procedere all’affidamento dei progetti finanziati con le risorse del fondo in questione. Informazioni sui decreti di ammissione al finanziamento con le risorse del fondo sono disponibili nella sezione “Fondo progettazione enti locali ” del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 14 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ART. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

ART. 16 Proroga di termini in materia di sport

ART. 17 Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila – Casa Italia

ART. 18
Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa

L’ articolo 18, comma 1 , del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 1° marzo 2021 quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica , anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

ART. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all' allegato 1 - n. 3 del medesimo decreto legge , riferite all’art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplinano le aree sanitarie . L’articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 143 (legge n. 27 del 2020) ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID -19. Più in particolare, le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all’interno che all’esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Fino al termine dello stato di emergenza, alle aree sanitarie temporanee non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all’articolo 8- quater del D.Lgs. 502/1992 144 ). Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all’accoglienza possono essere eseguite in deroga a: le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ), alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali. Inoltre, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

ART. 20
Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

ART. 21
Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

ART. 22
Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
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