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Decreto Pnrr 2026: le novità per le costruzioni
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026. Il testo contiene misure di forte impatto per il settore dell’edilizia e delle infrastrutture che spaziano dalla semplificazione procedurale a nuove iniezioni di liquidità per le imprese ferroviarie, fino a un massiccio piano di investimenti per il settore idrico.
Di seguito le principali novità: La “Conferenza di Servizi Accelerata” diventa strutturale e telematica. L’art. 5 dello schema di D.L. c.d. PNRR è intervenuto sulla L. n. 241/1990, rendendo strutturale la conferenza di servizi accelerata che era stata introdotta in via emergenziale dal D.L. 76/2020.
Vengono istituiti specifici programmi di sovvenzione (contributi in conto capitale) per garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR (Missione 2, Componente 2):
• Impianti di produzione di biometano (Investimento 1.4).
• Impianti agrivoltaici (Investimento 1.1).
• Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo (Investimento 1.2).
L’art. 12 del decreto-legge PNRR 4 introduce una modulistica standard per gli enti di formazione e un modulo unico digitale interoperabile per la trasmissione telematica degli attestati di formazione alle Camere di Commercio (entro 10 giorni dalla fine del corso); il sistema consentirà il caricamento automatico delle qualifiche professionali direttamente nelle visure camerali delle imprese e l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali riducendo gli oneri burocratici per le imprese.
Per garantire la continuità dei cantieri ferroviari PNRR, il decreto introduce una misura “salva-liquidità” per le imprese appaltatrici. RFI S.p.A. è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari un anticipo fino al 10% dell’ammontare delle riserve già iscritte in contabilità.
Vengono istituiti specifici programmi di sovvenzione (contributi in conto capitale) per garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR (Missione 2, Componente 2):
• Impianti di produzione di biometano (Investimento 1.4).
• Impianti agrivoltaici (Investimento 1.1).
• Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo (Investimento 1.2).
L’art. 12 del decreto-legge PNRR 4 introduce una modulistica standard per gli enti di formazione e un modulo unico digitale interoperabile per la trasmissione telematica degli attestati di formazione alle Camere di Commercio (entro 10 giorni dalla fine del corso); il sistema consentirà il caricamento automatico delle qualifiche professionali direttamente nelle visure camerali delle imprese e l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali riducendo gli oneri burocratici per le imprese.
Per garantire la continuità dei cantieri ferroviari PNRR, il decreto introduce una misura “salva-liquidità” per le imprese appaltatrici. RFI S.p.A. è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari un anticipo fino al 10% dell’ammontare delle riserve già iscritte in contabilità.
Per accelerare la creazione di nuovi posti letto per studenti, il decreto proroga il Commissario straordinario fino al 2029 e introduce come deroga urbanistica che gli interventi di edilizia universitaria non necessitino della preventiva approvazione di piani attuativi (o piani di secondo livello), se già previsti dagli strumenti urbanistici generali.

