Approvato l’emendamento per sbloccare la cessione dei crediti del Superbonus

Superbonus 110% e cessione dei crediti: limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.
Martedì 13 settembre e giovedì 15, il Senato e la Camera hanno approvato il Decreto “Aiuti bis” che prevede una serie di misure per contrastare gli aumenti del prezzo dell’energia. In fase di discussione parlamentare è stato inserito anche l’emendamento proposto dal governo con un’importante modifica al funzionamento del Superbonus 110%.
Infatti, la responsabilità per chi cede o acquista crediti in maniera irregolare ci sarà solo nei casi di «dolo e colpa grave». In questo modo il decreto esclude la responsabilità di chi sia stato coinvolto in violazioni in modo inconsapevole, banche in primis. Per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è cancellata solo per le cessioni effettuate dopo l’11 novembre 2021. Di seguito il testo dell'emendamento.

Articolo 33-bis.
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo
14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter.
1-bis.2. I crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Il commento congiunto di ANCE e di ABI
Il Direttore generale dell’ANCE Massimiliano Musmeci e il Vice direttore generale dell’ABI Gianfranco Torriero dichiarano che è attivo tra le due Associazioni uno strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche riguardanti il rapporto banche e imprese edili. Tra i temi maggiormente approfonditi c’è quello del pieno funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi, con l’obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni.
L’emendamento approvato in fase di conversione del cosiddetto “decreto legge Aiuti bis” va in questo senso e la valutazione delle due Associazioni è positiva. Ora ABI e ANCE sollecitano l’Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente il contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con le nuove previsioni normative.
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